ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, comma 1,
 ultima proposizione, del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23  (Disposizioni
 urgenti  in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e
 altre misure in materia sanitaria),  convertito,  con  modificazioni,
 nella  legge  8 aprile 1998, n. 94, promossi con due ordinanze emesse
 il 24 febbraio 1998 dalla IV  sezione  del  Consiglio  di  Stato  sui
 ricorsi  proposti  rispettivamente dal Ministero della sanita' contro
 Rodica Coras Cableri  Alessandra  e  altri,  e  dal  Ministero  della
 sanita'  contro  CODACONS  e  altri,  iscritte  ai  nn. 179 e 180 del
 registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Visti  gli atti di costituzione di Rodica Coras Cableri Alessandra,
 del CODACONS e altri, di De Lipsis Emilio,  dell'Associazione  tutela
 diritti   del   malato,   della   regione   Lazio   e  della  regione
 Emilia-Romagna, nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza pubblica del 21 aprile 1998 il giudice relatore
 Francesco Guizzi;
   Uditi gli avvocati Fabrizio  Salberini  per  Rodica  Coras  Cableri
 Alessandra;  Carlo Rienzi, Guglielmo Saporito e Paolo Montaldo per il
 CODACONS e altri; Paolo Montaldo  per  De  Lipsis  Emilio;  Guglielmo
 Saporito  per  l'Associazione  tutela diritti del malato; Aldo Rivela
 per la Regione Lazio; Rosaria Russo Valentini e  Giandomenico  Falcon
 per la regione Emilia-Romagna; e l'avvocato dello Stato Felice Pagano
 per il Presidente del Consiglio dei Ministri;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Consiglio  di  Stato, IV sezione, investito dell'appello
 proposto   dal   Ministero   della   sanita'    per    l'annullamento
 dell'ordinanza  del  tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 sezione I-bis  n.  383  del  1998,  concernente  la  prescrizione  di
 somatostatina, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32, 70 e 77
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, comma 1, ultimo inciso, del d.-l. 17 febbraio  1998,  n.
 23  (Disposizioni  urgenti  in materia di sperimentazioni cliniche in
 campo oncologico e altre misure in materia  sanitaria),  in  base  al
 quale  "in  nessun  caso possono essere inseriti nell'elenco previsto
 dall'art.  1,  comma  4, del decreto-legge n. 536 del 1996 medicinali
 per i quali non siano gia' disponibili risultati di studi clinici  di
 fase  seconda".  L'elenco,  predisposto  e  periodicamente aggiornato
 dalla  Commissione  unica  del  farmaco,   riguarda   i   "medicinali
 innovativi" la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati,
 ma  non  sul  territorio nazionale, quelli non ancora autorizzati, ma
 sottoposti a sperimentazione clinica, e infine i farmaci da impiegare
 per un'indicazione terapeutica diversa da quella  autorizzata;  detti
 medicinali, "qualora non esista valida alternativa terapeutica", sono
 erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale (v. ancora
 l'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge n. 536 del 1996, convertito
 nella legge 23 dicembre 1996, n. 648).
   Il rimettente ricorda che con la  citata  ordinanza  cautelare,  n.
 383,  il  tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha ritenuto
 sussistenti le condizioni per consentire,  ai  sensi  del  menzionato
 decreto-legge   n.   536,   l'erogazione  gratuita  dei  farmaci  che
 compongono la terapia antitumorale "Di Bella"; e cio' fino al termine
 della sperimentazione in atto, in ambiente  ospedaliero,  qualora  il
 malato   appartenga,   a  giudizio  dei  sanitari  ospedalieri,  alle
 categorie contemplate nel protocollo n. 10 (c.d.  malati  terminali).
 Tale  ordinanza,  secondo il giudice a quo "meriterebbe conferma"; ma
 ai fini della decisione si  reputa  che  occorre  anche  valutare  il
 decreto-legge  n.  23  del  1998,  sul  cui art. 2, ultimo inciso, si
 avanza dubbio di legittimita' costituzionale.
   Vi   sarebbe,   innanzitutto,   violazione   dell'art.   3    della
 Costituzione,    perche'    la    disposizione   determinerebbe   una
 irragionevole discriminazione a danno  dei  farmaci  del  "metodo  Di
 Bella" rispetto agli altri che la Commissione unica del farmaco (CUF)
 puo'   inserire   nell'elenco   di  cui  all'art.  1,  comma  4,  del
 decreto-legge n. 536 del 1996.  In  relazione  alla  generalita'  dei
 farmaci  innovativi  non si richiederebbe, infatti, la disponibilita'
 dei risultati di studi clinici di fase  seconda:  requisito,  questo,
 che  si assume imposto per il solo "metodo Di Bella", quale limite ai
 poteri tecnici della CUF. Onde il rimettente aggiunge che, in assenza
 della  normativa  introdotta  dal  decreto-legge  n.  23  del   1998,
 sussistevano   le  condizioni  per  l'inserimento  di  detti  farmaci
 nell'elenco: e, cioe', l'avvio della sperimentazione e l'essere  gia'
 autorizzati  per  altri scopi terapeutici. La discriminazione operata
 in danno del "metodo Di  Bella"  non  sarebbe  giustificata,  perche'
 risulterebbe  "scientificamente  assodata  la sua non tossicita'"; e,
 inoltre, esisterebbe "un certo fumus di efficacia terapeutica, quanto
 meno palliativa", riconosciuto dallo stesso decreto-legge n. 23,  che
 promuove  la sperimentazione e consente altresi' ai medici privati di
 prescrivere tali farmaci anche al di fuori di essa,  previo  consenso
 informato dei pazienti.
   Vi  sarebbe  poi  lesione dell'art. 3 della Costituzione pure sotto
 altro profilo, per la  irragionevole  discriminazione  che  la  norma
 denunciata   crea   fra   i   malati  terminali  selezionati  per  la
 sperimentazione  (ai  quali   la   somministrazione   e'   effettuata
 gratuitamente)  e  quelli  che non vi partecipano: questi ultimi sono
 si' autorizzati a intraprendere la terapia alternativa  (art.  3  del
 decreto-legge),  ma a proprie spese.  L'esclusione non dipende quindi
 dalla volonta' dei malati, bensi' dalle scelte  dell'amministrazione;
 e  considerato  il  tipo  di  patologia,  non  e'  certo  ragionevole
 pretendere  che  i  malati  terminali  attendano  il progredire della
 sperimentazione per ottenere la somministrazione gratuita.
   Altro parametro invocato  e'  l'art.  32  della  Costituzione,  non
 potendosi  "negare  -  si  legge nell'ordinanza - la somministrazione
 gratuita di farmaci di cui sia nota una certa efficacia terapeutica a
 malati terminali, cui va riconosciuto il diritto a  seguire  una  via
 terapeutica che ha un margine di possibile efficacia".
   Secondo  l'ordinanza, l'art. 2, ultimo inciso, del decreto-legge n.
 23 del 1998 sarebbe di dubbia legittimita' in relazione al  combinato
 disposto  degli  artt.  3,  70  e  77  della Costituzione, perche' si
 tratterebbe di una normaprovvedimento, senza alcun ragionevole motivo
 che ne giustifichi l'adozione, dettata com'e' per un  caso  specifico
 e,  dunque,  in  violazione  del  canone di generalita' e astrattezza
 delle leggi e del principio di divisione  fra  potere  legislativo  e
 amministrativo.
   2.  -  Si e' costituita Alessandra Rodica Coras Cableri, ricorrente
 nel giudizio  a  quo  a  sostegno  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale  sollevata  dal  Consiglio  di  Stato.  Ricordando, in
 particolare, come tutti i medicinali che compongono la  "multiterapia
 Di  Bella"  siano  gia'  stati  sperimentati,  autorizzati e posti in
 commercio, la  parte  privata  rileva  che,  al  momento,  si  stanno
 verificando  le terapie, e non i medicinali; afferma, inoltre, che il
 decreto-legge n. 23  introdurrebbe  un  controllo  surrettizio  delle
 libere attivita' professionali; e conclude che esso sarebbe contrario
 alla  direttiva  CEE  del  24  ottobre  1995,  n. 46, e alla legge 31
 dicembre 1996, n. 675.
   3.  -  Si  sono  costituiti  il   CODACONS   (Coordinamento   delle
 associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e
 consumatori),  Emilio  De  Lipsis  e l'Associazione per la tutela dei
 diritti del malato, tutti sostenendo l'illegittimita'  costituzionale
 della norma denunciata.
   4. - Si e' costituita anche la regione Lazio.
   5.  -  Il  30  marzo  1998, e' pervenuto un atto con cui la regione
 Emilia-Romagna dichiarava  di  volersi  costituire  nel  giudizio  di
 legittimita' costituzionale. A tale atto e' allegata la deliberazione
 della  Giunta  regionale  del  16  marzo 1998, n. 308, nella quale si
 ravvisa "l'urgente necessita' di costituirsi nel giudizio  instaurato
 dinanzi  al  TAR  per  il  Lazio  dal  CODACONS", sussistendo inoltre
 "motivi di interesse  da  parte  della  regione  ad  intervenire  nel
 giudizio    sollevato    in   via   incidentale   avanti   la   Corte
 costituzionale".
   6. - E' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della
 inammissibilita' e, comunque, della infondatezza.
   L'Avvocatura ricorda, innanzitutto, la normativa che disciplina  la
 sperimentazione dei farmaci (decreti ministeriali 28 luglio 1977 e 27
 aprile  1992)  e  la  circolare 10 luglio 1997, n. 8, il cui allegato
 1-quater   definisce   le   quattro   fasi   della   sperimentazione,
 soffermandosi   in   ispecie   sulla   seconda,  volta  a  dimostrare
 l'attivita' e la sicurezza a  breve  termine  del  principio  attivo,
 mentre la terza fase determina la sicurezza, a breve e lungo termine,
 e il valore terapeutico.
   Ad   avviso   della   difesa  erariale,  l'art.  1,  comma  4,  del
 decreto-legge n. 536 del  1996,  si  riferisce  necessariamente  alla
 sperimentazione clinica eseguita secondo le norme sopra richiamate, e
 non  a  dati  privi della necessaria validazione scientifica, desunti
 aliunde.   D'altronde, regolamentando con  il  provvedimento  del  17
 gennaio  1997  le procedure per la redazione dell'elenco previsto dal
 citato decreto-legge n. 536, la CUF  ha  richiesto,  all'art.  2,  il
 completamento  favorevole  degli  studi clinici della prima e seconda
 fase.  Prescrizione  fatta  propria  dal  legislatore  (art.  2   del
 decreto-legge n. 23 del 1998) che ne avrebbe ridotto anzi "la portata
 limitativa",  statuendo  che  "siano disponibili i risultati di studi
 clinici di fase seconda" e non piu' "il completamento  favorevole  di
 studi  clinici  di  fasi prima e seconda". Il provvedimento della CUF
 del 17 febbraio 1997, mai impugnato, attesta poi che nell'ordinamento
 era gia' presente  un  criterio  per  la  redazione  dell'elenco  dei
 farmaci  innovativi:    criterio  di  per  se'  ragionevole, prosegue
 l'Avvocatura, visto che soltanto gli studi clinici  di  seconda  fase
 possono   fornire  elementi,  seppur  provvisori,  sull'utilita'  del
 farmaco. Cio' dimostrerebbe che non vi e' discriminazione a danno dei
 farmaci "del metodo Di Bella".
   Quanto alla disparita' di trattamento che  si  sarebbe  determinata
 fra  i  malati  terminali selezionati per la sperimentazione e quelli
 che - non partecipandovi - debbono sopportare l'onere economico della
 cura, la censura sarebbe non correttamente indirizzata,  giacche'  la
 pretesa  disparita'  non  deriverebbe  dall'art.  2,  ma  in  ipotesi
 dall'art. 3, comma 4, del decreto; essa sarebbe  comunque  destituita
 di  fondamento,  perche'  la sperimentazione clinica si conduce su un
 numero circoscritto di soggetti, e  non  e'  priva  di  pericoli.  La
 posizione  degli  altri ammalati cui il medico prescriva medicinali a
 base di octreotide e di somatostatina al di fuori  delle  indicazioni
 terapeutiche  approvate  e  che,  informati dell'assenza di risultati
 scientifici dimostrativi, decidano tuttavia di  assumerli,  non  puo'
 essere  in  alcun modo assimilata a quella dei pazienti soggetti alla
 sperimentazione  clinica,  e  va   quindi   esclusa   -   ad   avviso
 dell'Avvocatura - la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   Non  appare  fondato anche il dubbio di legittimita' costituzionale
 mosso con riferimento  all'art.  32  della  Costituzione,  avendo  la
 giurisprudenza  costituzionale  chiarito  come  la tutela del diritto
 alla  salute  incontri  "limiti  oggettivi",  tali  da   giustificare
 operazioni  di  bilanciamento  (sentenza  n.  304 del 1994). Anzi, si
 osserva come l'erogazione a carico del servizio  sanitario  nazionale
 di  medicinali  privi  di  validazione scientifica sarebbe contraria,
 essa  si',  alla  tutela  di  tale  diritto   e   ai   principi   sul
 riconoscimento   dell'efficacia   terapeutica   dei  farmaci  sanciti
 dall'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e  dall'art.    10
 del  d.-l.  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito nella legge 11
 novembre 1983, n. 638.
   Circa il sospetto di  illegittimita'  costituzionale  avanzato  con
 riguardo agli artt. 3, 70 e 77 della Costituzione, si fa presente che
 la  legge  ben  puo'  avere  contenuto  precettivo  e particolare (si
 richiamano, in proposito, le sentenze nn. 492 e 63 del 1995, 346  del
 1991,  143 del 1989, 331 del 1988, 190 del 1986); ne', d'altra parte,
 si  puo'  parlare,  a  rigore,  di   "legge-provvedimento"   per   il
 decreto-legge  n. 23 del 1988, che ha introdotto una disciplina volta
 a dare regole certe, valevoli per l'intero territorio nazionale.
   7.  -  In prossimita' dell'udienza ha presentato memoria la regione
 Emilia-Romagna, che - nel  chiarire  di  essere  parte  intimata  nel
 giudizio  instaurato  con  ricorso  al TAR per il Lazio notificato in
 data  20  gennaio  1998  e  di  essersi   costituita   nello   stesso
 procedimento - ha precisato come la sua posizione, e gli obblighi che
 le   incombono   in   materia   sanitaria,   risentiranno  dell'esito
 dell'incidente di legittimita' costituzionale. Il finanziamento della
 spesa dei farmaci dispensati dal  servizio  sanitario  nazionale  e',
 infatti,  una  quota  del  fondo  sanitario  ripartito fra le singole
 regioni, che devono attenervisi rispondendo dell'eventuale disavanzo.
 Vi  e'  quindi  una  stretta  correlazione  tra   la   disponibilita'
 complessiva  del  fondo,  la  quantita', la tipologia e il prezzo dei
 farmaci dispensabili. La regione  Emilia-Romagna  ha  registrato  uno
 straordinario  numero  di  richieste di accesso alla "multiterapia Di
 Bella", e l'assessore alla sanita' e'  stato  costretto  ad  adottare
 un'ordinanza per garantire la continuita' del trattamento ai soggetti
 che  gia'  si  trovino  in cura, disponendo il contingentamento nella
 distribuzione della somatostatina e dell'octreotide.
   Cio'  premesso,  la  regione  eccepisce  l'inammissibilita'   della
 questione  per  manifesta  irrilevanza, sostenendo che l'adozione del
 decreto-legge n. 23, nelle more tra il  giudizio  innanzi  al  TAR  e
 quello  di  cui  e'  stato  investito  il Consiglio di Stato, avrebbe
 mutato in radice i presupposti su cui era basato il ricorso di  primo
 grado;  rilevando che la drastica riduzione del prezzo dei medicinali
 menzionati incide sulla situazione di gravita' e irreparabilita'  del
 danno  addotti  in  sede  cautelare; e notando come non a caso si sia
 determinata una  "inversione  di  tendenza",  dopo  l'emanazione  del
 decreto-legge  n.    23,  nella  giurisprudenza cautelare dei giudici
 ordinari.
   Nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato - prosegue la  memoria  -
 la  parte  principale era invero rappresentata da associazioni, quali
 il CODACONS e l'Associazione per la tutela dei  diritti  del  malato,
 che  non  possono  invocare  la gravita' e irreparabilita' del danno,
 mentre i ricorrenti privati non hanno dimostrato, nel caso di specie,
 la sussistenza di tali elementi; ne' questi sono stati  apprezzati  e
 valutati  dal  Consiglio  di  Stato, che avrebbe dovuto dichiarare la
 sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare, nei termini
 in cui essa era stata posta con il ricorso di primo grado.
   Un ulteriore profilo di inammissibilita' deriverebbe  dal  "difetto
 di incidentalita'" della questione: il Consiglio di Stato non avrebbe
 sospeso  il giudizio in corso, come prevede l'art. 23, secondo comma,
 in fine, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' esaurendo il proprio
 potere decisionale. Saremmo,  dunque,  di  fronte  a  una  situazione
 processualmente  abnorme:  quella di un Collegio rimettente, al quale
 nulla resta da valutare, e  il  reale  destinatario  della  decisione
 della Corte (il TAR per il Lazio) che pero' non e' giudice a quo.
   La questione sarebbe comunque infondata se si considerano gli artt.
 3  e  32 della Costituzione insieme con altri precetti costituzionali
 che  rilevano  in  questa  materia.  E  in  proposito  si   richiama,
 innanzitutto,  l'art.  11  della  Costituzione, e si ricordano sia le
 direttive comunitarie sulla commercializzazione dei farmaci  recepite
 nel  nostro  ordinamento  dai  decreti legislativi 29 maggio 1991, n.
 178, e 18 febbraio 1997, n. 44, sia le linee guida di  buona  pratica
 clinica recepite dal Ministero della sanita' con il decreto 15 luglio
 1997.  Onde  il divieto di commercializzare la specialita' medicinale
 non autorizzata.
   Il servizio sanitario, prosegue  la  regione  Emilia-Romagna,  deve
 fornire, nel rispetto dell'art. 81 della Costituzione, le prestazioni
 piu' efficaci e utili ai cittadini, assicurando un'equa distribuzione
 delle  risorse  nei  "limiti  oggettivi"  posti  dalle disponibilita'
 finanziarie (sentenza n. 304 del 1994).
   Non sussisterebbe, d'altronde, disparita' di  trattamento  a  danno
 dei farmaci che compongono la "multiterapia Di Bella", perche' l'art.
 2  del decreto-legge n. 23 si applica - al contrario di quanto assume
 il rimettente - indistintamente a tutti i  farmaci.  Ne'  vi  sarebbe
 discriminazione  a danno dei malati esclusi dalla sperimentazione, in
 quanto la distinzione con chi vi partecipa sarebbe  giustificata  sia
 perche' la sperimentazione implica, per sua natura, un rischio (e non
 un  sicuro  beneficio)  sia  perche' appare logico che il legislatore
 limiti,  con  una   disposizione   generale,   la   possibilita'   di
 somministrazione   gratuita  fino  alla  conclusione  positiva  della
 seconda fase della sperimentazione.
   La regione nega, infine,  che  la  norma  denunciata  abbia,  nella
 sostanza, natura provvedimentale e comunque conclude che, in ipotesi,
 l'adozione di una legge provvedimento sarebbe pur sempre legittima, e
 potrebbe  essere  censurata  solo per violazione di principi e regole
 costituzionali.
   8. - Ha presentato memoria il CODACONS a  sostegno  del  dubbio  di
 legittimita'   costituzionale   avanzato   dal  Consiglio  di  Stato,
 sottolineando l'esiguita' della somma da destinare  al  finanziamento
 della  "cura  Di  Bella"  in favore di tutti coloro che versino nelle
 condizioni cliniche di cui al protocollo n. 10;  spesa  che  andrebbe
 comparata,  peraltro,  con quanto lo Stato investe annualmente per la
 chemioterapia.
   La norma  denunciata  impedisce  all'organo  tecnico,  la  CUF,  di
 inserire  tale  metodo  fra  le  cure  innovative, in contrasto con i
 principi formatisi sulla ricezione  delle  innovazioni  tecnologiche,
 che obbligano l'amministrazione (e i privati) a seguirle man mano che
 esse  vengono registrate: e' il caso, si esemplifica, della "migliore
 tecnologia disponibile" nel settore degli impianti  elettrici  (legge
 n.  46  del 1990), nonche' della "migliore tecnologia disponibile" in
 tema di prevenzione degli inquinamenti (art. 7 del d.P.R.  24  maggio
 1988, n. 203).
   Con   l'adozione   del  d.-l.  sono  state  vulnerate  le  garanzie
 giurisdizionali dei malati di tumore; e a tal  riguardo  il  CODACONS
 ricorda  come detta tutela abbia fin qui operato, in maniera univoca,
 nel senso del riconoscimento, per costoro, del diritto a farsi curare
 secondo  la  "terapia  Di  Bella"  a  spese  del  servizio  sanitario
 nazionale.
   9.  -  Ha  presentato  memoria  Emilio De Lipsis, sostenendo che il
 d.-l. violi gli artt. 3 e 32 della Costituzione, perche' non assicura
 il diritto alla salute a  prescindere  dalle  condizioni  economiche.
 Nel  contempo  si  sarebbe  realizzata un'ulteriore sperequazione fra
 cittadini di diverse regioni: mentre in  Puglia  e  in  Lombardia  il
 medicinale   e'   infatti   erogato   gratuitamente  dalle  strutture
 sanitarie, cio' non avviene nelle altre regioni.
   Grave  e',  poi,  la  motivazione  che  sta  alla  base  del  d.-l.
 esplicitata anche dal preambolo: contrastare,  con  un  provvedimento
 d'urgenza,  "la  pretesa  degli  interessati di ottenere l'erogazione
 gratuita dei farmaci attraverso rimedi giurisdizionali". Il fatto che
 i cittadini ricorrano ai giudici - si osserva - non  rappresenta  una
 distorsione  del  sistema,  ma la realizzazione del principio sancito
 dall'art.  24 della Costituzione che il  decreto  lede,  inibendo  il
 ricorso  al giudice o vanificando le pronunce gia' emesse. Di qui, la
 lesione degli artt. 24 e 104, primo comma, della Costituzione.
   10. - Ha presentato memoria  fuori  termine,  il  15  aprile  1998,
 Alessandra Rodica Coras Cableri.
                         Considerato in diritto
   1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimita' costituzionale
 dell'art.  2,  comma  1, ultima proposizione, del decreto-legge n. 23
 del 1998 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche
 in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito,
 con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n.  94,  con  riguardo,
 innanzitutto, all'art. 3 della Costituzione, che risulterebbe violato
 sotto due profili:
     per   disparita'   a   danno   dei   farmaci  che  compongono  il
 "multitrattamento Di Bella", poiche' soltanto per essi - sostiene  il
 rimettente  -  il  decreto-legge  n. 23 richiede la disponibilita' di
 risultati di studi clinici di fase seconda quale  condizione  per  il
 loro inserimento nell'elenco dei medicinali innovativi, mentre l'art.
 1,  comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996 reputa sufficiente che
 il   medicinale   sia   sottoposto   a    sperimentazione    clinica,
 indipendentemente  dalla  fase  in cui e' giunta, o che esso sia gia'
 autorizzato per diverse indicazioni terapeutiche;
     per disparita' di trattamento fra i malati terminali  selezionati
 ai  fini  della  sperimentazione  (per i quali la somministrazione e'
 gratuita) e quelli che non vi sono stati ammessi, e sono autorizzati,
 si', a utilizzare detti farmaci, ma a loro spese (art.  3,  comma  4,
 del decreto-legge n. 23 del 1998): disposizione sospetta, considerato
 il  tipo di patologia, giacche' non sarebbe ragionevole pretendere il
 completamento  della  "seconda  fase"  nella  sperimentazione   quale
 condizione per la somministrazione gratuita dei farmaci.
   Sarebbe  leso,  altresi',  il  diritto  alla  salute, salvaguardato
 dall'art.  32 della Costituzione.
   Si  eccepisce,  infine,  il   carattere   singolare   della   norma
 denunciata,  in violazione del principio di generalita' e astrattezza
 delle leggi nonche' del principio di divisione tra potere legislativo
 e amministrativo, senza che si riscontri alcun ragionevole motivo per
 l'adozione di una legge-provvedimento (e qui si richiamano gli  artt.
 3, 70 e 77 della Costituzione).
   2. - Appare evidente, dal tenore delle ordinanze di rimessione, che
 il  giudice  a quo intende censurare tutte le norme del decreto-legge
 n. 23 del  1998  che  precludono  la  somministrazione  gratuita  dei
 farmaci in esame ai malati esclusi dalla sperimentazione, ai quali si
 riconosce liberta' di cura, ma a loro spese (art. 3, comma 4).
   Le  disposizioni  che  formano  oggetto della questione sono quindi
 l'art. 2, comma 1, ultima proposizione, e  l'art.  3,  comma  4,  del
 decreto-legge;  va  cosi'  precisata  l'incompleta  indicazione delle
 disposizioni sottoposte al vaglio di questa Corte  (cfr.  l'ordinanza
 n. 350 del 1994, e ivi i richiami alle sentenze nn. 115 del 1990, 138
 del 1986, 47 del 1962).
   Stante  l'identita'  delle  due  ordinanze di rimessione, i giudizi
 vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
   3. - E' ammissibile  la  costituzione  in  giudizio  della  regione
 Emilia-Romagna,  parte  intimata  nel  giudizio  pendente  innanzi al
 tribunale  amministrativo  regionale  per  il   Lazio,   seppur   non
 costituita  nel  procedimento  cautelare  d'appello: quest'ultimo non
 sottende, infatti, un diverso rapporto processuale, ma  si  configura
 soltanto  come  una  fase  del  processo  in  ordine  alla  quale  e'
 intervenuta l'impugnazione del provvedimento cautelare devoluta  alla
 cognizione  del Consiglio di Stato; e la regione e' comunque titolare
 di un evidente interesse sostanziale, con  riguardo  sia  all'oggetto
 della  controversia di merito, sia all'incidente di costituzionalita'
 (v. sentenze nn. 223 e 171 del 1996; cfr. pure la  recente  ordinanza
 n. 67 del 1998).
   4.  -  Sono da respingere le eccezioni di inammissibilita' avanzate
 dalla regione Emilia-Romagna.
   Non e' fondata l'eccezione di  manifesta  irrilevanza,  perche'  il
 decreto-legge  n.  23  del 1998, ius superveniens incide direttamente
 sul quadro normativo che  il  giudice  rimettente  deve  considerare,
 anche  in  vista  dell'esercizio del potere cautelare. La valutazione
 del giudice a quo su questo punto, e' plausibile.
   Non fondata e', altresi',  la  seconda  eccezione  per  difetto  di
 incidentalita',  perche'  non  puo' ritenersi che le due ordinanze si
 risolvano in una "critica in astratto" del  d.-l.  sopravvenuto;  ne'
 appare  esaurito  il  potere  di  decidere  sulla  domanda cautelare,
 secondo quanto si evince dalla lettura delle stesse ordinanze.
   5. - Si deve dunque passare al merito, e per meglio comprendere  la
 questione  e' necessario muovere dal decreto-legge n. 536 del 1996, e
 dagli atti conseguenti alla sua conversione in legge.
   L'art. 1, comma 4, di tale decreto, contempla uno  speciale  elenco
 di  "farmaci  innovativi",  erogabili  a  totale  carico del servizio
 sanitario  nazionale   "qualora   non   esista   valida   alternativa
 terapeutica";  esso  conferisce  alla  Commissione  unica del farmaco
 (d'ora in poi CUF) il potere di dettare procedure e  criteri  per  la
 redazione  e  l'aggiornamento periodico di detto elenco. Il d.-l. del
 1996 non definisce, dunque, la natura dei farmaci innovativi, ne'  le
 procedure,   ne'   le   metodologie   prescrittive,   rinviando  alla
 discrezionalita' tecnica della CUF.  Che con atto del 17 gennaio 1997
 (poco dopo la conversione del decreto n. 536, avvenuto con  legge  23
 dicembre  1996,  n. 648) ha dettato prescrizioni sulla documentazione
 da presentare, a cura delle associazioni di  malati,  delle  societa'
 scientifiche,  di organismi sanitari pubblici o privati; richiedendo,
 fra le informazioni necessarie, quella sul "completamento  favorevole
 di  studi  clinici  di  fase  1 e 2", con particolare riferimento "ai
 problemi della qualita' e della sicurezza".
   Il decreto-legge n. 23  del  1998,  all'art.  2,  comma  1,  ultima
 proposizione,  fa anch'esso riferimento ai risultati di studi clinici
 di  fase   seconda,   integrando   la   previsione   originaria   del
 decreto-legge  n.  536  del  1996  e  vincolando in negativo con tale
 criterio  (che  acquista  forza  di  legge)  l'attivita'  dell'organo
 tecnico  per  quanto  attiene  alla redazione dell'elenco dei farmaci
 innovativi. Esso    recepisce e rende  normativamente  vincolante,  a
 questi  fini,  le fasi della sperimentazione, quanto meno la seconda,
 che  consiste  di  studi  terapeutici  pilota,  volti  a   dimostrare
 l'attivita'  biologica e la sicurezza, a breve termine, del principio
 attivo.
   Questi dati consentono di inquadrare  le  censure  di  legittimita'
 costituzionale mosse dal rimettente.
   6.  -  Non  e'  fondato il dubbio, avanzato con riguardo all'art. 3
 della Costituzione, circa la disparita' che si sarebbe determinata  a
 danno  dei  farmaci  che compongono la "multiterapia Di Bella", per i
 quali soltanto - sostiene il Consiglio di Stato - il decreto-legge n.
 23 richiederebbe la disponibilita' di risultati di studi  clinici  di
 fase seconda quale condizione per il loro inserimento nell'elenco dei
 medicinali innovativi.
   L'esame  dei  tre periodi di cui consta l'art. 2 del d.-l. dimostra
 che la premessa esegetica da cui muove il giudice a  quo  non  e'  su
 questo punto, corretta.
   Il  primo  periodo  si  lega alla sperimentazione della "terapia Di
 Bella", e dunque vi si riferisce.
   Il  secondo  precisa  che  la   disciplina   speciale   per   detta
 sperimentazione non altera le competenze della CUF circa la redazione
 dell'elenco  dei  farmaci  innovativi,  e  ne  conferma  i  poteri di
 valutazione sulla base dei criteri tecnici dalla stessa adottati.
   Il terzo periodo stabilisce che "in nessun caso"  -  e  anche  tale
 inizio  rivela l'intento del legislatore di porre una prescrizione di
 carattere generale - possono essere inseriti nell'elenco dei  farmaci
 innovativi,  di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del
 1996, "medicinali per i quali non siano gia' disponibili risultati di
 studi clinici di fase seconda". La disposizione concerne, dunque,  le
 modalita'  di  redazione  e  di aggiornamento dell'elenco, e vale per
 tutti i medicinali innovativi.
   Si puo' aggiungere, inoltre, che il decreto-legge, pur  riguardando
 precipuamente   le  sperimentazioni  cliniche  in  campo  oncologico,
 introduce - come si desume dallo stesso titolo  -  "altre  misure  in
 materia  sanitaria";  e  nel  preambolo  si  fa  certo riferimento al
 "multitrattamento Di Bella", ma anche, in via  generale,  all'impiego
 di medicinali per indicazioni terapeutiche non autorizzate.
   Pur trovando la propria essenziale ragion d'essere nell'esigenza di
 "disciplinare,  in  via eccezionale, la sperimentazione clinica ''del
 multitrattamento  Di  Bella''"  e  di  dare  risposta   ai   problemi
 correlati,  il  d.-l.  non si limita a tale vicenda, per cui non v'e'
 discriminazione oggettiva a danno dei farmaci  che  compongono  detta
 terapia".
   7.  -  Neppure  e'  fondata  la  censura  che  si basa sul presunto
 carattere provvedimentale -  e  comunque  singolare  -  dell'art.  2,
 ultima proposizione.
   Quantunque il primo periodo dell'art. 2 richiami la sperimentazione
 in  campo  oncologico,  tuttora  in  corso,  l'ultima proposizione ha
 obiettivamente  valenza   generale,   perche'   si   salda   con   il
 decreto-legge n. 536 del 1996, con la normativa sulla sperimentazione
 e con quella che detta i compiti della CUF.
   In   ogni  caso,  non  puo'  dirsi  illegittima,  di  per  se',  la
 legge-provvedimento (sentenza  n.  306  del  1995,  e  ivi  ulteriori
 riferimenti  alla  giurisprudenza),  anche  se per essa si impone uno
 "scrutinio  stretto"  di  costituzionalita'  per   il   pericolo   di
 disparita'  di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o
 derogatorio (sentenze nn. 153 del 1997 e 2 del 1997).
   Tale  conclusione non viene infirmata dal fatto che il Governo, con
 il decreto-legge n. 23,  abbia  inteso  contrastare  un  orientamento
 giurisprudenziale    favorevole    all'erogazione    gratuita   della
 somatostatina  al  di  fuori  delle  indicazioni  terapeutiche   gia'
 approvate.  La  circostanza  che  il  decreto-legge  n. 23 incida sui
 procedimenti giurisdizionali pendenti non porta infatti  a  ravvisare
 la violazione dei parametri indicati dal giudice a quo (artt. 3, 70 e
 77 della Costituzione) con riferimento al "principio di generalita' e
 astrattezza  della legge" e alla "divisione tra poteri". In proposito
 basta sottolineare che il d.-l. non ha, a questo riguardo,  carattere
 retroattivo.
   8.  -  E' fondata la censura avanzata per lesione dell'art. 3 della
 Costituzione, nei limiti di seguito precisati.
   E' appena il caso di ricordare che questa Corte non e'  chiamata  a
 pronunciarsi,   in  alcun  modo,  circa  gli  effetti  e  l'efficacia
 terapeutica di detto trattamento, per il cui accertamento e' in corso
 la  sperimentazione  prevista  dall'art.  1.  Non  e'  chiamata,  ne'
 potrebbe  esserlo,  a sostituire il proprio giudizio alle valutazioni
 che, secondo legge, devono  essere  assunte  nelle  competenti  sedi,
 consapevole  com'e'  dell'essenziale  rilievo che, in questa materia,
 hanno gli organi  tecnico-scientifici.    E  neppure  e'  chiamata  a
 pronunciarsi  sul  divieto,  in se', che vengano inseriti nell'elenco
 dei "farmaci innovativi", contemplato dall'art.    1,  comma  4,  del
 decreto-legge  n.  536  del  1996,  medicinali  privi, allo stato, di
 risultati  di  studi  clinici  di  fase  seconda;  divieto  stabilito
 dall'art. 2, ultima parte, del decreto-legge n. 23 del 1998.
   La  Corte e' chiamata a pronunciarsi, sotto il profilo del rispetto
 del principio di uguaglianza, in riferimento al diritto  alla  salute
 (artt.  3 e 32 della Costituzione), sulla conseguenza di tale divieto
 d'inserimento, che consiste nella  non  erogabilita',  a  carico  del
 servizio  sanitario  nazionale,  dei  medicinali  occorrenti  per  il
 "multitrattamento"; medicinali - mette conto notare  -  singolarmente
 validati   in   relazione   a   specifiche   e  diverse  destinazioni
 terapeutiche, ma soltanto ora sottoposti a sperimentazione cumulativa
 in campo oncologico.
   La questione  ha  ad  oggetto  la  valutazione,  alla  stregua  dei
 parametri  anzidetti,  della conformita' alla Costituzione di un atto
 normativo che con disposizione singolare e in deroga  alle  procedure
 ordinarie   prevede,   da   un   lato,  una  sperimentazione  clinica
 semplificata   e   accelerata   dei    medicinali    impiegati    nel
 "multitrattamento",  consentendo  ai  medici,  sino  al termine della
 sperimentazione, il loro impiego nel campo oncologico (art. 3,  comma
 3);   e,   dall'altro,  per  l'effetto  del  divieto  di  inserimento
 nell'elenco dei farmaci innovativi, conseguente all'art.   2  qui  in
 esame,  e  della successiva norma introdotta dall'art. 3, comma 4, fa
 ricadere sui  privati  non  ammessi  alla  sperimentazione  le  spese
 necessarie all'acquisto di tali medicinali.
   9.   -   La   determinazione   del   legislatore   di   avviare  la
 sperimentazione di un complesso di  sostanze  e  l'autorizzazione  al
 loro   impiego   nei   confronti  di  altri  soggetti  estranei  alla
 sperimentazione, prima che siano noti gli esiti di  essa  (in  deroga
 alla  regola  posta dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 23),
 non sottendono, certo, un "riconoscimento della utilita' di  impiego"
 dei medicinali compresi nel multitrattamento (art. 1). Costituiscono,
 pero',  un  "fatto  legislativo" che ha una sua oggettivita', tale da
 differenziarlo da un qualsiasi mero "fatto sociale" spontaneo.
   Ora, nei casi di esigenze terapeutiche estreme, impellenti e  senza
 risposte  alternative,  come  quelle  che  si  verificano  in  alcune
 patologie  tumorali,  va  considerato  che  dalla  disciplina   della
 sperimentazione,    cosi'    prevista,   scaturiscono   indubbiamente
 aspettative comprese nel contenuto minimo del  diritto  alla  salute.
 Si'  che  non puo' ammettersi, in forza del principio di uguaglianza,
 che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i
 soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche.
   Sotto il profilo della garanzia costituzionale  della  salute  come
 diritto, in relazione al campo oncologico di cui al comma 3 dell'art.
 3  del  decreto-legge,  non  appaiono  sufficienti  ne' la previsione
 dell'art.   4, volta alla determinazione  di  un  ridotto  prezzo  di
 vendita dei medicinali facenti parte del "multitrattamento Di Bella",
 concordato  tra il Ministro della sanita' e le aziende farmaceutiche;
 ne' lo stanziamento, di cui all'art. 5-ter introdotto dalla legge  di
 conversione,  di  una  somma  assegnata  ai  comuni, per l'anno 1998,
 destinata al finanziamento di contributi  agli  indigenti  per  spese
 sanitarie particolarmente onerose.
   10.  - La dichiarazione d'illegittimita' costituzionale delle norme
 censurate e' circoscritta entro i limiti che seguono:
     a) limite di oggetto, in  relazione  ai  farmaci  rientranti  nel
 "multitrattamento  Di  Bella", di cui all'art. 1 del decreto-legge n.
 23 del 1998. Soltanto per tali farmaci,  oggetto  di  sperimentazione
 clinica   e   di   un'autorizzazione   speciale   temporanea  all'uso
 terapeutico, fuori della sperimentazione, disposte con  normativa  ad
 hoc  si  verificano le condizioni che distinguono questo da tutti gli
 altri  possibili  casi   di   "speranza   terapeutica"   riposta   in
 qualsivoglia terapia che si supponga efficace;
     b)  limite  di  soggetti,  in  relazione  ai  pazienti affetti da
 patologie   tumorali   comprese   tra    quelle    sottoposte    alla
 sperimentazione  in  corso,  di  cui all'art. 1, rispetto ai quali il
 medico ritenga sotto la propria  responsabilita',  e  sulla  base  di
 elementi  obiettivi, che non esistano valide alternative terapeutiche
 tramite medicinali o trattamenti gia' autorizzati per tali patologie.
 Negli altri  casi  -  quando  cioe'  esista  la  possibilita'  di  un
 trattamento  gia'  sperimentato  e validato - la pretesa che lo Stato
 debba  essere  comunque  tenuto   a   fornire   gratuitamente   altre
 prestazioni  mediche, anche solo ipoteticamente efficaci, non sarebbe
 ragionevole. Non possono ricadere, infatti,  sul  servizio  sanitario
 nazionale  le  conseguenze  di  libere  scelte  individuali  circa il
 trattamento terapeutico preferito, anche perche' cio' disconoscerebbe
 il ruolo e le responsabilita' che competono  allo  Stato,  attraverso
 gli  organi  tecnicoscientifici  della  sanita',  con  riguardo  alla
 sperimentazione  e  alla  certificazione  d'efficacia,   e   di   non
 nocivita',   delle   sostanze   farmaceutiche   e  del  loro  impiego
 terapeutico a tutela della salute pubblica;
     c) limite di tempo in relazione al periodo della  sperimentazione
 di  cui  all'art.  1,  cioe'  fino  al  momento  in cui sia possibile
 disporre di dati scientificamente attendibili, in base  ai  quali  si
 possa  uscire  dalla  situazione  di  incertezza attuale circa la non
 implausibile efficacia del "multitrattamento Di  Bella",  momento  in
 cui dovra' operare la disciplina a regime.
   Entro  i  limiti  suddetti,  il  legislatore  e' costituzionalmente
 tenuto a provvedere,  nella  sua  discrezionalita',  agli  interventi
 volti  a  garantire  che  possano  usufruire del "multitrattamento Di
 Bella" anche i soggetti, non ammessi alla  sperimentazione,  che  non
 sono  nelle  condizioni  di  affrontare  i  relativi costi a causa di
 insufficienti disponibilita' economiche, alla stregua di criteri  che
 spetta    esclusivamente    al    legislatore    stabilire    secondo
 ragionevolezza. Necessario per ricondurre la disciplina legislativa a
 conformita' costituzionale, tale intervento dovra' aver luogo con  la
 piu' grande tempestivita' in ragione della particolare urgenza.