ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 223, comma 3,
 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
 strada),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  30  novembre 1996 dal
 pretore di Vicenza sez. distaccata di Thiene, sul ricorso proposto da
 Chimello Alberto contro il Prefetto di Vicenza, iscritta  al  n.  467
 del  registro  ordinanze  1997  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 aprile 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento di  opposizione  avverso
 un provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente
 a  seguito  della  contestazione del reato di guida sotto l'influenza
 dell'alcool, il pretore di Vicenza, sezione distaccata di Thiene, con
 ordinanza emessa il 30 novembre 1996, ha sollevato -  in  riferimento
 all'art.   25   della   Costituzione   -  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 223, comma 3,  del  decreto  legislativo  30
 aprile 1992, n.  285 (Nuovo codice della strada), "nella parte in cui
 prevede   la   competenza   a   conoscere   di   un   reato  ai  fini
 dell'applicazione  ''anticipata''  della  sanzione  accessoria  della
 sospensione  della  patente  di  guida in capo al prefetto, autorita'
 amministrativa, in luogo e vece del giudice naturale penale  previsto
 per legge";
     che,  secondo  il rimettente, nella fattispecie la sanzione della
 sospensione  della  patente  non  e'  una   sanzione   amministrativa
 conseguente  ad  una  figura  tipizzata  di  illecito amministrativo,
 perche' la norma di riferimento, contenente il precetto, lo definisce
 inequivocamente, e soltanto, un comportamento  costituente  reato,  e
 non anche illecito amministrativo;
     che,  di  conseguenza, osserva il pretore a quo come la procedura
 contemplata dalla norma impugnata finisca di fatto per prevedere, non
 gia' una competenza in sede propria del prefetto con riguardo ad  una
 figura  di  illecito  amministrativo,  bensi'  una sovrapposizione di
 competenza tra autorita' penale ed amministrativa, in  ragione  della
 quale  quest'ultima  si  occupa e conosce (prima del giudice naturale
 competente  ex  art.  220  del  codice  della  strada)  di  un  fatto
 costituente   reato,   sostituendosi   al   giudice  naturale  penale
 precostituito per legge, ed  applicando  in  sua  vece  una  sanzione
 accessoria  che solo puo' conseguire all'accertamento del reato nella
 sede propria;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 concludendo  per  l'inammissibilita'  o  per   l'infondatezza   della
 sollevata questione.
   Considerato  che la questione risulta sollevata sul presupposto che
 l'impugnata disposizione contempli due distinti  procedimenti,  volti
 rispettivamente  all'applicazione di una sanzione principale e di una
 accessoria, aventi come identico oggetto primario  l'accertamento  di
 violazioni di norme della circolazione costituenti reato;
     che,  viceversa,  sussiste  (come gia' rilevato nella sentenza n.
 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) una radicale differenza  di
 finalita'   e   presupposti   tra  il  provvedimento  prefettizio  di
 sospensione provvisoria (adottato nei  casi  previsti  dal  censurato
 art. 223) e la sanzione accessoria della sospensione della patente di
 guida,  inflitta  rispettivamente dal prefetto o dal giudice penale -
 ed all'esito del relativo accertamento   - a seconda  che  sia  stato
 commesso  un  mero illecito amministrativo (art. 218) ovvero un reato
 (artt. 220 e segg.);
     che, in particolare, pur costituendo anch'essa misura  afflittiva
 - connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
 di  abilitazione  alla guida, adottata a seguito (ed a cagione) della
 violazione di regole di comportamento inerenti alla  sicurezza  della
 circolazione  stradale  (cfr.  ordinanza  n. 184 del 1997, successiva
 all'ordinanza  di  rimessione)  -  la  sospensione   provvisoria   e'
 provvedimento  amministrativo  di esclusiva spettanza prefettizia, di
 natura     cautelare     (necessariamente     preventivo     rispetto
 all'accertamento  dell'ascritto  illecito  penale), strumentalmente e
 teleologicamente teso a tutelare  con  immediatezza  l'incolumita'  e
 l'ordine  pubblico,  impedendo  che  il  conducente di un veicolo, il
 quale si sia reso responsabile  di  fatti  configurabili  come  reati
 inerenti  alla  circolazione, continui nell'esercizio di un'attivita'
 palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli;
     che l'asserito vizio di incostituzionalita' del  vigente  sistema
 di  ripartizione  fra organi, giurisdizionali e non, della competenza
 ad adottare le diverse sanzioni,  risulta  denunciato  esclusivamente
 sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica;
     che,  pertanto,  la  sollevata  questione  deve essere dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt.26, secondo comma, della legge  11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.