ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 414 e 415 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 163 e 164 dello stesso codice, e dell'art. 416 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1997 dal pretore di Perugia sul ricorso proposto da Versiglioni Gennaro contro la New Fire S.r.l. iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il pagamento di una somma di danaro a titolo di indennita' di fine rapporto, il pretore di Perugia, con ordinanza del 15 marzo 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale degli artt. 414 e 415 del codice di procedura civile, in relazione agli artt. 163 e 164 dello stesso codice, nella parte in cui "non prevedono a pena di nullita' l'avvertimento al convenuto a costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione per non incorrere nelle decadenze previste dall'art. 416 c.p.c." e, in via alternativa e in riferimento agli stessi parametri, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 416 del codice di procedura civile nella parte in cui "prevede decadenze a carico del convenuto costituitosi all'udienza di discussione fissata dal Pretore, senza essere stato avvertito della necessita' di costituirsi dieci giorni prima di detta udienza per non incorrere in decadenze"; che, ad avviso del rimettente, la mancata previsione, nel ricorso e nel pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, dell'avvertimento al convenuto a costituirsi nei termini di legge per non incorrere nelle decadenze di cui all'ultimo comma del citato art. 416 del cod. proc. civ. violerebbe: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irragionevole disparita' di trattamento tra le parti convenute nel giudizio ordinario di cognizione (ove siffatto avvertimento, ai sensi dell'art. 164 del cod. proc. civ., e' previsto, a pena di nullita', nell'atto di citazione) e quelle convenute nello speciale rito del lavoro; b) l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per la lesione del diritto di difesa del convenuto conseguente all'affidamento incolpevole dallo stesso riposto sulla possibilita' di costituirsi regolarmente in giudizio - senza incorrere in decadenze - sino alla data dell'udienza di discussione; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che venga dichiarata l'infondatezza della questione; Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta quesiti plurimi, di portata tutt'altro che equivalente; che il giudice a quo pone, inoltre, tra detti quesiti un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordinata in caso di rigetto di quella che la precede (cfr. sentenza n. 188 del 1995); che pertanto la questione, volutamente ancipite, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis: ordinanze n. 325 del 1994 e n. 73 del 1995); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.