ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato, sollevato dal deputato al    Parlamento  Vittorio
 Sgarbi,  con  ricorso  depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n.
 85 del registro ammissibilita' conflitti, nei confronti  della  Corte
 di appello di Brescia, sezione seconda penale.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'11  marzo 1998 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto  che  il  ricorrente,  premesso  di  essere   membro   del
 Parlamento  da  due  legislature e di avere partecipato l'11 dicembre
 1994 ad una trasmissione  televisiva  nel  corso  della  quale  aveva
 espresso  opinioni  e  valutazioni politiche sull'incidenza che l'uso
 distorto della carcerazione preventiva aveva  avuto  nell'indurre  al
 suicidio  l'ex  presidente dell'ENI, espone di essere stato querelato
 per il delitto di diffamazione a mezzo stampa;
     che il ricorrente lamenta che i  giudici  della  seconda  sezione
 penale  della  Corte  di  appello  di  Brescia, nel disporre nei suoi
 confronti il decreto di citazione a giudizio, hanno invaso  la  sfera
 di attribuzioni del Parlamento, pretendendo di giudicarlo malgrado le
 opinioni  espresse  dai  membri  del Parlamento siano insindacabili a
 norma dell'art. 68 della Costituzione;
     che, in particolare, il  Parlamento  sarebbe  stato  privato  del
 potere-dovere  di  accertare l'insindacabilita' del comportamento del
 ricorrente, in quanto la Corte di appello di Brescia ha  respinto  la
 richiesta di trasmettere gli atti alla Camera dei deputati;
     che,  ad  avviso  del  ricorrente, sussiste la legittimazione del
 singolo membro del Parlamento a proporre  ricorso  per  conflitto  di
 attribuzione  tra  poteri  dello  Stato  nei confronti dell'autorita'
 giudiziaria, dal  momento  che  analogo  diritto  e'  riconosciuto  a
 ciascuno  dei "funzionari appartenenti all'ordine di cui all'art. 104
 della
  Costituzione";
     che, in definitiva, il ricorrente chiede che  la  Corte  dichiari
 che,  "con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui
 all'art. 104 della Costituzione, componenti la Corte  di  appello  di
 Brescia, sezione seconda penale, hanno avviato un conflitto contro il
 Parlamento per inficiarne le prerogative, (...) con conseguente
  violazione  della  Costituzione  e  inesistenza giuridica degli atti
 posti in essere in tale guerra".
   Considerato che, alla  stregua  della  costante  giurisprudenza  di
 questa  Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potesta' di
 dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che  l'opinione
 espressa  da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio
 delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una  diversa
 qualificazione  ad  opera  del  giudice, e' attribuita esclusivamente
 alla Camera di appartenenza;
     che, di conseguenza, "solo  l'esercizio  in  concreto,  da  parte
 della   Camera   di  appartenenza  del  parlamentare,  della  propria
 potesta'"  produce  "l'effetto   inibitorio   dell'inizio   o   della
 prosecuzione  di  qualsiasi  giudizio  di  responsabilita',  penale o
 civile per il risarcimento dei danni" (v. sentenze n. 265 del 1997  e
 n.   129   del  1996),  ferma  restando  la  facolta'  dell'autorita'
 giudiziaria  che  procede  di  provocare  il  controllo  della  Corte
 costituzionale    sollevando  conflitto di attribuzione "per vizi del
 procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei  presupposti
 di volta in volta richiesti per il valido esercizio"  della  potesta'
 del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);
     che,  sino  a  che la Camera di appartenenza del parlamentare non
 abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente  la
 sindacabilita'   delle  opinioni  espresse  dal  parlamentare  spetta
 all'autorita' giudiziaria che procede, ferma restando la facolta' del
 membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione
  operata  dall'autorita'  giudiziaria  mediante gli ordinari mezzi di
 impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);
     che la Corte costituzionale puo' essere chiamata  ad  intervenire
 solo a posteriori quando risulti da atti  formali un contrasto tra la
 valutazione  della  Camera  di appartenenza del parlamentare e quella
 dell'autorita'  giudiziaria;
     che nel caso di specie, in assenza  di  una  deliberazione  della
 Camera  dei  deputati  che  abbia dichiarato l'insindacabilita' delle
 opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto  oggettivo  del
 conflitto non si e'  realizzato;
     che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per
 assenza attuale della materia di un  conflitto.