ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal pretore di Brescia sul ricorso proposto dalla FIOM-CGIL nei confronti della Ghio S.p.a., iscritta al n. 1208 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1996. Visto l'atto di costituzione della FIOM-CGIL nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice relatore Massimo Vari; Uditi l'avv. Sergio Vacirca per la FIOM-CGIL e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la repressione di condotta antisindacale promosso dalla FIOM-CGIL di Brescia nei confronti della Soc. Ghio S.p.a., il pretore di Brescia, con ordinanza del 21 giugno 1996 (r.o. n. 1208 del 1996), ha sollevato questione di legittimita': a) dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300), per contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione; b) dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), limitatamente alla parte in cui prevede che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale", per contrasto con gli artt. 134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione; c) dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale", per contrasto con l'art. 137, primo comma, della Costituzione; che, quanto alla questione relativa all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, il rimettente assume che l'espressa negazione della revocabilita' - in sede di giudizio opposizione e sino alla sentenza che definisce tale ultimo giudizio - dell'efficacia esecutiva del decreto pretorile, emesso ai sensi del predetto art. 28, consentirebbe ad una norma penale, quale quella prevista dal quarto comma del medesimo art. 28, di esplicare effetti di carattere "ultrattivo", anche laddove soggetta a giudizio di legittimita', "con conseguente sua incertezza", cosi' da comportare la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione; che, inoltre, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della Costituzione, per l'"irrazionale ed irragionevole" mancata previsione di un automatico effetto sospensivo dell'efficacia del decreto dalla data dell'opposizione sino all'accertamento definitivo con sentenza passata in giudicato sulla sussistenza del comportamento antisindacale e, dunque, in ordine alla legittimita' del precetto penale di cui al citato quarto comma dell'art. 28, da intendersi quale "norma penale in bianco"; che, sempre ad avviso del giudice a quo, la disposizione denunciata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, primo comma, della Costituzione, per l'effetto dissuassivo che la "minaccia di sanzione penale a carico del datore di lavoro", in presenza del divieto di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, esplica in ordine all'esercizio del diritto a proporre opposizione, essendo quest'ultimo giudizio soggetto a tempi "immensamente piu' lunghi rispetto a quelli, se non istantanei, quanto meno rapidissimi" del procedimento ex art. 28, con concreto rischio per il datore di lavoro ottemperante al decreto pretorile di non poter attingere a nessun reale vantaggio dal giudizio di opposizione; che, per quanto concerne la questione avente per oggetto l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, il vulnus portato all'art. 134 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 si sostanzierebbe, ad avviso del giudice a quo, nell'aver previsto, per la proposizione delle questioni di costituzionalita', la necessita' che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione, si' da rendere "in tal modo irrilevanti e, percio', inammissibili tutte le altre questioni di legittimita' costituzionale l'oggetto delle quali sia solo concorrente nella decisione della causa"; che, inoltre, sarebbero violati gli artt. 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, per la "riduzione e compressione dell'autonomia ed indipendenza del giudice" che la disposizione censurata viene a determinare, nell'impedire al medesimo "di valutare tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei processi", sottraendo, cosi', alla motivazione delle sentenze "ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della domanda", con grave danno per l'amministrazione della giustizia; che, infine, il predetto art. 23, "nelle parti che stabiliscono condizioni e forme di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale", sarebbe in contrasto con l'art. 137, primo comma, della Costituzione, perche', limitando l'accesso al giudizio di costituzionalita', tramite "confini" non istituiti dal "sistema costituzionale", comporta una "palese violazione della riserva di legge costituzionale", prevista dal predetto art. 137; che, nel giudizio, si e' costituita la FIOM-CGIL di Brescia, concludendo per una declaratoria di infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e di inammissibilita' per difetto di rilevanza o, comunque, di infondatezza di quella relativa all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970; che ha, altresi', spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per sentir, del pari, dichiarare manifestamente infondata la questione relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e inammissibile o, comunque, manifestamente infondata, quella sollevata in relazione all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970. Considerato che risulta logicamente pregiudiziale la delibazione delle questioni sollevate in relazione all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, atteso che con le medesime si intende, in definitiva, censurare il sistema stesso che presiede alla corretta proposizione di ogni questione di costituzionalita' in via incidentale; che, in proposito, questa Corte ha gia' affermato (v., in particolare, sentenza n. 88 del 1986) che la legge n. 87 del 1953 costituisce integrazione e svolgimento delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale) e che, in particolare, il censurato art. 23 viene ad uniformarsi all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, secondo cui la questione di legittimita' costituzionale puo' essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio", da cio' desumendo l'evidente esclusione della facolta' di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso (v., in particolare, ordinanze nn. 225 del 1982 e 130 del 1971, entrambe dichiarative della manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 in esame); che, pertanto, non emergendo, dall'ordinanza del pretore di Brescia, ragioni ed argomenti conferenti o, comunque, validi per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, in ordine al coerente rapporto sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria (v. sentenza n. 111 del 1963), le questioni sollevate dal rimettente sull'art. 23 della legge n. 87 del 1953 vanno dichiarate manifestamente infondate; che, per quanto attiene all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, e' sufficiente evidenziare che le censure del rimettente potrebbero assumere concreto rilievo, nel giudizio principale, unicamente in presenza di decisione favorevole per il sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede ex lege la provvisoria ed immediata esecutivita', provvedimento che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non e' stato ancora adottato dal giudice a quo non essendo, peraltro, nelle sue intenzioni "rendere noto il proprio convincimento, ne' anticipare la decisione"; che, al tempo stesso, nell'ipotesi di una pronuncia favorevole al sindacato ricorrente, la delibazione sugli aspetti attinenti alla esecutorieta' provvisoria del decreto non potrebbe che appartenere al giudice eventualmente investito della opposizione sul provvedimento medesimo; che, pertanto, non e' dato ravvisare il requisito della rilevanza in una questione di costituzionalita' che si appalesa prematura, dal momento che ha ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica fase processuale ulteriore (ex plurimis v. sentenza n. 336 del 1995 ed ordinanza n. 394 del 1987), venendo cosi' a riguardare una futura eventualita' (ex plurimis, v. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 318 del 1991, nonche' sentenza n. 155 del 1994); che, quindi, la questione stessa va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.