ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 16, comma 3,
 della legge 29 dicembre 1990,  n.  408  (Disposizioni  tributarie  in
 materia  di  rivalutazione  di  beni delle imprese e di smobilizzo di
 riserve e fondi in sospensione di imposta,  nonche'  disposizioni  di
 razionalizzazione  e  semplificazione.  Deleghe  al  Governo  per  la
 revisione del trattamento tributario della famiglia e  delle  rendite
 finanziarie  e  per  la  revisione  delle  agevolazioni  tributarie),
 promosso con ordinanza emessa il  6  luglio  1996  dal  tribunale  di
 Salerno  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Fusco Roberto e il
 Ministero delle finanze, iscritta al n. 1277 del  registro  ordinanze
 1996  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
 prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Udito nella camera di consiglio del 12  novembre  1997  il  giudice
 relatore Riccardo Chieppa.
                           Ritenuto in fatto
   Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione
 avverso  l'iscrizione  a  ruolo  di  tassa  automobilistica,  l'adito
 tribunale  di  Salerno  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
 n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione  di  beni
 delle  imprese  e  di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di
 imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
 Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario  della
 famiglia  e  delle  rendite  finanziarie  e  per  la  revisione delle
 agevolazioni tributarie), nella parte in cui stabilisce che  l'azione
 giudiziaria  di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei tributi,
 per i quali non e' ammesso il ricorso  alle  commissioni  tributarie,
 puo'  essere  proposta  entro centottanta giorni dalla notifica della
 decisione dell'intendente di finanza, o, in mancanza di  questa,  dal
 sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.
   Il  carattere  necessario  del  previo  esperimento della procedura
 amministrativa appare al giudice a quo in contrasto con gli artt.  24
 e 113 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza  della
 Corte costituzionale, che ha sottolineato che, pur non comportando le
 predette  norme  costituzionali  una  assoluta  correlazione  tra  la
 nascita del diritto soggettivo  e  la  sua  azionabilita',  che  puo'
 essere  differita  ad  un  momento  successivo  laddove lo richiedano
 esigenze di ordine  generale  e  superiori  finalita'  di  giustizia,
 tuttavia  il  legislatore  e'  sempre  tenuto  ad osservare il limite
 imposto dalla necessita' di non  rendere  la  tutela  giurisdizionale
 eccessivamente  difficoltosa,  proprio in ossequio al principio della
 piena  attuazione  della  garanzia  fissata  dai  ricordati  precetti
 costituzionali.
                        Considerato in diritto
   1.   -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  sottoposta
 all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 16, comma 3, della  legge
 29  dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui prevede l'esperibilita'
 dell'azione giudiziaria "di opposizione ad  iscrizione  a  ruolo"  di
 tributi  entro  centottanta giorni dalla notifica della decisione (di
 ricorso avverso l'iscrizione a  ruolo  per  motivi  di  merito  e  di
 legittimita')  dell'intendente  di  finanza o, in mancanza di questa,
 dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.
   Viene  denunciata  la  violazione  degli  artt.  24  e  113   della
 Costituzione  da  parte  della norma denunciata, che impone il previo
 esperimento del procedimento amministrativo  giustiziale,  senza  che
 tale  imposizione  trovi  le  sue  ragioni  in  esigenze di carattere
 generale o in superiori finalita' di giustizia.
   2. - La questione e' fondata.
   La norma denunciata comporta  che  la  tutela  giurisdizionale  del
 soggetto   contribuente,   nei  cui  confronti  e'  stata  effettuata
 iscrizione a ruolo di tributi (e sovrattassa), per  i  quali  non  e'
 ammesso  ricorso  alle  commissioni  tributarie, viene subordinata al
 previo esperimento del ricorso amministrativo.
   Questa Corte, investita dell'esame di  costituzionalita'  di  altre
 norme,   sempre   nel  settore  tributario,  strutturate  in  maniera
 sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26  ottobre
 1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R.
 26  ottobre  1972,  n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che
 l'assoggettamento  dell'azione  giudiziaria  all'onere   del   previo
 esperimento  di  rimedi  amministrativi  con conseguente differimento
 della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente  dalla
 data  di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato
 da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia,
 non ritenute esistenti nei casi  considerati  (sentenze  n.  233  del
 1996; n. 56 del 1995; n.  360 del 1994; n. 406 del 1993).
   Proprio  con  riferimento  alla  tassa  automobilistica  -  cui  la
 fattispecie esaminata dal giudice a quo si riferisce, ed  alla  quale
 si  applica  la  nuova  norma,  che  ha  sostituito  l'ingiunzione di
 pagamento dell'ufficio del registro  con  l'iscrizione  a  ruolo  del
 tributo dovuto e della soprattassa e con un meccanismo di contenzioso
 analogo  -  la  citata  sentenza  della  Corte  n.  233  del  1996 ha
 sottolineato che si tratta  di  controversie  sull'an  della  pretesa
 creditoria  della  pubblica  amministrazione, essendo l'entita' della
 tassa normativamente predeterminata, per cui non vi e'  una  esigenza
 di accertamenti tecnici o di esame (previo) in sede amministrativa.
   3.  -  La violazione degli art. 24 e 113 della Costituzione risulta
 ulteriormente evidenziata dalla circostanza che, in base  alla  norma
 denunciata   in   questa  sede,  il  ricorso  amministrativo  avverso
 l'iscrizione a ruolo "non sospende l'esecutivita' del ruolo",  mentre
 e'  prevista  una semplice "facolta' di disporre la sospensione della
 riscossione,  in  tutto  o  in  parte,  con  provvedimento  motivato"
 dell'intendente  di finanza (art. 16, comma 3, della legge n. 408 del
 1990). Ancorche' vi sia possibilita' di tutela giurisdizionale contro
 il mancato o il viziato (per profili di legittimita') esercizio della
 facolta' di sospensione dell'intendente, come nei riguardi  di  tutti
 gli  atti della pubblica amministrazione, e' evidente che, attraverso
 un  simile  percorso,  il  soggetto  contribuente trova una eccessiva
 difficolta' per la propria tutela giurisdizionale e  rischia  di  non
 avere  la  possibilita'  di  adire un giudice, se non dopo avere gia'
 subito quanto meno l'inizio della procedura esecutiva di  riscossione
 per  un  titolo  esecutivo, nei cui confronti non ha immediata tutela
 giurisdizionale.
   4. -  Di  conseguenza,  anche  nel  presente  caso,  si  impone  la
 dichiarazione    dell'illegittimita'   costituzionale   della   norma
 denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione
 giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
   5. - Giova, infine, richiamare anche nella  presente  occasione  le
 precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 in ordine alla
 ragionevolezza  del  rispetto  dei  termini  di decadenza, qualora il
 soggetto contribuente si sia avvalso del procedimento  amministrativo
 in  una  libera  scelta  della  specifica  ulteriore  forma di tutela
 riconosciutagli, nonche' in ordine ai poteri del giudice,  avanti  al
 quale  l'azione  e' proposta, di verificare le modalita' e il termine
 della concreta esperibilita' della stessa azione.