ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 414 e 415 del
 codice di procedura civile, in relazione agli artt. 163 e  164  dello
 stesso  codice,  e  dell'art.  416  del  codice  di  procedura civile
 promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1997 dal pretore di Perugia
 sul ricorso proposto da Versiglioni Gennaro contro la New Fire S.r.l.
 iscritta al n. 362 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  26, prima serie speciale,
 dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto che  nel  corso  di  un  giudizio  avente  ad  oggetto  il
 pagamento  di  una  somma  di  danaro  a titolo di indennita' di fine
 rapporto, il pretore di Perugia, con ordinanza del 15 marzo 1997,  ha
 sollevato  -  in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma, della Costituzione - questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  414  e 415 del codice di procedura civile, in relazione
 agli artt. 163 e 164 dello stesso codice, nella  parte  in  cui  "non
 prevedono   a   pena   di  nullita'  l'avvertimento  al  convenuto  a
 costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione per
 non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416  c.p.c."  e,  in
 via  alternativa e in riferimento agli stessi parametri, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 416  del  codice  di  procedura
 civile  nella  parte in cui "prevede decadenze a carico del convenuto
 costituitosi all'udienza di discussione fissata  dal  Pretore,  senza
 essere  stato  avvertito della necessita' di costituirsi dieci giorni
 prima di detta udienza per non incorrere in decadenze";
     che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione, nel ricorso
 e   nel    pedissequo    decreto    di    fissazione    dell'udienza,
 dell'avvertimento al convenuto a costituirsi nei termini di legge per
 non incorrere nelle decadenze di cui all'ultimo comma del citato art.
 416  del cod.  proc. civ. violerebbe: a) l'art. 3, primo comma, della
 Costituzione, per l'irragionevole disparita' di  trattamento  tra  le
 parti  convenute  nel  giudizio ordinario di cognizione (ove siffatto
 avvertimento,  ai  sensi  dell'art.  164  del  cod.  proc.  civ.,  e'
 previsto,  a  pena  di  nullita',  nell'atto  di  citazione) e quelle
 convenute nello speciale rito  del  lavoro;  b)  l'art.  24,  secondo
 comma,  della  Costituzione, per la lesione del diritto di difesa del
 convenuto  conseguente  all'affidamento  incolpevole   dallo   stesso
 riposto  sulla possibilita' di costituirsi regolarmente in giudizio -
 senza incorrere  in  decadenze  -  sino  alla  data  dell'udienza  di
 discussione;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione;
   Considerato   che   l'ordinanza  di  rimessione  prospetta  quesiti
 plurimi, di portata tutt'altro che equivalente;
     che il giudice a quo pone, inoltre, tra detti quesiti  un  legame
 irrisolto  di alternativita', senza un collegamento di subordinazione
 logica che consentirebbe la delibazione della  questione  subordinata
 in caso di rigetto di quella che la precede (cfr. sentenza n. 188 del
 1995);
     che  pertanto  la  questione,  volutamente  ancipite, deve essere
 dichiarata manifestamente inammissibile alla luce  della  consolidata
 giurisprudenza  di  questa  Corte  (ex plurimis: ordinanze n. 325 del
 1994 e n. 73 del 1995);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.