ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 567, secondo
 comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza  emessa
 il  25 giugno 1997 dal giudice dell'esecuzione presso il tribunale di
 Busto Arsizio, nella procedura esecutiva  promossa  dal  Mediocredito
 Lombardo  S.p.A.  e  Ferrario  Marco  ed altra iscritta al n. 765 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25  marzo 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  nel  corso  di   un   procedimento   di   esecuzione
 immobiliare,  il giudice dell'esecuzione presso il tribunale di Busto
 Arsizio, con  ordinanza  del  25  giugno  1997,  ha  sollevato  -  in
 riferimento  agli  artt.  24,  primo  comma, e 97, primo comma, della
 Costituzione - questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
 567, secondo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui
 prevede  che  al ricorso per la vendita dell'immobile pignorato siano
 allegati i  certificati  delle  iscrizioni  e  trascrizioni  relative
 all'immobile medesimo per il ventennio anteriore al pignoramento;
     che,  ad avviso del giudice a quo, la disposizione denunciata non
 consentirebbe di supplire al mancato rilascio di detti certificati da
 parte della conservatoria immobiliare,  unico  organo  competente  al
 riguardo,  per causa alla stessa imputabile, attraverso una eventuale
 dichiarazione sostitutiva di notaio o di  altro  soggetto  dotato  di
 poteri certificativi;
     che la mancata allegazione dei certificati all'istanza di vendita
 comporterebbe  l'improcedibilita'  o  l'improseguibilita' dell'azione
 esecutiva e precluderebbe, pertanto, il diritto dei creditori istanti
 di agire esecutivamente sull'immobile;
     che,  conseguentemente,  la disposizione denunciata violerebbe il
 diritto alla tutela giurisdizionale  garantito  dall'art.  24,  primo
 comma,  della  Costituzione  ed  il principio di buon andamento della
 pubblica amministrazione di  cui  all'art.  97,  primo  comma,  della
 Costituzione.
   Considerato che deve escludersi, nella specie, la sussistenza della
 dedotta   violazione  dell'art.  24  della  Costituzione,  potendo  i
 creditori istanti, nell'ipotesi di mancato rilascio  dei  certificati
 da  parte  della  conservatoria  per  causa  dalla stessa dipendente,
 avvalersi di tutti i mezzi  di  tutela  predisposti  dall'ordinamento
 contro gli atti illeciti della pubblica amministrazione;
     che, in conformita' alla costante giurisprudenza di questa Corte,
 va  affermata  la  non pertinenza, nella specie, del parametro di cui
 all'art. 97 Cost;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.