ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  promosso  con  ricorso  della  regione  Emilia-Romagna,
 notificato  il  7  febbraio  1997,  depositato  in  cancelleria il 17
 successivo, per conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  della
 determinazione  del  Segretario  generale del Comitato per l'edilizia
 residenziale presso il Ministero dei lavori pubblici n. 5111  del  28
 novembre  1996,  con  la  quale  e'  stato rifiutato l'accredito alla
 regione Emilia-Romagna delle economie di fondi destinati all'edilizia
 residenziale ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1997;
   Visto l'atto di  costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  novembre  1997  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte;
   Uditi  l'avvocato Giandomenico Falcon per la regione Emilia-Romagna
 e l'avvocato  dello  Stato  Michele  Dipace  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 febbraio 1997, la regione
 Emilia-Romagna  ha  sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
 dello Stato in relazione alla determinazione del Segretario  generale
 del  Comitato  per  l'edilizia  residenziale  presso il Ministero dei
 lavori pubblici del 28 novembre 1996, n. 5111 (pervenuta alla regione
 il 10 dicembre 1996), deducendo la violazione degli artt. 118  e  119
 della Costituzione, come attuati dall'art. 2, comma 2, della legge 17
 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), e
 dalle  altre leggi che disciplinano i rapporti finanziari tra Stato e
 regioni per gli interventi  nel  settore  dell'edilizia  residenziale
 pubblica;
     che  la  regione  premette  che, in attuazione di quanto previsto
 dall'art. 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, aveva provveduto ad
 adottare la delibera di Giunta n. 1448 del 18  aprile  1995,  con  la
 quale  aveva  destinato  le  disponibilita'  derivanti dalle economie
 realizzate nella gestione delle leggi di settore (accertate  fino  al
 31  dicembre  1994 in oltre 25 miliardi e previste per gli anni 1995,
 1996 e 1997 in oltre 16 miliardi) a far fronte agli  oneri  derivanti
 dai  provvedimenti  regionali  di  programmazione  di  interventi  di
 edilizia agevolata  adottati  anche  successivamente  all'entrata  in
 vigore della legge n. 179 del 1992, ma che il Segretario generale del
 Comitato  per  l'edilizia  residenziale  ha  rifiutato  il  richiesto
 accredito e ha invitato la regione a rimodulare la delibera;
     che, ad avviso  della  ricorrente,  tale  determinazione  sarebbe
 lesiva  della  diretta  facolta'  di  spesa  della  regione  prevista
 dall'art.  2 della citata legge e, ad un tempo, degli artt. 118 e 119
 della Costituzione, dal momento che non consentirebbe l'utilizzazione
 delle risorse previste dalla legge come necessarie per lo svolgimento
 delle funzioni attribuite alle regioni dalla Costituzione;
     che si e' costituito nel  presente  giudizio  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  chiedendo  che  il  ricorso sia dichiarato
 inammissibile e comunque infondato;
     che, con atto notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri
 il 29 luglio 1997, la regione Emilia-Romagna, a seguito  del  decreto
 in data 26 maggio 1997, n. 1221, con il quale il Ministero dei lavori
 pubblici le ha attribuito parte delle giacenze quantificate alla data
 del  31  dicembre 1991, per un importo sufficiente a finanziare quasi
 per intero il programma contenuto nella delibera n. 1448 del 1995, ha
 rinunciato al ricorso;
     che, con annotazione in calce all'atto regionale di  rinuncia  al
 ricorso, l'Avvocatura dello Stato ha accettato la rinuncia stessa;
   Considerato  che  la  rinuncia  al  ricorso, seguita dalla relativa
 accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
 per i giudizi davanti alla  Corte  costituzionale,  l'estinzione  del
 processo.