ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate), promosso con ordinanze emesse il 3 luglio 1996 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra la Dual Sanitaly s.p.a. e il comune di Moncalieri, iscritta al n. 1245 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1996 ed il 15 ottobre 1996 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra la Montubo s.r.l. e il comune di Casalpusterlengo iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visti gli atti di costituzione della Dual Sanitaly s.p.a., della Montubo s.r.l. e del comune di Casalpusterlengo; Udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi gli avvocati Stefano Grassi e Fabrizio Gaidano per la Dual Sanitaly s.p.a. ed Enrico Radice per la Montubo s.r.l. Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 3 luglio 1996, nel corso del giudizio, promosso con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1989, dalla Dual Sanitaly s.p.a, azienda manifatturiera, avverso le cartelle esattoriali relative agli avvisi d'accertamento per la tassa raccolta rifiuti relativa agli anni 1986 e 1987 emessi dal comune di Moncalieri, il Tribunale di Torino, sezione III, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate). Il giudice rimettente, dato atto di aver respinto con sentenza non definitiva l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal comune di Moncalieri e di ritenere per quanto riguarda i termini della proposizione del ricorso giurisdizionale non applicabile l'art. 285 del TUFL (r.d. n. 1175 del 1931), ha precisato, con riferimento all'avviso di accertamento relativo alla tassa di smaltimento rifiuti per l'anno 1986, che l'eccezione di tardivita' del ricorso, esperito ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica citato innanzi alla competente autorita' amministrativa, appare fondata, con conseguente preclusione della tutela giurisdizionale. Peraltro l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 subordinando, secondo il giudice a quo l'esperibilita' dell'azione giudiziaria all'esaurimento dei rimedi in via amministrativa e, conseguentemente, "precludendo l'erogazione della tutela giurisdizionale nel caso in cui gli stessi non siano stati presentati ovvero siano stati presentati tardivamente" si risolverebbe nella duplice e concorrente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. Sotto il primo profilo - richiamando le sentenze della Corte n. 530 del 1989, n. 15 del 1991, n. 154 del 1992, n. 406 del 1993, n. 360 del 1994 e, da ultimo, n. 56 del 1995, aventi ad oggetto la "giurisdizione condizionata" al previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo, costantemente concordi nella declaratoria di illegittimita' costituzionale di tali previsioni - il giudice a quo ritiene che verrebbero "ad essere disciplinate in maniera differente, per effetto dei precedenti interventi della stessa Corte, fattispecie analoghe", quale quella oggetto dell'incidente di costituzionalita' rispetto a quelle gia' censurate dalla Corte (art. 33, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972; art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 e art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972). Con riguardo all'art. 24 della Costituzione l'ordinanza si richiama all'indirizzo della Corte di dichiarare l'illegittimita' delle previsioni di giurisdizione condizionata quando comportino una compressione penetrante del diritto di azione. 2. - Si e' costituita in giudizio la societa' Dual Sanitaly s.p.a. concludendo per la fondatezza della questione di legittimita', sollevata dal tribunale di Torino, riservandosi di effettuare ulteriori deduzioni e produzioni nel corso del giudizio incidentale. 3. - In prossimita' dell'udienza la societa' Dual Sanitaly s.p.a. ha depositato una memoria nella quale richiama la giurisprudenza della Corte sulle "forme di giurisdizione condizionata". In particolare si sottolinea che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi e' da ritenersi costituzionalmente illegittimo, salvo che vi sia un interesse che giustifichi la relazione di presupposizione fra tutela in via amministrativa e tutela giurisdizionale (sentenza n. 233 del 1996). La titolarita' del diritto soggettivo della ricorrente nel giudizio di merito, che si connota, rispetto all'interesse legittimo, per l'immediata e diretta tutelabilita' dell'interesse da esso presidiato, non consente alcuna subordinazione degli strumenti di tutela ad oneri o previ ricorsi amministrativi funzionali all'individuazione dell'interesse pubblico. Ne' esigenze di economia processuale, che giustificano il previo scrutinio da parte di organi amministrativi di pretese nei confronti dell'amministrazione aventi funzione deflattiva delle controversie giudiziarie, possono rendere ragione di decadenze particolarmente brevi ed onerose a carico delle posizioni soggettive dei privati. Inoltre l'abrogazione espressa della norma censurata deduce a favore di "quella particolare forma di illegittimita' costituzionale sopravvenuta che si verifica quando una norma perde il contatto con il sistema che la sorreggeva e la giustificava". 4. - Con ordinanza emessa il 15 ottobre 1996 - nel giudizio di impugnazione della sentenza del tribunale di Lodi che, nel procedimento civile per la ripetizione delle somme versate dalla "Montubo s.r.l." al comune di Casalpusterlengo per il pagamento dei tributi relativi al "trasporto rifiuti urbani" per gli anni 1986-1990, aveva definito il processo con la declaratoria di improponibilita' della domanda per mancato esperimento preventivo dei ricorsi amministrativi previsti all'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 - la Corte d'appello di Milano ha sollevato, con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale di tale disposizione. Il Collegio rimettente sottolinea che l'appello della sentenza e' stato affidato alla preliminare eccezione di incostituzionalita' dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, sull'argomentazione - condivisa - che, qualora come nel caso oggetto di cognizione, la natura della controversia non implichi accertamenti tecnici che soli giustificano l'esperimento della fase amministrativa, la preclusione all'accesso della tutela giurisdizionale in via immediata e diretta si pone in contrasto con l'art. 24 della Costituzione. A tale proposito l'art. 20, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 subordina la proposizione dell'azione giudiziaria, anche avente ad oggetto la ripetizione di somme relative a tributi non dovuti, al previo esperimento dei ricorsi in via amministrativa, e prevede che essa possa essere promossa entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro, oppure, in ogni caso, dopo 180 giorni dalla presentazione del ricorso al Ministro. "Il contenuto esattamente simmetrico" della norma a quello di altre disposizioni, inserite in una serie di decreti coevi (decreti del 26 ottobre 1972), di cui esemplificativamente: art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 (imposta sugli spettacoli), art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (tassa di concessione governativa), art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 (imposta di bollo), oggetto di altrettante pronunce di declaratoria di incostituzionalita' con riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, costituisce il principale argomento su cui si fonda la divisata questione di costituzionalita'. L'orientamento espresso dalla Corte, nelle gia' richiamate sentenze, sarebbe enucleabile, secondo il giudice a quo, dalla portata precettiva degli artt. 24 e 113 della Costituzione in guisa tale che qualsiasi limitazione che renda impossibile o difficile l'accesso all'azione giudiziaria deve essere espunta dall'ordinamento, si' da consentire l'esperibilita' della tutela giurisdizionale anche in difetto del preventivo ricorso amministrativo (sentenze n. 360 del 1994 e n. 56 del 1995). 5. - Si e' costituito nel giudizio la societa' "Montubo s.r.l.", premettendo di aver da sempre provveduto direttamente allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dall'opificio industriale, e che il versamento dei tributi non dovuti era stato effettuato esclusivamente al fine di evitare l'esecuzione coattiva. In ordine alla dedotta questione la societa' ripercorre la falsariga delle argomentazioni prospettate dal giudice rimettente, concludendo per la fondatezza della questione di legittimita'. 6. - Si e' costituito, altresi', nel giudizio innanzi alla Corte il comune di Casalpusterlengo ponendo in linea pregiudiziale l'accento sulla natura della controversia dedotta all'esame del giudice a quo involgente il necessario esperimento dell'accertamento tecnico-amministrativo al fine di stabilire la qualita' dei rifiuti da trasportare e smaltire, nonche' delle conseguenti e connesse attivita' ed incombenti gravanti rispettivamente su colui che produce i rifiuti e sull'amministrazione. Ne', secondo la prospettazione del comune, i termini per il successivo esperimento dell'azione giudiziaria di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 sono preclusivi alla tutela giurisdizionale, pur sempre garantita, tanto piu' che nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, non vi e' alcuna omologia con la disciplina prevista da norme in materia di "giurisdizione condizionata" gia' censurate dalla Corte. Infatti, il fatto stesso che nessuna tariffa e' allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972 per quanto riguarda il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, e', ad avviso del comune, sintomatico della necessaria attivita' valutativa, frutto di discrezionalita' tecnica rimessa all'esclusiva competenza dell'amministrazione, che trascende la mera attivita' accertativa ed esecutiva, giustificando il previo esperimento del rimedio amministrativo. Pertanto l'ente locale costituito ha concluso per l'infondatezza della questione, che comunque deve ritenersi circoscritta alla sola legittimita' della previsione dei termini per l'esperimento della tutela giurisdizionale. Considerato in diritto 1. - Le questioni di legittimita' costituzionale sottoposte all'esame della Corte hanno ad oggetto l'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilita' delle entrate), nella parte in cui subordina l'accesso alla tutela giurisdizionale al preventivo esperimento dei rimedi di carattere amministrativo, prevedendo che l'azione giudiziaria possa essere promossa entro 90 giorni dalla notificazione della decisione del Ministro, oppure, in ogni caso, dopo 180 dalla presentazione del ricorso al Ministro. Viene denunciata la violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendo disciplinate in maniera differente, per effetto di peculiari interventi della Corte, fattispecie analoghe; inoltre si deduce la concorrente violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, sotto l'identico profilo che la disposizione comporta una compressione, per effetto della previsione di decadenza, e una limitazione alla proponibilita' dell'azione giudiziaria ostacolandone o rendendo difficoltoso l'esercizio. Le due ordinanze prospettano questioni analoghe tali che i relativi giudizi possano essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia. 2. - Preliminarmente deve essere rilevato che l'art. 71 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) ha espressamente abrogato una serie di disposizioni, tra le quali la norma denunciata: l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972. Tuttavia l'effetto abrogativo decorre dalla data di insediamento delle Commissioni tributarie provinciali e regionali (1 aprile 1996 in relazione all'art. 42 del decreto legislativo n. 545 del 1992), in logica connessione con l'attribuzione alla giurisdizione delle Commissioni tributarie delle controversie concernenti i tributi comunali e locali (art. 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo. n. 546 del 1992). Anzi e' prevista una ultrattivita' delle disposizioni abrogate con l'art. 71 perfino per i procedimenti contenziosi amministrativi pendenti avanti all'intendente di finanza o al Ministro, di modo che in assenza di diversa disposizione transitoria, l'abrogazione anzidetta non puo' influire sulle questioni proposte, in quanto il procedimento giurisdizionale avanti al giudice ordinario continua ad essere disciplinato, con riguardo ai termini e alle modalita', dalle norme sulla giurisdizione esistenti al momento della domanda e quindi da quelle anteriormente previste (art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972). 3. - E' infondata la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, assumendosi, ad esclusivo parametro del vizio denunciato, precedenti pronunce rese da questa Corte in materia di giurisdizione condizionata. Invero sul piano costituzionale il fatto che autonome disposizioni di analogo contenuto siano state gia' dichiarate costituzionalmente illegittime, non puo', di per se', far ritenere esistente la violazione del principio di uguaglianza da parte di altre norme di contenuto corrispondente vigenti in materia analoga. Cio' assume, invece, valore di precedente della Corte, quale immediato riscontro giurisprudenziale sulla sussistenza della violazione della medesima norma costituzionale, assunta a parametro nei precedenti giudizi. 4. - Le altre questioni sono fondate sotto il profilo della violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione. Infatti la norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del contribuente, nei cui confronti e' stato notificato avviso di accertamento per la tassa raccolta rifiuti o vi sia diniego di rimborso per gli stessi tributi, per i quali non era all'epoca ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo. Questa Corte, investita dell'esame di costituzionalita' di altre norme coeve, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo; l'art. 4, comma 8, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, ICIAP), ha sempre ritenuto che l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo esperimento di rimedi amministrativi (in duplice grado all'intendente di finanza e al Ministro) con conseguente differimento della proponibilita' dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, e' legittimo solo se giustificato da esigenze di ordine generale o da superiori finalita' di giustizia, non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del 1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993, e da ultimo, n. 81 del 1998). Ne' nella fattispecie disciplinata dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 (si noti coevo e omologo con le altre norme colpite da illegittimita' costituzionale) sussistono esigenze di accertamenti tecnico-amministrativi, posto che si tratta sempre di tributi - anche se locali -, la cui imposizione deve trovare base in una legge, che fissa il presupposto di imposta, nonche' l'ambito soggettivo ed oggettivo del tributo, riservando eventuali ed ulteriori specificazioni ad atti amministrativi generali ed a regolamenti, senza che residuino momenti di discrezionalita' nei confronti di singoli contribuenti. 5. - La violazione del parametro costituzionale invocato (art. 24) risulta ulteriormente evidenziata quando, come nel caso della norma denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo della riscossione dell'imposta (sentenze n. 62 del 1998 e n. 81 del 1998), essendo la sospensione, su domanda di parte e subordinata alla sussistenza di gravi motivi (art. 20, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972), rimessa alle attribuzioni discrezionali dell'autorita' amministrativa investita della decisione sul ricorso. 6. - Di conseguenza, si impone la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale della norma denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilita' dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.