ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1997 dal giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Busto Arsizio, nella procedura esecutiva promossa dal Mediocredito Lombardo S.p.A. e Ferrario Marco ed altra iscritta al n. 765 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice relatore Annibale Marini; Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare, il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 25 giugno 1997, ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano allegati i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione denunciata non consentirebbe di supplire al mancato rilascio di detti certificati da parte della conservatoria immobiliare, unico organo competente al riguardo, per causa alla stessa imputabile, attraverso una eventuale dichiarazione sostitutiva di notaio o di altro soggetto dotato di poteri certificativi; che la mancata allegazione dei certificati all'istanza di vendita comporterebbe l'improcedibilita' o l'improseguibilita' dell'azione esecutiva e precluderebbe, pertanto, il diritto dei creditori istanti di agire esecutivamente sull'immobile; che, conseguentemente, la disposizione denunciata violerebbe il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dall'art. 24, primo comma, della Costituzione ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione. Considerato che deve escludersi, nella specie, la sussistenza della dedotta violazione dell'art. 24 della Costituzione, potendo i creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio dei certificati da parte della conservatoria per causa dalla stessa dipendente, avvalersi di tutti i mezzi di tutela predisposti dall'ordinamento contro gli atti illeciti della pubblica amministrazione; che, in conformita' alla costante giurisprudenza di questa Corte, va affermata la non pertinenza, nella specie, del parametro di cui all'art. 97 Cost; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.