ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 8, settimo
 comma,  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772  (Norme   per   il
 riconoscimento   della   obiezione  di  coscienza),  come  sostituito
 dall'art. 2 della legge 24 dicembre  1974,  n.  695  (Modifiche  agli
 artt.  2  e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per
 il  riconoscimento  della  obiezione  di  coscienza),  promosso   con
 ordinanza  emessa  il  18  dicembre 1996 dal tribunale militare di La
 Spezia nel procedimento  penale  a  carico  di  Vettraino  Raffaello,
 iscritta  al  n.  296  del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  23,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 12  novembre  1997  il  giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  dibattimento  del  processo  penale a carico di persona
 imputata  del  reato  di  rifiuto  "totale"  del  servizio  militare,
 previsto  dall'art.   8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972,
 n. 772 (Norme per il riconoscimento della  obiezione  di  coscienza),
 come  sostituito  dall'art.  2  della  legge 24 dicembre 1974, n. 695
 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n.  772,
 recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), il
 tribunale  militare  di  La Spezia ha sollevato, con ordinanza del 18
 dicembre 1996, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  8,
 settimo  comma,  della  citata  legge n. 772 del 1972, in riferimento
 all'art.  3 della Costituzione.
   2. - Nell'ordinanza il giudice a quo premette, in fatto, le vicende
 dedotte  nel  processo principale, rilevanti ai fini della questione.
 In particolare, riferisce  in  ordine  all'avvenuta  acquisizione  di
 documentazione  probatoria,  richiesta dal pubblico ministero e dalla
 difesa, dalla quale risulta, in ordine cronologico: a) il rigetto  di
 una  prima  domanda  di riconoscimento dell'obiezione di coscienza (8
 novembre 1994); b) il rifiuto di assumere  il  servizio  militare  di
 leva  (5  dicembre  1994);  c)  successivamente  alla commissione del
 reato, la (ri-)presentazione di domanda di ammissione a  un  servizio
 sostitutivo   civile   (15   dicembre   1994);   d)  il  collocamento
 dell'interessato in  congedo  assoluto  per  riforma,  a  seguito  di
 accertamenti   medici   che   hanno  stabilito  l'inidoneita'  fisica
 dell'interessato a svolgere  il  servizio  (3  maggio  1995);  e)  la
 presentazione di ulteriore istanza rivolta al Ministro per la difesa,
 in  vista  del  riconoscimento dello status di obiettore di coscienza
 (14 novembre 1996).
   Quindi, raccogliendo un'eccezione proposta in via subordinata dalla
 difesa  dell'imputato,  il  tribunale   solleva   la   questione   di
 costituzionalita'  nei  termini  esposti  in prosieguo; non accoglie,
 invece, le richieste di  assoluzione  per  insussistenza  del  fatto,
 ovvero  di applicazione, secondo criteri di analogia in bonam partem,
 della speciale causa estintiva stabilita dall'art. 8, settimo  comma,
 della  legge  n. 772 del 1972, entrambe prospettate dalla difesa: non
 la prima, perche' l'inidoneita' fisica non potrebbe  far  venir  meno
 l'illecito,  essendo  necessario, anche secondo la giurisprudenza, un
 provvedimento  amministrativo  idoneo  a  dare  effetto  giuridico  a
 vicende   personali;   non  la  seconda,  perche'  il  difetto  della
 determinazione ministeriale sulla richiesta di obiezione non consente
 in alcun modo di considerare applicabile la speciale causa estintiva,
 ricollegata, secondo il testo della  legge,  all'"accoglimento  della
 domanda" da parte del Ministro per la difesa.
   3.  -  Il  rimettente  osserva  che  l'eventuale accoglimento della
 domanda di ammissione a un servizio sostitutivo  di  quello  militare
 armato,  proposta  successivamente  al  rifiuto penalmente rilevante,
 avrebbe determinato, a norma dell'art. 8, settimo comma, della  legge
 n.  772  del 1972, l'estinzione del reato per il quale si procede nel
 giudizio a quo.
   Nella specie, essendo trascorsi circa due anni dalla domanda  senza
 alcuna    determinazione   in   proposito,   ricorre   un   caso   di
 silenzio-inadempimento   dell'amministrazione   militare,   cui   non
 potrebbe  certo  attribuirsi  significato  di assenso. L'accoglimento
 della  domanda  risulterebbe  d'altra  parte  oramai   precluso   dal
 collocamento  in  congedo  assoluto  dell'imputato,  sopravvenuto  in
 pendenza dell'iter amministrativo concernente  la  suddetta  domanda.
 Non potrebbe infatti il Ministro per la difesa prendere ulteriormente
 in  considerazione  la  domanda  di  prestazione  alternativa  di una
 persona oramai definitivamente  estranea  alle  Forze  armate  e  che
 pertanto  non  sarebbe  in alcun caso assoggettabile allo svolgimento
 del servizio sostitutivo.
   Ne deriva,  paradossalmente,  che  un  provvedimento  astrattamente
 favorevole,   quale   e'   il  collocamento  in  congedo  che  libera
 l'interessato da ogni obbligo di prestazione del servizio, militare o
 alternativo,  risulta  invece  ingiustificatamente   pregiudizievole,
 perche'  non  consente all'imputato del reato di rifiuto del servizio
 di   giovarsi   della   causa   estintiva   derivante  dall'eventuale
 accoglimento della domanda di obiezione.
   Tale particolare ipotesi configura una irragionevole disparita'  di
 trattamento,  a  svantaggio  di chi versi nella situazione anzidetta,
 rispetto a coloro che, per non  essere  stati  collocati  in  congedo
 assoluto,  ottengano  l'accoglimento  della  domanda  di  prestazione
 alternativa e, con esso, l'effetto estintivo del reato di rifiuto del
 servizio precedentemente commesso.
   La violazione dell'art. 3 della Costituzione risalta maggiormente -
 prosegue il giudice a quo - alla  luce  della  ratio  della  speciale
 causa    estintiva,   che   consiste   nell'incentivare   l'obiettore
 all'adempimento del dovere di solidarieta' sociale e di difesa  della
 Patria  prescritto  dall'art. 52 della Costituzione, fino a prevedere
 che  l'accoglimento  della  domanda  di  prestazione   del   servizio
 alternativo  travolga  lo  stesso  giudicato  di  condanna, facendone
 cessare l'esecuzione ed estinguendo ogni  altro  effetto  penale.  La
 Corte  costituzionale,  del resto, nella sentenza n. 409 del 1989, ha
 sottolineato come la speciale previsione estintiva, del reato o della
 pena, dimostri che l'interesse dello Stato al recupero dell'obiettore
 totale sia "realmente ed intensamente perseguito", e ha osservato che
 la stessa proposizione della  domanda  testimonia,  di  per  se',  il
 recupero del condannato ai doveri di solidarieta' sociale.
   Nel   caso   concreto,  la  proposizione  della  domanda  da  parte
 dell'imputato dimostra, ad avviso del tribunale, la buona fede  e  la
 disponibilita'  all'adempimento  del  dovere  costituzionale da parte
 dell'interessato.   Appare allora irragionevole  escludere  l'effetto
 estintivo  solo  perche',  prima  della  decisione ministeriale sulla
 domanda,  e'  stata   riscontrata   l'assoluta   inidoneita'   fisica
 dell'imputato  e  ne  e'  stato  percio'  disposto il collocamento in
 congedo assoluto.
   Il tribunale aggiunge di prospettarsi i possibili inconvenienti  di
 una  estensione  generalizzata  dell'effetto estintivo a tutti coloro
 che  abbiano  proposto  la  domanda  di  ammissione  a  un   servizio
 alternativo e che siano successivamente collocati in congedo assoluto
 per uno dei motivi previsti dall'ordinamento: una simile possibilita'
 potrebbe  favorire  la  proposizione  di  domande pretestuose, magari
 presentate in prossimita' di un sicuro collocamento in congedo  (come
 ad  esempio  per  limiti  di  eta'),  in  modo  da  non consentire la
 decisione  ministeriale   e   beneficiare   ugualmente   dall'effetto
 estintivo.  In  conclusione,  il  rimettente  prospetta la censura di
 incostituzionalita' dell'art.  8, settimo comma, della legge  n.  772
 del 1972, per violazione dell'art.  3 della Costituzione, nella parte
 in  cui  non  prevede  l'estinzione  del  reato  o,  se  vi sia stata
 condanna,  la  cessazione  dell'esecuzione  di  essa,  nei   riguardi
 dell'imputato  o  del condannato per il reato di cui al secondo comma
 dell'art. 8, che, successivamente alla presentazione della domanda di
 ammissione a un servizio sostitutivo civile (o militare non  armato),
 e  prima  della  correlativa  determinazione  ministeriale, sia stato
 collocato  in  congedo  assoluto,   ma   per   motivi   diversi   dal
 raggiungimento del limite di eta'; condizione negativa, quest'ultima,
 indicata proprio per evitare gli accennati inconvenienti.
   4.  -  E'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato.
   L'Avvocatura  osserva  che  la  norma  impugnata,  non prendendo in
 considerazione la  particolare  evenienza  del  mancato  accoglimento
 della  domanda  di  ammissione  a un servizio alternativo a causa del
 sopravvenuto congedo assoluto, adotta una soluzione incensurabile sul
 piano della ragionevolezza:  chi rifiuta in toto  il  servizio  senza
 essere  stato  ammesso  ai  "benefici" della legge n. 772 del 1972, e
 commette percio' il reato previsto dal  secondo  comma  dell'art.  8,
 assume  deliberatamente  i  rischi  di  una  tale  scelta, e tra essi
 proprio quello  di  una  preclusione  all'accoglimento  della  futura
 domanda   di   ammissione   al  servizio  alternativo,  proposta  con
 l'intenzione di ottenere l'estinzione del commesso reato.
   Ne e' consapevole - sottolinea l'Avvocatura - lo stesso rimettente,
 che  segnala  il  pericolo  di  domande  puramente   pretestuose   di
 ammissione  al  servizio civile, da parte di chi sappia di avere alte
 possibilita'  di  collocamento  in  congedo  assoluto.  Ne'   sarebbe
 sufficiente,  contro  tale  distorsione,  l'esclusione, dalla portata
 additiva della pronuncia richiesta alla Corte, del congedo per limiti
 di eta'. Non sarebbe infatti questa l'unica ipotesi in cui l'imputato
 o il condannato puo' fondatamente confidare nel suo congedo:  analoga
 previsione  potrebbe  essere  fatta nei casi di infortunio o malattia
 invalidante.
   In conclusione, non potrebbe ritenersi che  la  sola  presentazione
 della  domanda  in  argomento  equivalga  al  conseguimento di quelle
 finalita' di recupero che sono alla base della  previsione  normativa
 di  favore,  e  che  ne  giustificano l'applicazione. L'interveniente
 conclude  pertanto  per  una  declaratoria  di   infondatezza   della
 questione.
                         Considerato in diritto
   1.  - Il tribunale militare di La Spezia e' chiamato a giudicare un
 soggetto per il reato di cui all'art. 8, secondo comma,  della  legge
 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione
 di  coscienza),  come  sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre
 1974, n. 695, che prevede il fatto di chi, al di fuori  dei  casi  di
 ammissione  al servizio militare non armato o al servizio sostitutivo
 civile, rifiuta, in tempo di pace, prima di  assumerlo,  il  servizio
 militare  di leva, adducendo i motivi di coscienza indicati dall'art.
 1 della stessa legge.
   Nel caso di specie, l'imputato, essendo stato chiamato alle armi  e
 dopo  aver  opposto  il rifiuto, successivamente, a distanza di pochi
 giorni,  aveva  presentato  la  domanda  di  ammissione  al  servizio
 sostitutivo  civile, a norma dell'art. 8, quarto comma. Qualche tempo
 dopo, peraltro, era posto in congedo assoluto per inidoneita' fisica,
 risultando cosi' "prosciolto da ogni obbligo  di  servizio  militare"
 (art. 113, secondo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237).
   A  norma  del  settimo  (e  ultimo)  comma  dello  stesso  art.  8,
 l'accoglimento della domanda di ammissione  al  servizio  sostitutivo
 civile avrebbe avuto come effetto l'estinzione del reato (ovvero, ove
 vi   fosse   stata  condanna,  la  cessazione  dell'esecuzione  della
 condanna, delle pene accessorie e  di  ogni  altro  effetto  penale).
 Senonche', il Ministro per la difesa, competente a norma dell'art. 8,
 sesto  comma, non ha preso alcuna determinazione in proposito ne', ad
 avviso  del  giudice  rimettente,  potrebbe  presumibilmente   ancora
 prenderla,  una  volta  che  l'interessato sia stato posto in congedo
 assoluto.
   Pertanto,  alla  stregua  della legislazione vigente, non essendosi
 verificata la causa (l'accoglimento della domanda) che, ai sensi  del
 citato  settimo comma dell'art. 8, estingue il reato, l'imputato - ad
 avviso del giudice rimettente - dovrebbe  essere  condannato  per  il
 reato di cui al secondo comma del medesimo articolo.
   Ma  il  tribunale militare, considerando manifestamente iniqua tale
 conclusione - in relazione al descritto caso  di  specie  -,  solleva
 questione  di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art.  3
 della Costituzione,  dell'art.  8,  settimo  comma,  richiedendone  a
 questa  Corte  la dichiarazione d'incostituzionalita' "nella parte in
 cui non prevede l'estinzione del reato e, se vi sia  stata  condanna,
 la  cessazione  dell'esecuzione  di  essa, delle pene accessorie e di
 ogni  altro  effetto  penale,  nei  confronti  dell'imputato  o   del
 condannato  che, successivamente alla presentazione della domanda per
 l'ammissione ad un servizio sostitutivo civile, non abbiano  ottenuto
 alcun  provvedimento in merito dal competente Ministro per la difesa,
 a causa del loro collocamento in congedo assoluto per motivi  diversi
 dal raggiungimento del limite di eta'", cio , in concreto, per motivi
 di infermita'.
   2.  -  La  questione non e' fondata, per erroneita' del presupposto
 interpretativo da  cui  muove  il  giudice  rimettente,  pur  essendo
 meritevole   di   condivisione   l'assunto   circa  l'insostenibilita
 costituzionale delle conseguenze ch'egli ritiene doversi trarre dalle
 norme vigenti, in relazione al giudizio penale da definire.
   L'inapplicabilita' della causa di  estinzione  del  reato  prevista
 dall'art.  8,  settimo  comma,  e  quindi  la  condanna  per il reato
 previsto dall'art. 8,  secondo  comma,  di  colui  il  quale,  avendo
 proposto domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile a norma
 dell'art. 8, quarto comma, e' stato collocato in congedo assoluto per
 motivi  di  infermita', parrebbe in effetti violare l'invocato art. 3
 della  Costituzione  sotto  il  duplice  profilo   del   divieto   di
 disciplinare  in  modo uguale situazioni diverse e di disciplinare in
 modo diverso situazioni analoghe.
   2.1. - Sul primo profilo, e' sufficiente osservare che,  una  volta
 esclusa  l'applicabilit  della causa di estinzione del reato prevista
 dall'art. 8, settimo comma, al caso da decidere nel giudizio pendente
 davanti al giudice rimettente, si verrebbe a equiparare la condizione
 di colui che ha rifiutato la prestazione del servizio militare, senza
 successivi ripensamenti, a quella di  colui  il  quale  ha  viceversa
 ritenuto  di  recedere  dalla  sua  precedente  determinazione  e  ha
 presentato conseguentemente  domanda  di  ammissione  a  un  servizio
 alternativo a quello militare.
   Ma  questa  Corte,  nella  sentenza  n. 409 del 1989, esaminando il
 sistema costruito dal legislatore con l'impugnato art. 8 della  legge
 n.  772  del  1972,  ha  considerato,  in particolare, la ratio della
 riconosciuta possibilita' di chiedere, dopo la commissione di uno dei
 reati  previsti  nei  primi  due   commi   del   medesimo   articolo,
 l'ammissione  al  servizio  sostitutivo civile e al servizio militare
 non armato o  l'arruolamento  nelle  forze  armate  (commi  quarto  e
 quinto),  con  i  conseguenti  effetti estintivi penali, previsti dal
 settimo comma, nel caso in cui la domanda sia  accolta  a  norma  del
 sesto  comma.  Tale  ratio  -  si  e'  detto con una affermazione che
 risulta rafforzata dal superamento (ad opera dell'art. 2 della  legge
 24  dicembre  1974,  n. 695) dell'originaria formulazione dell'ultimo
 comma  dell'art. 8, alla stregua della quale gli effetti estintivi si
 determinavano in conseguenza non gi (come e' oggi) della proposizione
 e dell'accoglimento della domanda, ma del completamento del  servizio
 assunto   conseguentemente   -  corrisponde  all'intento  di  offrire
 all'interessato una via di recupero al sacro dovere di  difesa  della
 Patria  (art. 52 della Costituzione), nelle diverse forme e modalita'
 in cui esso puo' essere adempiuto. E, nella citata decisione,  si  e'
 osservato   che  la  proposizione  della  domanda  gia'  di  per  se'
 testimonia la  maturata  disponibilita'  ai  doveri  di  solidarieta'
 sociale, di cui quello di difesa della Patria e' una specificazione.
   Cio'  mostra  che  il  mancato prodursi degli effetti estintivi nel
 caso di specie sul quale il giudice rimettente e' chiamato a decidere
 finirebbe   per   comportare   l'omologazione   di   due   situazioni
 radicalmente  diverse, caratterizzate, l'una, dal segno dell'avvenuto
 recupero e, l'altra, dalla persistenza nel  rifiuto.  Un'omologazione
 insostenibile   alla   stregua   del   principio   costituzionale  di
 uguaglianza sotto il profilo formulabile nella regola:  a  situazioni
 diverse diverse discipline.
   2.2.  -  Un'applicazione  dell'art.  8  che,  nel caso da decidere,
 escludesse gli  effetti  estintivi  previsti  dall'ultimo  suo  comma
 risulterebbe  altres  lesiva  del  principio  di uguaglianza sotto il
 contrario profilo del divieto di  discipline  diverse  di  situazioni
 analoghe.
   A  questo  riguardo,  deve  confrontarsi la posizione di coloro che
 hanno commesso uno dei reati di rifiuto previsti dai due primi  commi
 dell'art.  8  e si avvalgono della facolta' prevista dal quarto comma
 dello stesso  articolo  ma,  in  dipendenza  del  persistere  o  meno
 dell'idoneita'   al   servizio,   il  Ministro  possa,  in  un  caso,
 pronunciarsi e accogliere la domanda e, nell'altro, invece non possa.
 In presenza della medesima condotta indirizzata  all'adempimento  del
 dovere  di  difesa della Patria, il soggetto interessato, nella prima
 eventualita', puo' e, nella seconda, non puo' giovarsi degli  effetti
 estintivi indicati nell'ultimo comma dell'art. 8.
   Il  carattere manifestamente irragionevole di tale differenziazione
 risulta, oltre che dall'assenza di motivi riconducibili alla volonta'
 o alla condotta dell'interessato, dalla natura della causa che, nella
 specie,  impedisce  la  pronuncia  del  Ministro   e   il   possibile
 accoglimento  della  domanda.  Il  congedo  assoluto  per inidoneita'
 fisica "proscioglie da ogni obbligo di servizio militare" un soggetto
 il quale peraltro resterebbe sottoposto al regime di  diritto  penale
 previsto  dall'art.   8, che, oltre e piu' che alla sanzione, mira al
 recupero all'adempimento di tale obbligo.
   3.  -  Le  considerazioni  che  precedono  conducono  pianamente  a
 escludere  che  dall'applicazione  dell'art. 8 possano legittimamente
 sortire le conseguenze paventate dal giudice rimettente,  in  ragione
 delle  quali  egli si e' indotto a sollevare la presente questione di
 costituzionalita'.
   L'accoglimento di questa, tuttavia, presupporrebbe  una  condizione
 che,   nella  specie,  non  si  verifica,  cioe'  che  le  menzionate
 conseguenze applicative incostituzionali siano ascrivibili alla legge
 denunciata  e  che  quindi,  al  fine  di  evitarle,  sia  necessario
 addivenire alla sua dichiarazione d'incostituzionalita'.
   Il  giudice rimettente ritiene che il caso particolare sul quale e'
 chiamato a decidere rientri nella portata dell'ultimo comma dell'art.
 8. Su questa premessa infatti, considerato che  l'accoglimento  della
 domanda  di  servizio  alternativo  non  c'e' stato e di conseguenza,
 secondo la dizione della legge, non vi potrebbe essere estinzione del
 reato, egli si ritiene costretto,  in  assenza  di  una  declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale che integri la norma impugnata con la
 previsione  di  una  ulteriore  causa  estintiva, ad addivenire a una
 decisione di condanna dell'imputato.
   Cosi', tuttavia, non e'.  Costituisce  una  forzatura  del  sistema
 legislativo  il  ritenere  che  la  norma impugnata regoli il caso di
 specie che il giudice rimettente  si  trova  a  decidere,  nel  senso
 dell'inapplicabilita' della causa estintiva. L'ultimo comma dell'art.
 8  si inserisce come elemento finale in una disciplina che presuppone
 la perdurante inclusione del soggetto  nel  raggio  dell'obbligazione
 militare  e  quindi  l'esistenza  del  potere-dovere  del Ministro di
 provvedere sulla domanda di adempimento di tale obbligazione  tramite
 un servizio sostitutivo.
   Quando   invece,  come  nella  specie,  si  determina  una  diversa
 situazione nella quale nessun provvedimento sulla domanda  sia  stato
 preso,  per l'esclusione del soggetto dall'obbligo di prestazione del
 servizio militare o del servizio  civile  sostitutivo,  si  e'  fuori
 della portata dell'ultimo comma dell'art. 8. Cio' basta per escludere
 ch'esso possa essere dichiarato incostituzionale cos come, sulla base
 di  una  premessa  interpretativa  che,  alla stregua dei rilievi che
 precedono, non  puo'  ritenersi  giustificata,  richiede  il  giudice
 rimettente.  La  fattispecie  su cui egli e' chiamato a pronunciarsi,
 infatti,  non  puo'  dirsi  trovare  nella   norma   denunciata   una
 regolamentazione  incostituzionale: semplicemente non vi trova alcuna
 regolamentazione.
   Spetta al giudice del caso concreto, attraverso  l'esercizio  pieno
 dei  poteri di interpretazione della legge e del diritto - poteri che
 gli sono attribuiti non come facolta' ma  come  compito  -  risolvere
 conformemente  alla  Costituzione  il problema che la rilevata lacuna
 normativa in ipotesi determina.