ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5 del d.-l.  15
 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in  materia  di  giurisdizione  e
 controllo  della  Corte  dei  conti),  convertito in legge 14 gennaio
 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni,  del  d.-l.  15
 novembre   1993,   n.   453,   recante  disposizioni  in  materia  di
 giurisdizione e controllo della Corte dei conti),  nonche'  dell'art.
 548  del codice di procedura civile, come richiamato dall'art. 26 del
 regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione  del  regolamento
 di  procedura  per  i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso
 con ordinanza emessa il 29 luglio 1996 dal  giudice  designato  della
 sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Liguria,
 nel  procedimento  per  sequestro conservativo nei confronti di Ronda
 Lucia in Smedile, iscritta al n. 1337 del registro ordinanze  1996  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica, n. 1 - prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di  consiglio  del  25  marzo  1998  il  giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto  che,  nel corso di un procedimento cautelare innanzi alla
 sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Liguria,
 il giudice designato per la conferma, revoca o modifica  del  decreto
 di  sequestro  conservativo  emesso  dal  presidente della sezione in
 danno di Ronda Lucia in Smedile - preso atto che all'udienza  fissata
 per  la  dichiarazione di cui al combinato disposto degli artt. 547 e
 678 del codice di procedura civile non  compariva  il  rappresentante
 dell'INPDAP  di  Imperia,  citato  nella  qualita'  di terzo debitore
 dell'indennita' di buonuscita  dovuta  al  presunto  responsabile  di
 danno erariale - ha sollevato (con ordinanza emessa in data 29 luglio
 1996,  iscritta  al  r.o. n. 1337 del 1996) questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  5  del  d.-l.  15  novembre  1993,  n.  453
 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
 conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in
 legge, con modificazioni, del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, recante
 disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
 conti), nonche' dell'art.  548 del codice di procedura  civile,  come
 richiamato   dall'art.   26  del  r.  d.  13  agosto  1933,  n.  1038
 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla
 Corte dei conti), per contrasto con  l'art.  24  della  Costituzione,
 "nella  parte in cui non consentono che il processo di cognizione per
 accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte
 dei conti" e in particolare nella competenza del giudice designato ex
 art. 5 del decreto-legge n. 453 del 1993;
     che  il  rimettente  esclude  di  poter  estendere   la   propria
 competenza  anche all'istruzione della causa conseguente alla mancata
 comparizione del terzo,  assumendo  che  il  processo  di  cognizione
 ordinaria  di  cui  all'art.  548 cod. proc. civ. "esula - allo stato
 della vigente normativa - dalla giurisdizione della Corte dei conti";
     che, per altro verso, non sarebbe neppure praticabile, secondo il
 giudice  a  quo,  la  via di "rimettere le parti davanti al tribunale
 competente", in quanto "drasticamente ostacolata dall'impossibilita',
 per il procuratore generale della Corte dei conti, di svolgere la sua
 funzione davanti al giudice ordinario";
     che, ad avviso del rimettente, cio' comporterebbe una limitazione
 dell'esercizio della difesa dell'erario, "con conseguente  violazione
 del principio di tutela giurisdizionale, affermato dall'art. 24 della
 Costituzione".
   Considerato  che  il giudice a quo denuncia, per asserito contrasto
 con l'art. 24 della Costituzione, il combinato disposto  degli  artt.
 5  del d.-l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
 nella  legge  14  gennaio  1994,  n.  19,  e  548  cod.  proc.  civ.,
 quest'ultimo ritenuto applicabile, nella specie, in virtu' del rinvio
 di cui all'art.  26 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038;
     che   la   censura   del  rimettente  investe,  segnatamente,  la
 disciplina  del  giudizio  di  accertamento  dell'obbligo  del  terzo
 debitore  di  somme  di  denaro in favore di presunto responsabile di
 danno erariale, nei cui confronti  e'  stato  disposto  il  sequestro
 conservativo  dei beni ai sensi del predetto art. 5 del decreto-legge
 n. 453 del 1993;
     che detto giudizio di accertamento attiene, pertanto,  alla  fase
 di  attuazione  del sequestro conservativo su crediti, la quale trova
 specifica   regolamentazione   nell'art.   678   cod.   proc.   civ.,
 disposizione  anch'essa  applicabile  (come, del resto, non dubita il
 medesimo  rimettente)  al  procedimento  per  sequestro  conservativo
 contabile  in  forza  della stessa norma di rinvio innanzi richiamata
 (art. 26 del regio decreto n. 1038 del 1933);
     che, in  particolare,  il  secondo  comma  del  citato  art.  678
 stabilisce  la  sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo
 del terzo "fino all'esito di quello sul merito, a meno che  il  terzo
 non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi";
     che,  pertanto,  la  sospensione  ex lege prevista dalla predetta
 disposizione puo'  essere  evitata  esclusivamente  in  virtu'  della
 proposizione  di  apposita  istanza  da  parte  del  terzo  che abbia
 interesse all'accertamento immediato dei propri obblighi, mentre,  in
 carenza  di detta istanza, si deve procedere al giudizio di merito in
 ordine al diritto fatto valere dal creditore (e per il quale e' stato
 concesso  il  sequestro)  e,  soltanto  all'esito  positivo  di  tale
 giudizio,  le parti interessate possono attivarsi per la riassunzione
 del giudizio di accertamento ex art. 548 cod. proc. civ., rimasto nel
 frattempo sospeso;
     che, nel giudizio  a  quo,  non  essendosi  l'INPDAP  di  Imperia
 presentato  all'udienza fissata per rendere la dichiarazione prevista
 dall'art.    547  cod.  proc.  civ.,  non  risulta  percio'  proposta
 l'istanza, ex art.  678, secondo comma, cod. proc. civ., volta a dare
 immediato  ingresso  al  giudizio  di accertamento degli obblighi del
 terzo debitore, che rimane, dunque, sospeso ex  lege  sino  all'esito
 del  giudizio  di merito sulla responsabilita' per danno erariale del
 sequestrato  (rispetto  al  quale  giudizio  nessuna  competenza  e',
 peraltro,  ravvisabile  in  capo  al  giudice designato della sezione
 giurisdizionale della Corte dei conti);
     che,  pertanto,  secondo  il  consolidato  orientamento di questa
 Corte (ex plurimis v. sentenze nn. 375 e 263 del 1996), non potendosi
 apprezzare  il  requisito  della   rilevanza   nella   questione   di
 costituzionalita' sollevata in una fase del giudizio a quo in cui non
 trova applicazione la normativa denunciata, la questione proposta dal
 rimettente va dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  innanzi
 alla Corte costituzionale.