ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1996 dal pretore di Genova, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1996; Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio di opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), avverso due ordinanze-ingiunzione di pagamento emesse dal presidente della provincia di Genova, notificate all'opponente per violazione degli artt. 2, 4 e 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986 n. 15 (Disciplina delle attivita' delle agenzie di viaggio e turismo), per avere l'intimato posto in essere attivita' riservata alle agenzie di viaggio e di turismo senza la prescritta autorizzazione, il pretore di Genova, con ordinanza del 7 maggio 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della citata legge regionale. Tali articoli disciplinano le attivita' proprie delle agenzie di viaggio (art. 2), l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle stesse (art. 4), l'attivita' di organizzazione turistica da parte di associazioni senza scopo di lucro (art. 18) e le sanzioni amministrative (art. 21). Secondo la ricostruzione del giudice a quo, il ricorrente aveva eccepito la illegittimita' degli artt. 2 e 18 della legge della regione Liguria n. 15 del 1986, per violazione degli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione. In particolare, il ricorrente aveva rilevato che una applicazione rigorosa dei controlli e delle misure previste dalla citata normativa regionale si sarebbe tradotta di fatto "in una inaccettabile compressione dei diritti inviolabili della persona" e avrebbe impedito "lo svolgimento di quel minimo di attivita' organizzativa indispensabile per poter effettuare attivita' sportive e ricreative in compagnia di altri". Il pretore, sollevando questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 18 e 21 della legge regionale, osserva che le disposizioni in questione, oltre a disciplinare analiticamente le agenzie di viaggio e di turismo, detterebbero norme che sembrerebbero precludere l'esplicazione dei diritti inviolabili della persona. Ad avviso del remittente, l'art. 21, comma 2, di detta legge, sanzionando "chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2", invece di limitarsi a disciplinare le attivita' esercitate in modo professionale, finirebbe col vietare ogni attivita' organizzativa in materia di viaggi; risulterebbero impedite anche semplici attivita' di organizzazione di viaggi e soggiorni per gruppi di amici "o addirittura per il proprio nucleo familiare", poiche' la disposizione censurata sanzionerebbe, in modo indiscriminato, qualunque attivita' di tal genere. Secondo il pretore, anche l'art. 18 della citata legge regionale sarebbe illegittimo perche' discriminerebbe le associazioni ed i sodalizi operanti a livello locale, rispetto a quelli che agiscono a livello nazionale, ponendo limiti solo alle attivita' dei primi e solo a questi imponendo di comunicare alla Provincia la notizia di qualsiasi iniziativa, nonche' l'elenco nominativo dei partecipanti. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata dal pretore di Genova investe alcune disposizioni della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15 contenente la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo. L'ordinanza menziona, fra gli altri, gli artt. 2 e 4 di tale legge - che rispettivamente individuano le attivita' proprie delle agenzie e ne subordinano lo svolgimento ad apposita autorizzazione - ma non ne fa oggetto di specifica censura, sicche', in relazione ad essi, la questione deve essere dichiarata inammissibile. Il dubbio di legittimita' costituzionale riguarda, nell'ordine, gli artt. 21 e 18. Il primo, al comma 2, nel punire con sanzione amministrativa pecuniaria chiunque intraprenda o svolga, in forma continuativa od occasionale, anche senza scopo di lucro, le attivita' di organizzazione e di intermediazione previste dall'art. 2, ad avviso del giudice remittente, lederebbe diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione, poiche' senza il tramite delle agenzie sarebbe vietato organizzare un viaggio o un periodo di soggiorno turistico per i propri amici e persino per la propria famiglia. L'art. 18 e' censurato per la ingiustificata disparita' di trattamento a cui darebbe luogo tra le organizzazioni nazionali e le organizzazioni locali: mentre gli organismi a carattere associativo senza scopo di lucro operanti a livello nazionale con finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali possono liberamente organizzare viaggi e soggiorni per i propri associati, le associazioni e i sodalizi che operano a livello regionale o locale, salvo che per le vacanze sociali in Italia presso proprie strutture o in occasione di manifestazioni o ricorrenze riservate ai soci, sono tenute a rivolgersi alle agenzie. 2. - La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 e' inammissibile per difetto di rilevanza. Dall'esposizione dei fatti compiuta dalla stessa ordinanza risulta che al ricorrente era stato rivolto l'addebito di aver pubblicizzato gite da lui stesso organizzate. Non e' dunque pertinente il richiamo alla disciplina dei viaggi e soggiorni organizzati dalle associazioni e riservati agli associati: di essa il pretore di Genova non e' chiamato a dare applicazione. 3. - Fondata e' invece la questione concernente l'art. 21 della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15. Il richiamo ai diritti inviolabili contenuto nell'ordinanza deve intendersi riferito agli artt. 2, 17 e 18 della Costituzione, che, come ricorda il giudice a quo, erano i parametri indicati dalla parte nel sollevare l'eccezione. E in effetti la disposizione colpisce comportamenti che sono espressione della socialita' della persona, che e' il bene protetto da un complesso di disposizioni costituzionali tra le quali rientrano quelle richiamate. La liberta' sociale dei cittadini non comporta il diritto di compiere qualsiasi attivita'; e cosi', se svolta con continuita' e con finalita' lucrativa, l'organizzazione di gite o di viaggi turistici e' qualificabile come attivita' economica e, in quanto tale, soggiace ai limiti dell'art. 41 della Costituzione e delle leggi che vi danno attuazione. Per simili attivita', la previsione di un'autorizzazione e l'imposizione di ragionevoli vincoli a tutela dell'interesse pubblico e' coerente col regime costituzionale dell'iniziativa economica privata. Ma, nella previsione dell'impugnato art. 21, tale limite opera per qualsiasi attivita' di organizzazione di viaggio, anche se svolta episodicamente e senza finalita' di profitto. La pretesa di voler assoggettare ad autorizzazione anche queste attivita' (pretesa implicita nella previsione di illiceita', contenuta nell'art. 21 della legge regionale), contrasta con il principio di liberta' sociale. L'art. 21, comma 2, della legge della regione Liguria 21 luglio 1986, n. 15, e' quindi costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui assoggetta a sanzione amministrativa anche l'attivita' di organizzazione e intermediazione di cui all'articolo 2 della medesima legge, svolta occasionalmente e senza fine di lucro. Resta assorbito ogni altro profilo. 4. - Successivamente al promovimento del presente giudizio, e' entrata in vigore la legge della regione Liguria 24 luglio 1997, n. 28 (Organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici), il cui art. 20, al comma 2, riproduce in modo del tutto assimilabile il precetto contenuto nell'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 15 del 1986. Pertanto, la declaratoria di illegittimita' va estesa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche a tale nuova norma.