ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi promossi con ricorsi delle province autonome di Trento  e
 di  Bolzano,  notificati  il  22 ed il 24 gennaio 1997, depositati in
 cancelleria il 30 ed il 31 successivi, ed iscritti ai nn. 1 e  2  del
 registro  conflitti  1997,  per  conflitti  di  attribuzione  sorti a
 seguito del decreto del Ministro dei trasporti  e  della  navigazione
 del   4   novembre  1996,  concernente  "Riparto  ed  erogazione  dei
 contributi dei cui all'art.  1  del  d.-l.  1  aprile  1995,  n.  98,
 convertito  con  modificazioni,  dalla  legge 30 maggio 1995, n. 204,
 recante: "Interventi urgenti in materia di trasporti"";
   Visti gli atti di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  novembre  1997  il  giudice
 relatore Valerio Onida;
   Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di
 Trento e Sergio Panunzio per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  e
 l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Con ricorso notificato il 22 gennaio 1997 e depositato il 30
 gennaio 1997, iscritto al n. 1 del registro conflitti  del  1997,  la
 provincia  autonoma  di  Trento ha proposto conflitto di attribuzioni
 contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, notificandolo  anche
 alle regioni Sardegna e Sicilia, in relazione al decreto del Ministro
 dei trasporti e della navigazione in data 4 novembre 1996, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  277 del 26 novembre 1996, concernente
 "Riparto ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1 del d.-l.   1
 aprile  1995,  n.  98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30
 maggio 1995, n.  204,  recante  "Interventi  urgenti  in  materia  di
 trasporti"".
   La  provincia  ricorrente chiede che la Corte dichiari non spettare
 allo Stato di escludere dalla ripartizione ed erogazione dei fondi di
 cui all'art. 1, comma  15,  del  decreto-legge  n.  98  del  1995  la
 medesima  provincia autonoma di Trento, e conseguentemente chiede che
 venga annullato il d.m. 4 novembre 1996 nella parte in cui ripartisce
 tra le regioni speciali i fondi previsti dall'art. 1, comma  15,  del
 citato  decret-legge  n.  98  del  1995 senza includervi la provincia
 autonoma di Trento.
   Detto art. 1, comma 15, dispone che venga corrisposto "alle regioni
 a  statuto   speciale"   un   "contributo   straordinario   decennale
 complessivo di lire 20 miliardi annue quale concorso dello Stato alla
 copertura  dei  disavanzi  di  esercizio,  riferiti  al periodo dal 1
 gennaio  1987  al  31  dicembre  1989,  delle  aziende  di  trasporto
 pubbliche  e  private che esercitano il trasporto pubblico locale nei
 rispettivi territori"; e stabilisce che il contributo sia  "ripartito
 in  proporzione  alle  aliquote di riparto del Fondo nazionale per il
 ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
 pubbliche  e  private  per  il  1989".  Il  d.m. del 4 novembre 1996,
 all'art.  2,  dispone che il contributo in questione e' ripartito tra
 le regioni a statuto speciale nel modo che risulta  dalla  tabella  C
 allegata,  che  prevede  il  riparto  a  favore  delle  sole  regioni
 Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, e indica altresi' la cifra
 e la percentuale di riparto spettanti  alla  regione  Valle  d'Aosta,
 mentre omette del tutto la menzione delle due province autonome della
 regione Trentino-Alto Adige.
   La  provincia  ricorrente  ricorda  che  la  legge n. 151 del 1981,
 nell'istituire il Fondo nazionale per il  ripiano  dei  disavanzi  di
 esercizio, ne prevedeva il riparto "tra le regioni, comprese quelle a
 statuto  speciale",  e  afferma  che i relativi contributi spettavano
 anche alle province autonome di Trento e di Bolzano,  titolari  delle
 competenze  in  materia di trasporto pubblico locale. Ricorda poi che
 sin  dalla  prima  applicazione  della  legge  n.  151  del  1981  fu
 concordato  fra  i competenti Ministeri e le province autonome che le
 somme spettanti a queste ultime a tale titolo sarebbero state ad esse
 assegnate  nell'ambito  della  "quota  variabile"  di  finanziamento,
 commisurata  al  gettito  di imposte statali indirette, che l'art. 78
 dello statuto speciale prevedeva venisse  corrisposta  alle  province
 autonome  in  correlazione  con  l'entita'  della  spesa  statale nei
 settori di competenza delle medesime: considerandosi dunque il  Fondo
 per  il  ripiano  dei  disavanzi  delle  aziende  di  trasporto  come
 componente della spesa statale cui commisurare detta quota variabile.
 Per questa ragione le province autonome non  comparivano  formalmente
 nel  riparto  del  Fondo  trasporti,  ma  ricevevano direttamente dal
 Tesoro le somma corrispondente a titolo di "quota variabile".
   In seguito - prosegue la ricorrente - la legge 30 novembre 1989, n.
 386, contenente "norme  per  il  coordinamento  della  finanza  della
 regione  Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di
 Bolzano", da un lato aveva modificato il  testo  dell'art.  78  dello
 statuto,  confermando il sistema della quota variabile correlata alla
 spesa statale nei settori di competenza provinciale, ma imponendo  un
 tetto  massimo alla percentuale di gettito dell'IVA all'importazione,
 devoluta a tale titolo; dall'altro lato, con l'art. 5, aveva disposto
 che  i  finanziamenti  recati  da  qualunque  disposizione  di  legge
 statale,  in  cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle
 regioni, sono assegnati alle province autonome per essere  utilizzati
 da   queste,   secondo   normative   provinciali,   nell'ambito   del
 corrispondente settore.  Pertanto fin dal 1 gennaio 1988 - data dalla
 quale ha effetto la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 2,
 della stessa legge n. 386 del 1989  -  la  provincia  avrebbe  dovuto
 anche  formalmente  partecipare  al riparto del Fondo trasporti, come
 essa infatti chiese, in previsione  della  entrata  in  vigore  delle
 nuove  norme,  con  nota del 28 ottobre 1988 (senza peraltro che cio'
 avesse luogo).
   Successivamente - espone la ricorrente  -  la  questione  perse  di
 importanza,  dopo che l'art. 18, comma 1, del d.-l. 28 dicembre 1989,
 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.
 415 (impugnato anche dalla provincia autonoma di Trento, con  ricorso
 le cui censure vennero rigettate da questa Corte con sentenza n.  381
 del  1990),  escluse  tutte le regioni a statuto speciale dal riparto
 del Fondo trasporti.
   E'  ora intervenuto, pero', il decreto-legge n. 98 del 1995, il cui
 art. 1, comma 15, prevede la corresponsione alle  regioni  a  statuto
 speciale   di  un  contributo  straordinario  per  la  copertura  dei
 disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto riferiti al periodo
 1987-1989, da ripartirsi in proporzione alle aliquote di riparto  del
 Fondo  nazionale  per  il 1989. La provincia ricorrente, ritenendo di
 avere diritto al riparto di tale contributo, ha inviato la prescritta
 documentazione sui  disavanzi:  ma  il  decreto  ministeriale  del  4
 novembre 1996, come si e' detto, la ha invece pretermessa dal riparto
 medesimo.
   Di  qui  il  presente  ricorso,  che  lamenta  in  primo  luogo  la
 violazione dell'autonomia  finanziaria  provinciale,  come  garantita
 dallo  statuto  e  in  particolare dall'art. 5 della legge n. 386 del
 1989,  nonche'  la  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione   e
 dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995.
   La  ricorrente  osserva  che nel riferimento alle regioni a statuto
 speciale,  contenuto  in  quest'ultima  disposizione,  si   intendono
 tradizionalmente  comprese  anche le province autonome di Trento e di
 Bolzano.  Ne'  l'esclusione  potrebbe  desumersi  dal   criterio   di
 assegnazione  basato sulle percentuali di riparto del Fondo trasporti
 per il 1989, poiche' in tale anno, in base alla disciplina  dell'art.
 5  della  legge  n. 386 del 1989, la provincia ricorrente aveva pieno
 diritto di partecipare al riparto  di  detto  fondo;  e  comunque  il
 riferimento   a   tali  percentuali  non  puo'  che  intendersi  come
 riferimento agli elementi di calcolo utilizzati  per  quell'anno  nei
 confronti  di  tutte  le  regioni  speciali,  e  dunque,  quanto alla
 ricorrente, a  quelli  utilizzati  ai  fini  della  applicazione,  in
 relazione  alla  componente del Fondo trasporti, del meccanismo della
 quota variabile di cui  all'art.  78  dello  statuto.  D'altra  parte
 sarebbe  ora impossibile far transitare tale finanziamento attraverso
 la  quota  variabile,  poiche'  questa  e'  commisurata   all'entita'
 finanziaria  degli  interventi  generali  dello  Stato disposti nella
 restante parte del territorio nazionale, e  non  nelle  sole  regioni
 speciali.
   Secondo   la   ricorrente,  l'esclusione  delle  province  autonome
 condurrebbe  all'illegittimo  risultato  di  lasciare  queste  ultime
 soltanto,  in  tutto  il  territorio  nazionale,  prive  dei benefici
 statali,  con  violazione  anche  del  principio  costituzionale   di
 eguaglianza.
   Con  un  secondo  motivo di ricorso la provincia autonoma di Trento
 lamenta la violazione del principio di  leale  collaborazione  e  del
 principio  del  vincolo  all'interpretazione conforme a Costituzione.
 Il Ministero dei trasporti, non rispondendo alle prese  di  posizione
 della  provincia che contestavano l'interpretazione inaccettabilmente
 restrittiva della legge da esso seguita, avrebbe violato il principio
 di leale collaborazione; e, dando alla legge una interpretazione  che
 la   renderebbe   incostituzionale,   per  violazione  dell'autonomia
 finanziaria provinciale  e  del  principio  di  eguaglianza,  avrebbe
 contraddetto   il   principio   secondo   cui   fra   piu'  possibili
 interpretazioni  della  legge  l'interprete  deve  scegliere   quella
 conforme a Costituzione.  Questo vincolo dovrebbe valere anche per le
 autorita'  amministrative  nei  rapporti  fra  Stato  e regioni, onde
 evitare di imporre l'incongruo onere di impugnare le leggi davanti  a
 questa  Corte  in  presenza di un pur minimo dubbio interpretativo; e
 costituirebbe a sua volta uno  specifico  aspetto  del  principio  di
 leale collaborazione.
   In estremo subordine, la ricorrente chiede che questa Corte sollevi
 di  fronte  a  se  stessa  questione  di  legittimita' costituzionale
 dell'art.  1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995, ove dovesse
 ritenersi fondata l'interpretazione che conduce all'esclusione  delle
 province autonome dal riparto del contributo in questione.
   2.  -  Analogo  ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  e' stato
 notificato dalla provincia autonoma di Bolzano il  24  gennaio  1997,
 depositato  il  31 gennaio ed iscritto al n. 2 del registro conflitti
 del 1997.  La ricorrente chiede che la Corte dichiari che non  spetta
 al  Ministro dei trasporti e della navigazione escludere la provincia
 autonoma di Bolzano dal riparto dei finanziamenti di cui  all'art.  1
 del  d.-l.   1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla
 legge 30 maggio 1995, n. 204, e per l'effetto annulli  in  parte  qua
 l'impugnato decreto ministeriale 4 novembre 1996.
   Anche   la  provincia  di  Bolzano  sostiene  che  l'esclusione  in
 questione contrasta con l'art. 1, comma 15, del decreto-legge  n.  98
 del  1995, che prevede il riparto del contributo fra tutte le regioni
 a statuto speciale, e  quindi  anche  a  favore  delle  due  province
 autonome  di  Trento  e  di  Bolzano; ricorda che la ricorrente aveva
 presentato la prescritta documentazione; afferma  l'applicabilita'  a
 tale  finanziamento  della  garanzia di cui all'art. 5 della legge n.
 386 del 1989, confermata dall'art. 12 del decreto legislativo n.  268
 del  1992;  ed  osserva  che  il  diritto  al  riparto del contributo
 riguarda  solo  gli  anni  dal  1987  al  1989,  come  del  resto  e'
 espressamente  previsto dall'art.   1, comma 15, del decreto-legge n.
 98 del 1995, poiche' a decorrere dal 1990 le  regioni  speciali  sono
 escluse  dal  riparto  del Fondo trasporti, ai sensi dell'art. 18 del
 decreto-legge n. 415 del 1989, convertito dalla legge n. 38 del 1990.
   Il decreto impugnato avrebbe dovuto dunque, secondo la  ricorrente,
 trasferire  anche  alla  provincia  autonoma  di  Bolzano,  come  era
 avvenuto  in  precedenza,  la  quota  spettante  del  contributo   in
 questione.
   3.  -  In  entrambi  i  giudizi  si e' costituito il Presidente del
 Consiglio dei Ministri, chiedendo che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile o comunque infondata.
   L'Avvocatura  erariale  eccepisce  anzitutto l'inammissibilita' dei
 ricorsi perche' conterrebbero censure svolte in forma generica, senza
 identificare i precetti che si ritengono violati;  e  perche'  l'atto
 impugnato  non  inciderebbe  nella sfera di attribuzioni riconosciuta
 alle province autonome, contestandosi non il potere  dello  Stato  di
 disporre dei contributi, ma le modalita' di esercizio di tale potere,
 il che si risolverebbe nella denuncia di un vizio di merito attinente
 all'esercizio della attivita' normativa.
   Nel  merito,  l'Avvocatura erariale sostiene che presupposto per la
 corresponsione del contributo, ai sensi dell'art. 1,  comma  15,  del
 decreto-legge  n.  98  del  1995, e' la partecipazione al riparto del
 Fondo nazionale  trasporti  per  il  1989,  mentre  le  due  province
 autonome  non  hanno  mai  partecipato  a  tale  riparto.  Per quanto
 riguarda la  provincia  di  Trento,  la  difesa  del  Presidente  del
 Consiglio  ricorda  che,  in occasione della prima applicazione della
 legge n. 151 del 1981, la provincia rese noto con una lettera del  23
 novembre  1981,  indirizzata  al  Ministero  del tesoro, di non avere
 comunicato  gli  importi  degli  stanziamenti  previsti  nel  proprio
 bilancio  per  il  1981 per il ripiano dei disavanzi delle aziende di
 trasporto (come era richiesto dall'art. 9, settimo comma, della legge
 n. 151 del 1981 ai fini della  determinazione  del  Fondo  nazionale)
 perche'  riteneva  che  cio'  potesse provocare un'applicazione della
 normativa in contrasto con le disposizioni finanziarie dello  statuto
 speciale.
   Il  richiamo  all'art.  5  della  legge  n. 386 del 1989, ad avviso
 dell'Avvocatura, non e' conferente, in  quanto  esso  non  garantisce
 alle  province una determinata quantita' di risorse finanziarie, come
 ha affermato questa Corte nella sentenza n. 381 del 1990.
   Inoltre la difesa del Presidente del  Consiglio  osserva  che,  non
 avendo  il  decreto-legge  n.  98  del  1995  contemplato le province
 autonome, avrebbe dovuto essere impugnata la relativa disposizione di
 quest'ultimo, e non il decreto ministeriale.
   Infine l'Avvocatura nega che vi sia stata violazione del  principio
 di  eguaglianza, in quanto le province autonome hanno fruito comunque
 dei finanziamenti di cui  all'art.  78  dello  statuto;  ne'  sarebbe
 violato,  come sostiene la provincia di Trento, il principio di leale
 collaborazione, poiche'  la  stessa  provincia,  con  la  nota  sopra
 ricordata  del  23  novembre  1981,  comunico'  di  ritenere  che gli
 adempimenti di cui alla  legge  n.  151  del  1981  si  ponessero  in
 contrasto con le disposizioni finanziarie dello statuto di autonomia.
   4.  -  In vista dell'udienza hanno prodotto memorie le due province
 autonome ricorrenti.
   La provincia di Trento contesta l'eccezione  di  genericita'  delle
 censure  prospettate  nel  ricorso,  affermando  che  la  tesi  della
 ricorrente si sintetizza nell'assunto per  cui  il  riferimento,  nel
 decreto-legge  n.  98 del 1995, alle percentuali di riparto del Fondo
 trasporti per il 1989 va  inteso  nel  senso  di  non  escludere  dal
 riparto  le  province,  le  quali  oltre tutto nel 1989 avevano pieno
 diritto di concorrere alla ripartizione  di  detto  Fondo,  ai  sensi
 dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989.
   Non  potrebbe  poi  invocarsi la sentenza n. 381 del 1990 di questa
 Corte, non contestandosi qui l'entita' delle risorse da trasferire  o
 i  relativi  parametri,  ma  la totale esclusione della provincia dal
 riparto,  che  configurerebbe  una  disapplicazione  del   meccanismo
 previsto  dalle norme di attuazione. Ne' rileverebbe il fatto che nel
 1981, in un diverso contesto normativo, la provincia avesse accettato
 di far transitare detto finanziamento attraverso la  quota  variabile
 di  cui  all'art.  78  dello  statuto:  e  del resto gia' nel 1988 la
 provincia  aveva  chiesto  di  partecipare  al  riparto   del   Fondo
 trasporti,  onde essa non potrebbe oggi essere punita per una mancata
 applicazione di norme dovuta al Ministero. La difesa della  provincia
 ritiene  poi insostenibile la tesi secondo cui la precedente presa di
 posizione della provincia stessa,  del  1981,  avrebbe  esonerato  lo
 Stato dal prendere in considerazione le successive richieste del 1988
 e  del  1995: onde sussisterebbe la violazione del principio di leale
 collaborazione.
   Infine la provincia contesta l'argomento secondo cui non vi sarebbe
 violazione del principio di eguaglianza in quanto le  province  hanno
 goduto della quota variabile di cui all'art. 78 dello statuto: qui si
 tratterebbe  infatti  di  un finanziamento aggiuntivo, di cui le sole
 province autonome verrebbero a non beneficiare; peraltro dal 1989, in
 coincidenza con la  fissazione  del  principio  della  partecipazione
 delle  province  al  riparto dei finanziamenti statali destinati alle
 regioni, alla quota variabile  e'  stato  fissato,  con  la  modifica
 dell'art.  78, un limite massimo.
   5.  -  A  sua  volta la memoria della provincia di Bolzano contesta
 l'eccezione di genericita' delle censure, rilevando  che  il  ricorso
 contiene  l'indicazione  dei  precetti  costituzionali  e integrativi
 violati; sottolinea che il conflitto e'  ammissibile  anche  per  far
 valere  un  cattivo  esercizio  del potere statale, tale da ledere le
 attribuzioni provinciali, come nella specie sarebbe avvenuto; e  nega
 che  si  siano sollevate censure di merito in ordine all'esercizio di
 una attivita' normativa dello Stato, essendosi  invece  impugnato  un
 decreto  che  ha  dato esecuzione amministrativa alla norma dell'art.
 1, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 1995, in  modo  contrastante
 con  il  suo  contenuto,  dato  che  sarebbe  indubitabile  che  essa
 ricomprenda fra i soggetti beneficiari anche le province autonome. Il
 riferimento letterale della legge alle  regioni  a  statuto  speciale
 dovrebbe   intendersi,  come  per  tutte  le  previsioni  legislative
 analoghe (fra cui lo stesso art. 9 della legge n. 151 del 1981), come
 comprensivo delle province autonome.
   Anche la provincia di  Bolzano  nega  poi  che  sia  conferente  il
 richiamo alla sentenza di questa Corte n. 381 del 1990, in quanto non
 si  discute in questa sede del quantum del contributo, ma dell'an e a
 questo riguardo assumerebbe rilievo fondamentale l'art. 5 della legge
 n.  386 del 1989.
   Quanto all'argomento che la difesa  del  Presidente  del  Consiglio
 trae  dal riferimento alle percentuali di riparto del Fondo trasporti
 per il 1989, la provincia di Bolzano ricorda che  in  base  al  testo
 originario  dell'art. 78 dello statuto, e nell'applicazione che ne fu
 fatta, si procedeva a  individuare  tutti  i  capitoli  del  bilancio
 statale attinenti ad interventi di carattere generale, disposti nella
 restante  parte  del  territorio nazionale, nei settori di competenza
 provinciale, per poi applicare al totale un  coefficiente  espressivo
 dei  parametri  della popolazione e del territorio, traducendo infine
 la somma che ne risultava in quota del gettito delle imposte  statali
 previste.  In occasione dell'entrata in vigore della legge n. 151 del
 1981 la provincia concordo' con  i  Ministeri  dei  trasporti  e  del
 tesoro  che  la  quota  del  Fondo trasporti di spettanza provinciale
 confluisse nel trasferimento annuale relativo alla  quota  variabile.
 Non  vi  fu  dunque  una  esclusione  della provincia dal riparto del
 fondo,  ma  solo  una  particolare  procedura  di  individuazione   e
 assegnazione  della  quota  di sua spettanza: come sarebbe confermato
 dalla nota 1 dicembre 1981 del Ministero dei trasporti, in  cui,  pur
 dandosi   atto   dell'accordo   intervenuto   per  far  confluire  il
 finanziamento in questione nella quota variabile,  si  indicavano  in
 allegato  le  somme  spettanti  alle  province  autonome  a titolo di
 riparto  del  Fondo  trasporti,  e  che  sarebbero  state   assegnate
 nell'ambito della quota variabile medesima.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Le due province autonome di Trento e di Bolzano impugnano il
 decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  in  data  4
 novembre  1996,  che, nel ripartire fra le regioni a statuto speciale
 il contributo straordinario previsto dall'art. 1, comma 15, del d.-l.
 1 aprile 1995, n. 98 (Interventi urgenti  in  materia  di  trasporti)
 quale  concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio
 delle  aziende  di  trasporto  pubblico  locale  riferiti  al periodo
 1987-1989,  ha  omesso  di  contemplare  le  due  province   fra   le
 beneficiarie del riparto medesimo.
   Le  ricorrenti  affermano che l'art. 1, comma 15, del decreto-legge
 n. 98 del 1995, nel  prevedere  il  riparto  del  contributo  fra  le
 regioni  a  statuto  speciale,  non  ha inteso escluderne le province
 autonome, competenti nella materia considerata, e che il  riferimento
 contenuto   in   detta   disposizione,   ai   fini  del  criterio  di
 ripartizione, alle aliquote di riparto del  Fondo  nazionale  per  il
 ripiano  dei  disavanzi  delle  aziende  di  trasporto per il 1989 va
 inteso come relativo alle percentuali gia' applicate  in  detto  anno
 all'entita'  complessiva  del  Fondo,  al  fine di calcolare le somme
 attribuite alle province autonome in sede di formazione  della  quota
 variabile di finanziamento di cui all'art. 78 dello statuto speciale;
 esse  sostengono  che  la  loro  esclusione  dal riparto in questione
 realizza una lesione  della  autonomia  finanziaria  loro  attribuita
 dallo  statuto, e contrasta con l'art. 5 della legge n. 386 del 1989,
 a cui tenore spettano alle province autonome i  finanziamenti  recati
 dalle leggi dello Stato in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a
 favore delle regioni.
   2. - I ricorsi sono inammissibili.
   Perche'  si  dia  la  materia  di  un conflitto di attribuzione fra
 regione (o provincia autonoma) e Stato, occorre che la prima  lamenti
 la  lesione  della propria "sfera di competenza costituzionale" (art.
 39, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), e che la  lesione
 sia  riferibile  all'atto  dello  Stato da cui sorge il conflitto. Si
 deve invece escludere che  il  conflitto,  diretto  a  lamentare  una
 lesione   di   competenza   costituzionale  discendente  da  un  atto
 legislativo dello Stato, possa essere instaurato contro  un  atto  di
 mera   esecuzione   di  quest'ultimo:  altrimenti  lo  strumento  del
 conflitto potrebbe essere impiegato  per  eludere  il  termine  e  le
 condizioni,  a  cui l'art. 2 della legge costituzionale n. 1 del 1948
 subordina  la  proposizione,  da  parte  della  regione  o  provincia
 autonoma,  della  questione  di  legittimita'  costituzionale  in via
 principale (sentenze n. 206 del 1975, n. 28  del  1979,  n.  337  del
 1989, n. 126 del 1990, n. 472 del 1995, n. 215 del 1996).
   Cio'  comporta anche che, se la lesione lamentata si sostanzia e si
 esaurisce nella erronea applicazione della legge da  parte  dell'atto
 impugnato,  senza  che  quest'ultimo,  per  il suo contenuto e i suoi
 presupposti, appaia idoneo ad arrecare di per se' -  e  non  gia'  in
 quanto  pura  esecuzione  della  legge  -  pregiudizio  alla sfera di
 competenza costituzionale della ricorrente, non sussiste materia  per
 un   conflitto  di  attribuzioni,  restando  aperta  invece  all'ente
 autonomo la strada della ordinaria tutela giurisdizionale al fine  di
 far   valere   l'illegittimita'   dell'atto  contestato.  Infatti  il
 pregiudizio,  in  questo  caso,  non  sarebbe  riconducibile  ad  una
 autonoma  attitudine lesiva dell'atto impugnato, ma esclusivamente al
 modo erroneo in cui e' stata applicata la  legge:  eliminata,  con  i
 rimedi   ordinari,   tale   illegittimita',   la   lesione   verrebbe
 necessariamente meno.
   Ora, nella specie, il  decreto  impugnato  si  limita  a  disporre,
 all'art.  2 e alla tabella C allegata, la ripartizione fra le regioni
 a statuto speciale del contributo previsto dall'art. 1, comma 15, del
 decreto-legge  n.  98  del  1995,  dando  esecuzione  a  quest'ultima
 disposizione.  Le  province  autonome  da un lato, gli organi statali
 dall'altro,   dissentono   sulla   portata   di   tale   disposizione
 legislativa,  ritenendo, le prime, che essa imponga di comprendere le
 province autonome fra le beneficiarie del contributo, i secondi  che,
 viceversa,  le  escluda. Ma fra le parti non vi e' dissenso sul punto
 che il decreto ministeriale impugnato e' atto meramente esecutivo del
 disposto legislativo, e che quest'ultimo individua in modo vincolante
 i  beneficiari  del  contributo  e  il  criterio  di  riparto,  senza
 attribuire al Ministro alcuna discrezionalita' in proposito.
   In  ogni caso, dunque, quale che sia l'interpretazione da dare alla
 disposizione legislativa applicata, il  decreto  impugnato  non  puo'
 essere  ritenuto  atto idoneo a produrre in via autonoma la lamentata
 lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente spettante alle
 province ricorrenti.
   Non vi e' pertanto materia  per  un  conflitto  costituzionale  che
 abbia  ad  oggetto  il  decreto ministeriale. Ove infatti la legge si
 dovesse intendere nel  significato  sostenuto  dalle  ricorrenti,  si
 sarebbe   di   fronte  ad  un  atto  amministrativo  illegittimo  per
 violazione di  legge,  e  la  lesione  costituzionale  lamentata  non
 sarebbe  che il riflesso di tale violazione, che le province autonome
 avrebbero modo di fare valere con i rimedi giurisdizionali  ordinari.
 Ove,   alcontrario,  la  legge  dovesse  intendersi  nel  significato
 presupposto dal Ministro dei trasporti, e sostenuto dalla difesa  del
 Presidente  del  Consiglio,  se  ne  dovrebbe desumere che la lesione
 costituzionale lamentata discenderebbe dalla legge, che non e'  stata
 impugnata dalle ricorrenti.
   3.   -   Non   puo'  accedersi  alla  richiesta  avanzata,  in  via
 subordinata, dalla provincia di Trento, affinche' sia questa Corte  a
 sollevare di fronte a se', in via di incidente nel presente giudizio,
 la questione di legittimita' costituzionale della norma di legge alla
 quale  il decreto ministeriale impugnato ha dato attuazione. Siffatta
 ipotesi presuppone che si sia instaurato un giudizio per conflitto di
 attribuzione avente un suo oggetto autonomo, e  cioe'  nel  quale  si
 lamenti  una  lesione  della  sfera  di  attribuzioni delle province,
 riconducibile ad un atto impugnato in se'  suscettibile  di  produrre
 tale  lesione;  mentre,  in assenza di tale presupposto, la questione
 incidentale si rivelerebbe solo uno strumento improprio  per  portare
 davanti alla Corte la questione di costituzionalita' della legge, non
 tempestivamente impugnata dalle stesse province (cfr. sentenze n. 140
 del 1970, n.  517 del 1995, n. 215 del 1996).
   Ne'  vale  l'obiezione mossa dalla provincia di Trento, secondo cui
 tale  impostazione  comporterebbe  per  essa  l'incongruo  onere   di
 impugnare  in via principale tutte le leggi che si prestassero, anche
 in via del tutto ipotetica,  ad  essere  interpretate  in  senso  non
 conforme alla Costituzione, e lesivo della sua autonomia. In realta',
 nulla  vieta  alla  provincia,  che  si  trovi  di  fronte ad un atto
 amministrativo esecutivo della legge, che essa ritenga  lesivo  delle
 sue  attribuzioni  in  quanto  in  contrasto  con  la  legge  stessa,
 interpretata in modo conforme alla Costituzione, vuoi di far  valere,
 nella  competente  sede giurisdizionale, tale ultima interpretazione,
 vuoi di sollevare in  quella  sede,  per  l'ipotesi  di  una  diversa
 interpretazione,  la  relativa  questione di costituzionalita', dando
 cosi' ingresso al controllo di questa Corte sulla  legge,  attraverso
 lo strumento ordinario e generale del sindacato in via incidentale.
   4.  -  Nemmeno,  infine,  puo'  seguirsi  la  prospettazione  della
 provincia di Trento, per  cui  l'atto  impugnato  sarebbe  lesivo  in
 quanto  avrebbe violato il canone dell'interpretazione della legge in
 conformita'  alla  Costituzione,  e  con  cio'  avrebbe  violato   il
 principio  di  leale  cooperazione  fra  Stato  e regioni (o province
 autonome).  Infatti,  ancora   una   volta,   tale   violazione   non
 presenterebbe alcuna autonoma portata rispetto al vizio di violazione
 di  legge  (della  legge  correttamente  interpretata) da cui sarebbe
 affetto, secondo la  tesi  della  ricorrente,  l'atto  amministrativo
 impugnato,  ma  costituirebbe  un  semplice  riflesso  o una semplice
 conseguenza di tale vizio.