ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della regione
 siciliana, approvata  dall'Assemblea  regionale  il  24  marzo  1996,
 recante  "Interventi  urgenti  per  assicurare  la  funzionalita' del
 Policlinico di Palermo. Norme in materia di personale  delle  aziende
 sanitarie  e  di  centri  trasfusionali",  promosso  con  ricorso del
 Commissario dello Stato per la  regione  siciliana  notificato  il  1
 aprile  1996,  depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto
 al n. 11 del registro ricorsi 1996;
   Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
   Udito nell'udienza  pubblica  del  30  settembre  1997  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e
 gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Francesco Castaldi per la regione
 siciliana.
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Con ricorso notificato il 1 aprile 1996, il Commissario dello
 Stato per la regione siciliana  ha    impugnato  la  legge  approvata
 dall'Assemblea  regionale  il  24  marzo  1996,  recante  "Interventi
 urgenti per assicurare la funzionalita' del Policlinico  di  Palermo.
 Norme  in  materia  di  personale delle aziende sanitarie e di centri
 trasfusionali".
   Oggetto di censura sono, innanzitutto, gli artt. 1 e 2, con i quali
 il legislatore regionale persegue, ad avviso  del  Commissario  dello
 Stato,  lo  scopo di procedere ad un nuovo incremento del contingente
 di personale collocato nei ruoli del Servizio sanitario  regionale  e
 destinato    ad   assicurare   la   funzionalita'   delle   strutture
 assistenziali del Policlinico di Palermo,  eludendo  pero'  l'obbligo
 gravante sulla pubblica amministrazione di verificare preventivamente
 i  carichi  di  lavoro  dei  propri dipendenti e di razionalizzare le
 procedure di assunzione.
   Le disposizioni impugnate violerebbero l'art. 2, lettera r),  della
 legge  n.  421  del  23  ottobre  1992  (Delega  al  Governo  per  la
 razionalizzazione e la  revisione  delle  discipline  in  materia  di
 sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
 territoriale), l'art.  6  del  decreto  legislativo  n.  502  del  30
 dicembre  1992  (Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a
 norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e  l'art.  22,
 comma  6,  della  legge  n.  724  del  23  dicembre  1994  (Misure di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  e  si  porrebbero   in
 contrasto  anche  con  l'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 perche' non  sarebbe  prevista  una  idonea  ed  effettiva  copertura
 finanziaria  degli  oneri  derivanti  dalla  attuazione  della  legge
 regionale.
   Il  Commissario  dello  Stato  dubita  ancora  della   legittimita'
 costituzionale   dell'art.   3   della   legge  regionale,  il  quale
 costituirebbe  la  riproposizione,  sia  pure  in  termini  lessicali
 differenti,  della  disposizione contenuta nell'art. 8 del disegno di
 legge  approvato  dall'Assemblea  regionale  il  1  maggio   1991   e
 dichiarata  illegittima con sentenza n. 484 del 1991 di questa Corte.
 Con  la  norma  censurata,  il  legislatore  regionale,  al  fine  di
 consentire  l'immissione  definitiva  nei  ruoli  di  dipendenti gia'
 assunti in qualita'  di  supplenti  nelle  Unita'  sanitarie  locali,
 dispone  l'ammissione  di  questi  ultimi  ad  un concorso riservato,
 facendo riferimento alle norme derogatorie relative  alle  assunzioni
 negli enti locali contenute nell'art. 1, comma 15, della legge n. 549
 del  28  dicembre  1995  (Misure  di  razionalizzazione della finanza
 pubblica).  In tal modo, ad avviso del Commissario,  la  disposizione
 si  porrebbe  in  contrasto  con la normativa nazionale in materia di
 collocamento   e   di   ammissione   nei   ruoli   delle    pubbliche
 amministrazioni e, in particolare, con gli artt. 16 della legge n. 56
 del  28  febbraio  1987  (Norme  sull'organizzazione  del mercato del
 lavoro), 9 e 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  761
 del  20  dicembre  1979  (Stato  giuridico del personale delle unita'
 sanitarie  locali),  nonche'  con  gli  artt.  3,  51  e   97   della
 Costituzione. La stessa disposizione, inoltre, estendendo l'ambito di
 applicazione  di  una  legge  statale, esorbiterebbe dalle competenze
 regionali statutariamente previste  e,  riproducendo  una  precedente
 disposizione    gia'   dichiarata   costituzionalmente   illegittima,
 violerebbe anche l'art. 136 della Costituzione.
   Il Commissario dello Stato censura, infine, l'art.  4  della  legge
 regionale,  il  quale attribuirebbe ultrattivita' ad una disposizione
 statale transitoria, l'art. 19 della legge n. 107 del 4  maggio  1990
 (Disciplina  per  le attivita' trasfusionali relative al sangue umano
 ed ai  suoi  componenti  e  per  la  produzione  di  plasmaderivati),
 relativa  all'assunzione  di  personale  in  servizio  presso  centri
 trasfusionali gestiti dall'AVIS. La norma impugnata pretenderebbe poi
 di estendere quanto stabilito dalla disciplina statale ad  unita'  di
 personale  in  servizio  in  epoca successiva a quella prevista nella
 stessa legge statale, ed autorizzerebbe  un  concorso  riservato,  in
 palese  contrasto con l'art. 47, quarto comma, della legge n. 833 del
 23 dicembre 1978 (Istituzione del servizio sanitario  nazionale),  il
 quale  pone  il  principio del concorso pubblico, che potrebbe essere
 derogato da norme di legge statale, ma non da  leggi  adottate  dalle
 Regioni  nell'esercizio  della competenza attuativa ad esse spettanti
 in materia di impiego sanitario.
   Il Commissario, al termine  del  ricorso,  precisa  come  tutte  le
 censure   avanzate   nei  confronti  della  legge  regionale  debbano
 intendersi svolte in riferimento all'art. 17, lettere b) e c),  dello
 statuto   speciale   della   regione  siciliana,  che  attribuisce  a
 quest'ultima competenza legislativa concorrente in materia di igiene,
 sanita' pubblica ed assistenza sanitaria.
   2.  -  Si e' costituita in giudizio la regione siciliana, eccependo
 la inammissibilita' della questione  concernente  l'incremento  delle
 dotazioni  organiche del Policlinico di Palermo, per non essere stato
 indicato  il  parametro  costituzionale  che  si  assume  violato,  e
 contestando  comunque  la  fondatezza di tutte le questioni sollevate
 dal Commissario dello Stato.
   Quanto alla prima, la regione rileva che,  pur  ammettendo  che  la
 regola   della   rideterminazione   della  pianta  organica  e  della
 preventiva verifica dei carichi di lavoro quale presupposto di  nuove
 assunzioni   possa   considerarsi   norma   fondamentale  di  riforma
 economico-sociale (il che peraltro dovrebbe escludersi sulla base del
 rilievo che tale regola sarebbe  stata  derogata  dalla  legislazione
 statale  successiva  e  non  sarebbe  comunque positivamente prevista
 dalla  normativa  specifica  del   settore   del   pubblico   impiego
 sanitario),  dovrebbe comunque considerarsi legittima la disposizione
 se si verifichi che effettivamente l'incremento della pianta organica
 corrisponda  ad  obiettive  esigenze  di   efficiente   funzionamento
 dell'assistenza  sanitaria.  Una  diversa  soluzione  rischierebbe di
 contrastare  con  il  principio  di  buon  andamento  della  pubblica
 amministrazione,  di cui all'art. 97 della Costituzione, ed anche con
 il diritto alla salute dei cittadini. Ne', ad avviso  della  regione,
 potrebbe  essere sottovalutata la circostanza che, ai sensi dell'art.
 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, i rapporti tra Universita'
 e  Servizio  sanitario   nazionale   si   svolgono   secondo   moduli
 organizzativi   elastici,   attraverso   i  quali  sarebbe  possibile
 introdurre un principio di discrezionalita' contrattuale  finalizzato
 ad una migliore rispondenza alle esigenze delle realta' locali.
   Quanto alla censura concernente l'asserita violazione dell'art.  81
 della  Costituzione,  la regione ne contesta la fondatezza, rilevando
 che la relazione al disegno di legge, cosi' come l'art. 1,  comma  3,
 della  legge  regionale,  indicano  l'onere finanziario in lire 3.500
 milioni e  prevedono  che  la  copertura  sia  assicurata  dal  Fondo
 sanitario  regionale;  l'art.  2  della  legge  si  limiterebbe poi a
 regolare le relazioni finanziarie tra universita' e regione.
   La regione contesta altresi' l'impugnazione dell'art. 3 della legge
 regionale: si tratterebbe di una  disposizione  finalizzata  a  porre
 rimedio  ad  una  situazione  di  ingiustizia  nella quale si sarebbe
 venuto a trovare, a seguito dell'entrata in  vigore  della  legge  28
 febbraio  1987,  n.  56, il personale che, inserito nelle graduatorie
 dei supplenti, non aveva potuto partecipare a concorsi  pubblici.  In
 relazione  alla  censura  fondata  sull'argomento che la disposizione
 impugnata  sarebbe  riproduttiva  di  una   precedente   norma   gia'
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima, la regione rileva che le
 disposizioni  considerate  avrebbero  portata  normativa  differente.
 Circa   la  violazione  dei  principii  fondamentali  in  materia  di
 collocamento e immissione nei ruoli della  pubblica  amministrazione,
 la regione osserva che la normativa statale sull'avviamento al lavoro
 per  il  tramite  degli  uffici  di  collocamento  non  costituirebbe
 principio fondamentale della materia; peraltro, pur a  voler  aderire
 alla  prospettazione  del  Commissario,  in ogni caso la disposizione
 impugnata  non  sarebbe  illegittima,  dal  momento  che   anche   la
 legislazione  statale  conoscerebbe  deroghe  a  quel  principio,  se
 ragionevolmente fondate, e che la disposizione impugnata  andrebbe  a
 disciplinare  una  fattispecie  che  si e' realizzata nella sua parte
 prevalente  quando  ancora  non  era stato introdotto il principio in
 questione.
   Quanto  alla  impugnazione  dell'art.  4  della  legge   regionale,
 relativo  ai  centri  trasfusionali  del  Policlinico  di Palermo, di
 Sciacca  e  di  Trapani,  la  regione  replica  che  la  disposizione
 impugnata  avrebbe inteso adattare la disciplina statale, che prevede
 il trasferimento alle Unita' sanitarie  del  personale  dipendente  e
 convenzionato  in  servizio  presso i centri trasfusionali gestiti da
 associazioni di volontariato o da privati,  alla  peculiarita'  delle
 strutture sanitarie siciliane.
   3.  -  Il  Commissario  dello  Stato  per  la  regione siciliana ha
 depositato una memoria ed ulteriore documentazione, insistendo  nella
 richiesta avanzata con il ricorso.
   Il  Commissario  dello  Stato  fa  presente in particolare che, con
 decreto  del  rettore  dell'Universita'  del  17  ottobre  1996,   il
 Policlinico  di  Palermo  e' stato costituito in azienda ospedaliera.
 Non   apparirebbe   compatibile    con    la    disposta    autonomia
 economico-finanziaria  delle  aziende  ospedaliere porre a carico del
 Policlinico  l'onere  finanziario  dell'ampliamento   del   personale
 previsto  dall'art. 1 della legge impugnata, senza che il Policlinico
 stesso si sia dotato di una propria  pianta  organica  redatta  sulla
 base  di  una  verifica  dei  carichi  di  lavoro  dei  dipendenti in
 servizio.
   4. - La regione siciliana  ha  depositato  documentazione  ritenuta
 utile all'approfondimento delle tematiche in questione.
                         Considerato in diritto
   1.  -    Oggetto  del  presente giudizio e' il ricorso proposto dal
 Commissario dello Stato per la regione siciliana nei confronti  della
 legge  approvata  dall'Assemblea  regionale il 24 marzo 1996, recante
 "Interventi urgenti per assicurare la funzionalita'  del  Policlinico
 di  Palermo.  Norme in materia di personale delle aziende sanitarie e
 di centri trasfusionali".
   Il Commissario dello Stato censura in primo luogo l'art.1, commi  1
 e  2,  della legge regionale, il quale prevede, al fine di far fronte
 alle esigenze del Policlinico di Palermo, l'assunzione di  ottantotto
 unita' di personale ausiliario socio-sanitario e di ventuno unita' di
 personale   con   qualifica  di  autista  di  ambulanze,  e  il  loro
 inserimento nei ruoli del Servizio sanitario regionale. Tale articolo
 violerebbe l'art. 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992,  nonche'
 gli artt.  22, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e 2, lettera r),
 della  legge  n.  421  del  1992,  in quanto, consentendo le indicate
 assunzioni in assenza di una previa verifica dei carichi di lavoro  e
 di   una   conseguente   rideterminazione   della   pianta  organica,
 contrasterebbe  con  i  principi  posti  dalle  citate   disposizioni
 statali,  che  si configurerebbero come norme fondamentali di riforma
 economico-sociale.
   L'art. 1, comma 3, della  legge  regionale  e'  poi  impugnato  dal
 Commissario  dello  Stato  insieme  all'art. 2, il quale ultimo, allo
 scopo di regolare i rapporti finanziari relativi  alla  utilizzazione
 del personale di cui all'art. 1, autorizza l'assessore regionale alla
 sanita'  a  trattenere  gli  importi  degli  oneri  connessi  con  le
 retribuzioni dalle somme dovute dalla regione al Policlinico  per  le
 prestazioni   assistenziali  rese  da  quest'ultimo  nell'ambito  del
 rapporto convenzionale. In tal modo sarebbe violato l'art. 81, quarto
 comma,  della Costituzione, dal momento che non risulterebbe indicato
 l'onere  derivante  dall'applicazione  della  legge,  ne'  assicurati
 idonei mezzi di copertura finanziaria.
   Il  Commissario  dello  Stato  impugna ancora l'art. 3 della citata
 legge regionale, il quale rende applicabili le  disposizioni  di  cui
 all'art.  1,  comma  15,  della  legge n. 549 del 1995, in materia di
 assunzioni negli enti locali, anche al personale delle aziende unita'
 sanitarie locali e delle aziende  ospedaliere  gia'  in  servizio  in
 qualita'  di  supplente,  in  base alla legge regionale n. 121 del 13
 dicembre  1983  (Provvedimenti  urgenti  in  materia  di   assistenza
 sanitaria),  nelle qualifiche per le quali sia richiesto un titolo di
 studio non superiore a quello di scuola secondaria  di  primo  grado.
 Tale  articolo  contrasterebbe  con  l'art.  136  della Costituzione,
 poiche'    riprodurrebbe    una    disposizione    gia'    dichiarata
 costituzionalmente   illegittima   con  sentenza  n.  484  del  1991;
 violerebbe altresi' gli artt. 3, 51 e 97 della  Costituzione,  e  gli
 artt.  16  della  legge  n.  56  del  1987  e  9 e 10 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 761  del  1979,  dal  momento  che  la
 previsione  della  estensione  di  una  normativa statale derogatoria
 inciderebbe sulle disposizioni generali in materia di collocamento  e
 di   ammissione   nei   ruoli   della   pubblica  amministrazione  ed
 esorbiterebbe dall'ambito della competenza regionale.
   L'ultima censura del Commissario  dello  Stato  riguarda  l'art.  4
 della  legge  regionale,  il quale attribuirebbe ultrattivita' ad una
 disposizione statale transitoria, l'art. 19 della legge  n.  107  del
 1990, concernente l'assunzione presso aziende unita' sanitarie locali
 o  aziende  ospedaliere  di  personale  in  servizio  presso i centri
 trasfusionali gestiti dall'AVIS, in violazione dell'art.  47,  quarto
 comma,  della  legge  n. 833 del 1978, e degli artt. 3, 51 e 97 della
 Costituzione, essendo  consentito  dalla  disposizione  censurata  un
 concorso   riservato   in   luogo   di   un  concorso  pubblico,  pur
 nell'esercizio di  una  competenza  legislativa  regionale  meramente
 attuativa.
   Le  censure  del  Commissario  dello  Stato  sono  tutte  svolte in
 riferimento all'art. 17, lettere b)  e  c),  dello  statuto  speciale
 della  regione  siciliana,  che e' fondamento, e stabilisce i limiti,
 della potesta' legislativa regionale in materia  di  igiene,  sanita'
 pubblica e assistenza sanitaria.
   2.   -   Deve   essere  in  primo  luogo  respinta  l'eccezione  di
 inammissibilita' per omessa indicazione del parametro  costituzionale
 avanzata  dalla regione in relazione alla parte del ricorso che ha ad
 oggetto l'art.  1, commi 1 e 2, della legge impugnata.
   In  realta',  nel  ricorso  sono  enumerati  in  maniera  chiara  e
 comprensibile  i termini della questione e l'ordine di rilievi che si
 intende  muovere:    l'incremento  del  contingente   aggiuntivo   di
 personale  da  destinare alle strutture assistenziali del Policlinico
 universitario e'  stato  disposto,  ad  avviso  del  Commissario,  in
 assenza  di  pianta  organica  rideterminata  e  senza una preventiva
 verifica dei carichi di lavoro del personale  attualmente  impiegato.
 Le  fonti statali alle quali conseguono i corrispondenti vincoli sono
 state puntualmente indicate, e nella parte finale   del ricorso,  con
 richiamo generale riferibile a tutte le censure svolte, e' menzionato
 l'art.  17  dello  statuto  speciale concernente, come si e' detto, i
 limiti della potesta' legislativa regionale in materia di  assistenza
 sanitaria, igiene e sanita'.
   3. - Nel merito, la censura relativa all'art. 1, commi 1 e 2, della
 legge regionale e' fondata.
   In  materia di impiego sanitario la regione siciliana, diversamente
 da quanto sostenuto dalla sua difesa, e' vincolata, a mente dell'art.
 17  dello  statuto  speciale,  al  rispetto   dei   principii   della
 legislazione  statale di riforma, fra i quali vengono nella specie in
 considerazione quelli risultanti dall'art. 2, lettera r), della legge
 n. 421 del 1992, che vieta di procedere a nuove assunzioni in assenza
 di  provvedimenti  di  rideterminazione  delle  piante  organiche,  e
 dall'art.  22,  comma  6,  della  legge  n.  724 del 1994, che impone
 l'onere della previa verifica dei carichi di lavoro; divieto ed onere
 che, come gia' rilevato da questa Corte (sentenze nn. 191, 153  e  59
 del  1997  e  n.  205  del  1996),  prima  ancora  che  dai principii
 fondamentali della legislazione statale  di  riforma,  promanano  dal
 canone  generale di buon andamento, e dal vincolo che ne scaturisce a
 carico della legge regionale quando questa  assuma  il  carattere  di
 misura  organizzativa  e  provvedimentale, come indubbiamente avviene
 nelle ipotesi di ampliamento degli organici di acquisire,  attraverso
 adeguata   istruttoria,  gli  elementi  di  conoscenza  necessari  al
 provvedere.
   Dalla relazione della divisione sanitaria del Policlinico,  le  cui
 valutazioni  sono state fatte proprie dal rettore dell'Universita' di
 Palermo  con  nota  indirizzata  all'assessore  alla  sanita'  il  30
 novembre 1995, si evince che lo stesso Policlinico universitario, per
 le  cui  esigenze  l'art.  1 della legge impugnata ha incrementato di
 centonove unita' il preesistente personale appartenente ai ruoli  del
 Servizio  sanitario  regionale,  "non  dispone  ancora  di una pianta
 organica determinata sulla base degli effettivi carichi di  lavoro  e
 delle valutazioni necessarie per l'attuazione dei piani di sviluppo".
 La  stessa  relazione argomenta un qualche fabbisogno di personale da
 adibire al servizio ambulanze, calcolato  considerando  la  dotazione
 dei  mezzi,  del  personale  attualmente  disponibile e delle normali
 necessita'  di  un  servizio  efficiente.  Resta   pero'   totalmente
 ingiustificata,  in assenza di una valutazione dei carichi di lavoro,
 la reale entita' di tale fabbisogno  e,  ancor  piu',  la  dichiarata
 necessita'  di un cosi' alto numero di nuovi ausiliari socio-sanitari
 (ben    ottantotto,    sulle    centonove    unita'    corrispondenti
 all'incremento).   Tanto   basta   a   far   ritenere  meritevole  di
 accoglimento l'impugnazione statale, restando  assorbita  l'ulteriore
 censura,  di  mancanza  di  copertura  finanziaria del provvedimento,
 avanzata dal Commissario dello Stato nei confronti del medesimo  art.
 1, comma 3, e dell'art. 2 della legge regionale.
   4.  - Infondate sono invece le censure indirizzate contro l'art.  3
 della medesima legge secondo il quale, al personale sanitario assunto
 in qualita' di supplente nelle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e
 nelle  aziende  ospedaliere,  gia'  in servizio ai sensi dell'art. 2,
 comma 3, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 121, si applicano
 le disposizioni indicate  nell'art.  1,  comma  15,  della  legge  28
 dicembre 1995, n. 549.
   Ad  avviso  del  Commissario,  sarebbe  violato  l'art.  136  della
 Costituzione poiche' la disposizione impugnata altro non sarebbe  che
 la  riproposizione  dell'analoga  disposizione  contenuta nell'art. 8
 della legge  regionale  approvata  il  1  maggio  1991  e  dichiarata
 costituzionalmente illegittima con sentenza n. 484 del 1991.
   Il  rilievo  non  puo'  essere condiviso. La precedente sentenza di
 questa Corte aveva ad oggetto  una  disposizione  che  consentiva  la
 sistemazione  in  ruolo,  anche  in soprannumero e senza concorso, di
 personale che aveva prestato servizio precario nel biennio 1988-1989,
 laddove, in base alla legge n. 56 del  1987  e  ai  relativi  decreti
 attuativi,  l'assunzione  di  tale  personale sarebbe potuta avvenire
 solo tramite liste di collocamento.
   La disposizione  impugnata  con  il  ricorso  odierno  non  prevede
 immissioni  in  ruolo  in  soprannumero,  ma  su  posti  esistenti  e
 istituisce un concorso,  seppure  riservato;  essa  riguarda  inoltre
 personale in servizio ai sensi della legge regionale n. 121 del 1983,
 anteriormente,  cioe', alla entrata in vigore della legge 28 febbraio
 1987 n. 56 relativa al collocamento. Che si tratti  di  personale  in
 servizio  prima  di  questa  ultima legge risulta dallo stesso art. 3
 impugnato, che, quasi a motivare le ragioni della misura  legislativa
 e  a prevenire la possibile censura di violazione dell'art. 136 della
 Costituzione, chiarisce che all'attuale intervento la regione  si  e'
 indotta per la particolare situazione venutasi a creare con l'entrata
 in vigore della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
   Al  di  la' della singolare tecnica legislativa (anziche' precisare
 in maniera  diretta  ed  esplicita  il  periodo  utile  del  servizio
 precario,   si   richiama,   come   termine  finale,  una  situazione
 legislativa sopravvenuta all'assunzione in servizio),  e'  innegabile
 la  diversita'  di  disciplina  rispetto  a quella tenuta presente da
 questa Corte nella citata sentenza:   in questo  caso  si  tratta  di
 personale assunto prima della legge sul collocamento.
   I   precedenti  rilievi  rendono  ragione  anche  dell'infondatezza
 dell'ulteriore censura svolta sul punto dal Commissario dello  Stato,
 secondo  il  quale l'art. 3 si porrebbe in contrasto con la normativa
 statale in materia di collocamento e di immissione  nei  ruoli  della
 pubblica   amministrazione   ed   estenderebbe   illegittimamente  la
 normativa posta dall'art. 1, comma 15, della legge n. 549  del  1995,
 concernente  la possibilita' per gli enti locali non dissestati e non
 strutturalmente deficitari di bandire concorsi, per la copertura  dei
 corrispondenti  posti  vacanti,  riservati  al  personale  che  abbia
 prestato  servizio  per  un  periodo  determinato  e  in  particolari
 settori.
   Il  richiamo  a quest'ultima disposizione, contenuto nell'impugnato
 art. 3, deve  intendersi  effettuato  unicamente  con  riguardo  alle
 modalita'  e  ai  presupposti dell'assunzione, e non denota l'intento
 del legislatore regionale di estendere l'ambito di operativita' della
 disciplina  statale.  La  sistemazione  del  personale  supplente  in
 servizio  presso  le  strutture  sanitarie  e ospedaliere corrisponde
 all'autonoma scelta della legge regionale di  offrire  a  chi  a  suo
 tempo  non  aveva  potuto  iscriversi nelle liste di collocamento, in
 quanto in servizio in qualita' di supplente,  l'opportunita'  di  una
 immissione in ruolo a seguito di concorso riservato.
   Quanto   alle  regole  sull'immissione  nei  ruoli  della  pubblica
 amministrazione, invocate dal Commissario, e'  da  ricordare  che  al
 reclutamento  attraverso  liste  di  collocamento,  che costituiva la
 regola allora vigente, la regione non avrebbe potuto procedere per il
 personale gia' in servizio, seppure "precario". Alla regola  generale
 del pubblico concorso il legislatore puo' comunque derogare, salvo il
 limite del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n.
 205  del  1996), facendo ricorso a procedure congrue e ragionevoli in
 rapporto al fine da raggiungere (sentenze n. 487 del 1991 e n. 81 del
 1983). Se si considerano le evidenti  anomalie  che  la  sopravvenuta
 regola  del  reclutamento tramite liste di collocamento ha comportato
 per il personale supplente gia' in servizio,  un  concorso  riservato
 non  puo' dirsi nella specie ne' incongruo, ne' irragionevole, ne' di
 per se' lesivo del buon andamento, avuto anche riguardo al  carattere
 elementare delle mansioni in questione.
   5.  - Neppure l'ultima censura svolta dal Commissario nei confronti
 dell'art. 4 della legge impugnata appare fondata.
   La regione, seppure in ritardo,  ha  dato  attuazione  all'art.  19
 della  legge  n. 107 del 1990, concernente il dovere delle regioni di
 trasferire  alle  USL  e  ai  Policlinici   universitari   i   centri
 trasfusionali   gestiti   per   convenzione   dalle  associazioni  di
 volontariato  o  dalle  strutture  private.  Il   trasferimento   del
 personale   dipendente   o   convenzionato,   in  servizio  presso  i
 preesistenti centri trasfusionali alla data  dell'entrata  in  vigore
 della  legge  regionale  n.  25  del  1  settembre  1993  (Interventi
 straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia), risponde a una
 specifica indicazione della stessa legge statale.
   La circostanza che l'individuazione del personale da immettere  nei
 ruoli a domanda e' stata fatta in relazione alla presenza in servizio
 nel  1993  consegue  evidentemente al ritardo con il quale la regione
 siciliana ha adempiuto al dovere posto dalla legge statale.