ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal pretore
 di  Forli',  sul  ricorso  proposto  da Battistini Emanuele contro il
 prefetto di Forli', iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1997  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 14, prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 aprile 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento di  opposizione  avverso
 un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente
 di  guida,  il  pretore di Forli', con ordinanza emessa il 31 ottobre
 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285  (Nuovo
 codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di guida
 sotto  l'influenza  dell'alcool  consegue  la sanzione amministrativa
 accessoria della sospensione della patente di guida;
     che,  a  giudizio  del  rimettente,  il   sistema   sanzionatorio
 delineato  dall'impugnata  norma contempla due distinti procedimenti,
 l'uno penale e l'altro amministrativo,  autonomi  tra  loro  e  senza
 reciproca   relazione   di  pregiudizialita',  volti  rispettivamente
 all'applicazione della sanzione principale e  di  quella  accessoria,
 aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato;
     che  -  sempre  secondo  il rimettente - tale coesistenza crea il
 pericolo  della  formazione  di  giudicati  contrastanti,  donde   la
 violazione:    a)  dell'art.  25,  primo  comma,  Cost., essendo piu'
 corretto sottoporre esclusivamente al giudice  penale  la  cognizione
 del   reato,   non  solo  ai  fini  dell'irrogazione  della  sanzione
 principale, ma per tutto  quello  che  collateralmente  discende  sul
 piano  dell'apprezzamento  e  della graduazione della colpevolezza, e
 quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b)  dell'art.  3
 Cost.,   attesa   l'irragionevole  disparita'  rispetto  ai  principi
 codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221
 del codice della strada, che nei casi  di  connessione  tra  reato  e
 illecito  amministrativo  rimettono  al  giudice  penale la decisione
 sulla  violazione  amministrativa   dalla   cui   esistenza   dipende
 l'accertamento del reato;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita' o l'infondatezza della sollevata
 questione.
   Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto  che
 l'impugnata  disposizione  contempli due distinti procedimenti, volti
 rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di  una
 accessoria,  aventi  come  identico  oggetto  primario l'accertamento
 della violazione de qua costituente reato;
     che, viceversa, sussiste (come gia' rilevato  nella  sentenza  n.
 194  del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di
 finalita'  e  presupposti  tra  il   provvedimento   prefettizio   di
 sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del
 codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della
 patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice
 penale  -  ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia
 stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218)  ovvero  un
 reato (artt. 220 e segg.);
     che,  in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva
 - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
 di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a  cagione)  della
 violazione  di  regole di comportamento inerenti alla sicurezza della
 circolazione stradale (cfr. ordinanza n.  184  del  1997,  successiva
 all'ordinanza   di   rimessione)  -  la  sospensione  provvisoria  e'
 provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza  prefettizia,  di
 natura     cautelare     (necessariamente     preventivo     rispetto
 all'accertamento dell'ascritto illecito  penale),  strumentalmente  e
 teleologicamente  teso  a  tutelare  con immediatezza l'incolumita' e
 l'ordine pubblico, impedendo che il  conducente  di  un  veicolo,  il
 quale  si  sia  reso  responsabile  di fatti configurabili come reati
 inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio  di  un'attivita'
 palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
     che  gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente sistema
 di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non,  della  competenza
 ad  adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente
 sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
     che, pertanto, la  sollevata  questione  deve  essere  dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.