ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 22 del regio
 decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno  delle  giunte  e
 dei  regi  istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11
 luglio  1980,  n.  312  (Nuovo  assetto  retributivo-funzionale   del
 personale  civile  e  militare  dello  Stato) e della legge 14 agosto
 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza
 nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine  secondario),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  10  aprile  1997  dal tribunale
 amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da  Paolo
 Perinelli  ed  altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed
 altri, iscritta al n. 545 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  37,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli.
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 aprile 1997, nel corso  di
 un  giudizio  promosso  da docenti di ruolo i quali, avendo svolto le
 funzioni di preside incaricato tra gli anni  scolastici  1979/1980  e
 1993/1994,  chiedevano  il  riconoscimento del diritto a percepire il
 trattamento economico spettante ai presidi  di  ruolo,  il  tribunale
 amministrativo  regionale  per il Veneto ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n.  965
 (Ordinamento  interno  delle giunte e dei regi istituti di istruzione
 media), dell'art. 54 della  legge  11  luglio  1980,  n.  312  (Nuovo
 assetto  retributivofunzionale  del personale civile e militare dello
 Stato)  e  della   legge,   indicata   soltanto   nella   motivazione
 dell'ordinanza  di  rimessione,  14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il
 conferimento degli incarichi  di  presidenza  nelle  scuole  e  negli
 istituti di istruzione dell'ordine secondario);
     che  il  giudice  rimettente  richiama  l'ordinanza del tribunale
 amministrativo regionale del Lazio con la quale  e'  stata  sollevata
 analoga   questione   e  ritiene  che  la  mancata  attribuzione  del
 trattamento retributivo dei presidi di  ruolo  ai  docenti  di  ruolo
 incaricati  di  sostituire  il  preside  o  di  svolgerne le funzioni
 violerebbe il diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualita'
 del  lavoro  svolto  e  determinerebbe,  inoltre,  una  oggettiva  ed
 ingiustificata discriminazione con lesione della imparzialita' e buon
 andamento della pubblica amministrazione;
     che  nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei Ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato,  chiedendo, nell'atto di costituzione, che la
 questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e ricordando,  in
 una  successiva  memoria,  che  analoga questione e' stata dichiarata
 dalla Corte in parte inammissibile ed in parte infondata (sentenza n.
 273 del 1997).
   Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza  del
 tribunale   amministrativo  regionale  per  il  Veneto,  una  analoga
 questione, richiamata  dallo  stesso  giudice  rimettente,  e'  stata
 dichiarata, con sentenza n. 273 del 1997, in parte inammissibile e in
 parte infondata;
     che,  difatti,  con  riferimento  alla  disciplina della nomina e
 della retribuzione del preside supplente  dettata  dall'art.  22  del
 regio  decreto 30 aprile 1924, n. 965, la questione ha ad oggetto una
 disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle  giunte
 e  dei  regi  istituti di istruzione media, che si autoqualifica come
 regolamento e che, per la sua natura  di  norma  secondaria,  non  e'
 suscettibile   di   essere   oggetto  del  giudizio  di  legittimita'
 costituzionale;
     che  in  riferimento alle altre disposizioni denunciate che hanno
 natura legislativa (art. 54 della legge 11  luglio  1980,  n.  312  e
 legge   14  agosto  1971,  n.  821),  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale e' stata  dichiarata  non  fondata,  giacche'  non  e'
 irragionevole,  ne'  discrimina  i presidi incaricati, un trattamento
 retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi  di  ruolo  e
 che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo
 per  i  presidi  di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la
 differenza  retributiva,  oggettivamente  ancorata  ad  una   diversa
 qualita'  del  lavoro con la quale la medesima funzione e' espletata,
 non contrasta con il criterio di proporzionalita' della  retribuzione
 (artt.  3  e 36 Cost.); ne', d'altra parte, possono essere invocati i
 principi di imparzialita' e di  buon  andamento  dell'amministrazione
 (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi;
     che  l'ordinanza  di rimessione non prospetta profili o argomenti
 nuovi rispetto a quelli gia' esaminati da questa  Corte,  sicche'  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.