ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996 dal pretore di Forli', sul ricorso proposto da Battistini Emanuele contro il prefetto di Forli', iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che, nel corso di un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, il pretore di Forli', con ordinanza emessa il 31 ottobre 1996, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), secondo cui alla commissione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; che, a giudizio del rimettente, il sistema sanzionatorio delineato dall'impugnata norma contempla due distinti procedimenti, l'uno penale e l'altro amministrativo, autonomi tra loro e senza reciproca relazione di pregiudizialita', volti rispettivamente all'applicazione della sanzione principale e di quella accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento del reato; che - sempre secondo il rimettente - tale coesistenza crea il pericolo della formazione di giudicati contrastanti, donde la violazione: a) dell'art. 25, primo comma, Cost., essendo piu' corretto sottoporre esclusivamente al giudice penale la cognizione del reato, non solo ai fini dell'irrogazione della sanzione principale, ma per tutto quello che collateralmente discende sul piano dell'apprezzamento e della graduazione della colpevolezza, e quindi anche per l'inflizione della pena accessoria; b) dell'art. 3 Cost., attesa l'irragionevole disparita' rispetto ai principi codificati dagli artt. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221 del codice della strada, che nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo rimettono al giudice penale la decisione sulla violazione amministrativa dalla cui esistenza dipende l'accertamento del reato; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilita' o l'infondatezza della sollevata questione. Considerato che la questione risulta sollevata sul presupposto che l'impugnata disposizione contempli due distinti procedimenti, volti rispettivamente all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, aventi come identico oggetto primario l'accertamento della violazione de qua costituente reato; che, viceversa, sussiste (come gia' rilevato nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza di finalita' e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei casi previsti dall'art. 223 del codice della strada) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale - ed all'esito del relativo accertamento - a seconda che sia stato commesso un mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.); che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura afflittiva - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo di abilitazione alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997, successiva all'ordinanza di rimessione) - la sospensione provvisoria e' provvedimento amministrativo di esclusiva spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale), strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumita' e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di un'attivita' palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli; che gli asseriti vizi di incostituzionalita' del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse sanzioni, risultano denunciati esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica; che, pertanto, la sollevata questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.