ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21
 della  legge  della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina
 delle attivita' delle agenzie di viaggio  e  turismo),  promosso  con
 ordinanza  emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova, iscritta al
 n. 539 del  registro  ordinanze  1996  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  25, prima serie speciale, dell'anno
 1996;
   Udito nella camera di consiglio  del  21  maggio  1997  il  giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
                           Ritenuto in fatto
   Nel  corso  di  un  giudizio  di opposizione, ai sensi dell'art. 22
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 avverso  due ordinanze-ingiunzione di pagamento emesse dal presidente
 della provincia di Genova, notificate  all'opponente  per  violazione
 degli  artt.  2,  4  e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio
 1986 n. 15 (Disciplina delle attivita' delle  agenzie  di  viaggio  e
 turismo),  per  avere  l'intimato posto in essere attivita' riservata
 alle  agenzie  di  viaggio  e  di   turismo   senza   la   prescritta
 autorizzazione,  il  pretore  di  Genova,  con ordinanza del 7 maggio
 1996, ha sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt. 2, 4, 18 e 21 della citata legge regionale.
   Tali  articoli  disciplinano  le attivita' proprie delle agenzie di
 viaggio (art. 2), l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle
 stesse (art. 4), l'attivita' di organizzazione turistica da parte  di
 associazioni   senza   scopo   di  lucro  (art.  18)  e  le  sanzioni
 amministrative (art. 21).
   Secondo la ricostruzione del giudice a  quo,  il  ricorrente  aveva
 eccepito  la  illegittimita'  degli  artt.  2  e 18 della legge della
 regione Liguria n. 15 del 1986, per violazione degli artt. 2, 17 e 18
 della Costituzione. In particolare, il ricorrente aveva rilevato  che
 una applicazione rigorosa dei controlli e delle misure previste dalla
 citata  normativa  regionale  si  sarebbe  tradotta  di fatto "in una
 inaccettabile compressione dei diritti inviolabili della  persona"  e
 avrebbe   impedito  "lo  svolgimento  di  quel  minimo  di  attivita'
 organizzativa indispensabile per poter effettuare attivita'  sportive
 e ricreative in compagnia di altri".
   Il  pretore,  sollevando  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 2, 4, 18 e 21  della  legge  regionale,  osserva  che  le
 disposizioni  in  questione,  oltre  a disciplinare analiticamente le
 agenzie di viaggio e di turismo, detterebbero norme che sembrerebbero
 precludere l'esplicazione dei diritti inviolabili della persona.
   Ad avviso del remittente, l'art.  21,  comma  2,  di  detta  legge,
 sanzionando  "chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od
 occasionale,  anche  senza  scopo   di   lucro,   le   attivita'   di
 organizzazione  e  di  intermediazione  di cui all'art. 2", invece di
 limitarsi  a   disciplinare   le   attivita'   esercitate   in   modo
 professionale,  finirebbe col vietare ogni attivita' organizzativa in
 materia di viaggi; risulterebbero impedite anche  semplici  attivita'
 di  organizzazione  di  viaggi  e  soggiorni  per  gruppi di amici "o
 addirittura per il proprio nucleo familiare", poiche' la disposizione
 censurata sanzionerebbe, in modo indiscriminato, qualunque  attivita'
 di tal genere.
   Secondo  il  pretore,  anche l'art. 18 della citata legge regionale
 sarebbe illegittimo perche'  discriminerebbe  le  associazioni  ed  i
 sodalizi  operanti a livello locale, rispetto a quelli che agiscono a
 livello nazionale, ponendo limiti solo alle  attivita'  dei  primi  e
 solo  a  questi  imponendo di comunicare alla Provincia la notizia di
 qualsiasi iniziativa, nonche' l'elenco nominativo dei partecipanti.
                         Considerato in diritto
   1. -   La questione di legittimita'  costituzionale  sollevata  dal
 pretore  di  Genova  investe  alcune  disposizioni  della legge della
 regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 contenente la disciplina  delle
 agenzie  di  viaggio  e turismo. L'ordinanza menziona, fra gli altri,
 gli artt.  2 e 4 di tale legge - che rispettivamente  individuano  le
 attivita'  proprie  delle  agenzie e ne subordinano lo svolgimento ad
 apposita autorizzazione - ma non ne fa oggetto di specifica  censura,
 sicche',  in  relazione  ad essi, la questione deve essere dichiarata
 inammissibile.
   Il dubbio di legittimita' costituzionale riguarda, nell'ordine, gli
 artt. 21 e 18.  Il  primo,  al  comma  2,  nel  punire  con  sanzione
 amministrativa  pecuniaria  chiunque  intraprenda  o svolga, in forma
 continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita'
 di organizzazione e  di  intermediazione  previste  dall'art.  2,  ad
 avviso   del   giudice   remittente,  lederebbe  diritti  inviolabili
 garantiti dalla Costituzione, poiche' senza il tramite delle  agenzie
 sarebbe  vietato  organizzare  un  viaggio  o un periodo di soggiorno
 turistico per i propri amici e persino per la propria famiglia.
   L'art.  18  e'  censurato  per  la  ingiustificata  disparita'   di
 trattamento  a cui darebbe luogo tra le organizzazioni nazionali e le
 organizzazioni locali: mentre gli organismi a  carattere  associativo
 senza  scopo  di  lucro  operanti  a  livello nazionale con finalita'
 ricreative,  culturali,  religiose  e  sociali  possono   liberamente
 organizzare   viaggi   e   soggiorni   per  i  propri  associati,  le
 associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale  o  locale,
 salvo che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o
 in  occasione  di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, sono
 tenute a rivolgersi alle agenzie.
   2. - La questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  18  e'
 inammissibile per difetto di rilevanza.
   Dall'esposizione  dei fatti compiuta dalla stessa ordinanza risulta
 che al ricorrente era stato rivolto l'addebito di aver  pubblicizzato
 gite  da lui stesso organizzate. Non e' dunque pertinente il richiamo
 alla disciplina dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni
 e riservati agli associati: di essa  il  pretore  di  Genova  non  e'
 chiamato a dare applicazione.
   3.  -  Fondata  e'  invece la questione concernente l'art. 21 della
 legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15.
   Il richiamo ai diritti inviolabili  contenuto  nell'ordinanza  deve
 intendersi  riferito  agli  artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, che,
 come ricorda il giudice a quo, erano i parametri indicati dalla parte
 nel sollevare l'eccezione. E  in  effetti  la  disposizione  colpisce
 comportamenti  che  sono  espressione della socialita' della persona,
 che  e'  il  bene  protetto   da   un   complesso   di   disposizioni
 costituzionali tra le quali rientrano quelle richiamate.
   La  liberta'  sociale  dei  cittadini  non  comporta  il diritto di
 compiere qualsiasi attivita'; e cosi', se svolta  con  continuita'  e
 con  finalita'  lucrativa,  l'organizzazione  di  gite  o  di  viaggi
 turistici e' qualificabile come  attivita'  economica  e,  in  quanto
 tale,  soggiace  ai  limiti dell'art.   41 della Costituzione e delle
 leggi che vi danno attuazione. Per simili attivita', la previsione di
 un'autorizzazione  e  l'imposizione  di  ragionevoli vincoli a tutela
 dell'interesse  pubblico  e'  coerente  col   regime   costituzionale
 dell'iniziativa    economica    privata.    Ma,    nella   previsione
 dell'impugnato art. 21, tale limite opera per qualsiasi attivita'  di
 organizzazione  di  viaggio,  anche  se svolta episodicamente e senza
 finalita'  di  profitto.  La  pretesa  di   voler   assoggettare   ad
 autorizzazione   anche  queste  attivita'  (pretesa  implicita  nella
 previsione  di  illiceita',  contenuta  nell'art.  21   della   legge
 regionale), contrasta con il principio di liberta' sociale.
   L'art.  21,  comma  2,  della legge della regione Liguria 21 luglio
 1986, n. 15, e' quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in
 cui  assoggetta  a  sanzione  amministrativa  anche  l'attivita'   di
 organizzazione e intermediazione di cui all'articolo 2 della medesima
 legge, svolta occasionalmente e senza fine di lucro.
   Resta assorbito ogni altro profilo.
   4.  -  Successivamente  al  promovimento  del presente giudizio, e'
 entrata in vigore la legge della regione  Liguria 24 luglio 1997,  n.
 28   (Organizzazione   ed   intermediazione  di  viaggi  e  soggiorni
 turistici), il cui art. 20, al comma 2, riproduce in modo  del  tutto
 assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, della legge
 regionale n. 15 del 1986. Pertanto, la declaratoria di illegittimita'
 va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
 87, anche a tale nuova norma.