LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
   Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1751/1994 depositato
 il 4 novembre 1994 - avverso s/rif su I. rimb - reg  +  invim  contro
 D.R.E.  Friuli-Venezia  Giulia  (Trieste)  da:  Ciliberti  Maria Pia,
 residente a Trieste, in via Vegerio, 7; difeso da Cianciola  dott.ssa
 Roberta residente a Trieste, in via Zanetti, 1; Foti Fabio, residente
 a  Trieste,  in  via  D.  Rossetti,  68; difeso da Cianciola dott.ssa
 Roberta residente a Trieste, in via Zanetti, 1.
                        Svolgimento del processo
                           Premesso in fatto
   I  coniugi  Fabio  Foti  e  Maria Ciliberti si sono consensualmente
 separati comparendo davanti al Presidente del tribunale di Trieste in
 data 9 maggio 1991.
   La separazione consensuale e' stata poi omologata dal tribunale  di
 Trieste in data 21 maggio 1991.
   Con la separazione e' stato concordato:
     "la   sig.ra   Maria   Ciliberti,  tenuto  conto  della  migliore
 situazione economica personale e dell'attuale stato  di  bisogno  del
 marito,  cede  al  sig.  Fabio  Foti,  che  ne acquista la proprieta'
 esclusiva,  la  quota  di  comproprieta'  dell'appartamento  di   via
 Rossetti  n.  68  sub p.t.   2451 di Chiadino Terr. ct. 1, costituita
 dall'alloggio al secondo piano con due poggioli della casa  costruita
 sulla  pcn 1113 in p.t.  2443 di Chiadino Terr. con cantina, il tutto
 marcato ''G'' in color carminio (GN 3953/62) ...".
    Piu' avanti specificandosi che:
     "la quota in comproprieta' viene ceduta dalla sig.ra Ciliberti al
 sig. Foti quale  liquidazione  anticipata  una  tantum  a  titolo  di
 assegno alimentare".
   L'ufficio  del  registro di Trieste, ricevuto l'atto di separazione
 consensuale omologato  dal  tribunale  ha  liquidato  e  riscosso  le
 imposte principali di registro, ipotecaria, catastale, Invim e bollo,
 per un complessivo importo di L. 4.511.800.
   Peraltro,  in  data  8  giugno  1994,  il  sig.  Foti  e  la sig.ra
 Ciliberti,  denunciando  l'illegittimita'  dell'art.  19   legge   n.
 74/1987, hanno inoltrato istanza di rimborso per le indicate imposte;
 e,  a  seguito del silenzio dell'ufficio del registro protrattasi per
 oltre  novanta  giorni,  hanno  proposto  ricorso  per  ottenere   la
 restituzione  della  somma,  denunciando  il  contrasto  con la carta
 costituzionale della normativa fiscale in tema di separazione.
   In particolare i ricorrenti lamentano:
     "la palese violazione dei principi di  uguaglianza  relativamente
 alla  diversa  considerazione,  operata  dalla  legge  n. 74/1987, di
 vicende  oggettivamente  e  soggettivamente  identiche  (attribuzioni
 patrimoniali tra coniugi finalizzate alla divisione di beni in comune
 in dipendenza della cessazione degli obblighi di convivenza".
   All'udienza  del  30  gennaio 1998, all'esito della discussione, la
 commissione ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Ritiene la  commissione  che  e'  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata   l'eccezione   sollevata   dai  ricorrenti  relativa  alla
 violazione di principi costituzionali cui da' luogo l'art.  19  della
 legge  n.  74/1987  nella  parte  in  cui  non  accorda,  anche  alle
 attribuzioni patrimoniali convenute in sede di separazione coniugale,
 l'esenzione "dall'imposta di bollo,  di  registro  e  da  ogni  altra
 tassa"  di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al
 procedimento di scioglimento del matrimonio  o  di  cessazione  degli
 effetti civili del matrimonio.
   La rilevanza della questione e' in re ipsa.
   L'atto  di  separazione  e  le  attribuzioni  patrimoniali  in esso
 contenute,  poiche'  l'art.  19  della  legge  n.  74/1987  contempla
 l'esecuzione  tributaria  soltanto per il procedimento "di divorzio",
 ha scontato:
     imposta di registro per L. 100.000;
     imposta ipotecaria per L. 1.056.000;
     imposta catastale per L. 264.000;
     Invim per L. 3.080.000;
     bollo per L. 10.000.
   Nel  caso  in  cui  l'atto  di "cessione" della quota dell'immobile
 fosse stato inserito in un "divorzio" congiunto, esso  sarebbe  stato
 esente  da ogni imposizione secondo la disciplina di cui all'art.  19
 della legge n. 74/1987.
   Conseguentemente, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
 dell'art.  19  della  legge  n.  74/1987,  nella  parte  in  cui  non
 comprende,  nell'esenzione dal tributi, anche le imposte di registro,
 ipotecarie, catastali, Invim e bollo per attibuzioni avvenute in sede
 di separazione, esplicherebbe, in materia rilevante, i propri effetti
 sulla vicenda in esame,  determinando  la  non  debenza  delle  somme
 liquidate  dall'ufficio  in dipendenza di un'attribuzione immobiliare
 conseguente a separazione.
   Per quanto riguarda  la  non  manifesta  infondatezza,  gia'  nella
 sentenza   n.   176/1992,   la   Corte  costituzionale  ha  affermato
 l'esistenza di profonde analogie e della complementarieta' funzionale
 tra il procedimento di separazione coniugale e  quello  di  divorzio;
 analogie   e   complementarieta'   che  a  giudizio  della  Consulta,
 imporrebbero una considerazione il piu' possibile unitaria delle  due
 procedure.
   Tale  parallelismo,  nella vigente legislazione, trova applicazione
 soltanto parziale;  e,  per  cio'  stesso,  determina  disparita'  di
 trattamento,  irrazionale  ed illogica, di situazioni, se non proprio
 identiche, assai simili.
   Infatti, se da un lato, con la legge n. 74/1987, e' stata sancita -
 nei limiti della compatibililta' - l'identita' del trattamento  sotto
 il  profilo  strettamente  procedurale  (art.  23) non altrettanto e'
 avvenuto quanto al regime  impositivo  applicabile  alla  separazione
 rispetto  a  quello  previsto  per  lo scioglimento e/o la cessazione
 degli effetti civili del matrimonio.
   Infatti, l'art. 19 della legge n. 74/1987  prevede  l'esenzione  da
 imposta  di  bollo,  di  registro  e  da  ogni altra tassa per i soli
 provvedimenti relativi a scioglimento del matrimonio o di  cessazione
 degli effetti civili del matrimonio.
   Nell'ipotesi   di   separazione,  in  difetto  di  ogni  previsione
 normativa:
     a) la lettera f) dell'art. 8  della  parte  prima  della  tabella
 allegata   al   d.P.R.   n.  131/1986  stabilisce  l'applicazione  di
 un'imposta di registro in misura fissa;
     b) l'art. 10 del d.lgs. n. 347/1990  e  l'art.  1  della  tabella
 allegata  prevedono la liquidazione di imposte ipotecarie e catastali
 in misura proporzionale;
     c) l'art. 15 del d.P.R. n.  643/1972  stabilisce  poi  un'imposta
 progressiva sull'incremento di valore dell'immobile;
     d) infine, l'art. 20 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972
 richiede  l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti relativi al
 procedimento di separazione.
   E'  quindi  evidente  il  diverso  deteriore  trattamento   fiscale
 riservato  alla  separazione rispetto al divorzio (che gode invece di
 esenzione da qualsiasi tributo).
   Il  favor  riconosciuto  esclusivamente  al  procedimento  divorzio
 dall'art.  19 della legge n. 74/1987, senza che, la  stessa  o  altra
 normativa  abbiano  esteso  gli stessi benefici anche al procedimento
 per separazione e' privo di valida giustificazione.
   La diversita' di trattamento impositivo e' illogica ed  irrazionale
 solo  se  si  tiene  conto  che, come si e' detto, i due procedimenti
 presentano  una  disciplina  se   non   uguale,   molto   simile.   E
 "l'uguaglianza"  di  cui si tratta non deve essere riferita solo alla
 ritualita' ma va ravvisata soprattutto nel contenuto sostanziale  del
 provvedimento:     in  entrambi  i  casi,  sia  di  divorzio  sia  di
 separazione nei quali sia previsto un conferimento dall'una all'altra
 delle parti, l'attribuzione patrimoniale e' tesa ad una  perequazione
 della  o  delle  situazioni economiche di uno o di entrambi i coniugi
 rispetto a quella precedentemente goduta.
   Di conseguenza favorire una  fattispecie  con  un'esenzione  totale
 (divorzio)  e  sottoporre  invece l'altra (separazione) a imposizione
 piena, appare, di tutta evidenza, lesivo del principio di uguaglianza
 di cui all'art. 3 della  Costituzione  senza  che  siano  ravvisabili
 cause  o  ragioni,  anche  remote, giustificative della differenza di
 trattamento.
   Sotto altro aspetto l'art. 19 della legge n. 74/1987 (per  l'omessa
 previsione   delle   agevolazioni  fiscali  anche  alla  separazione)
 contrasta altresi' con l'art. 31 della Costituzione, li'  dove  viene
 previsto  che  "la  Repubblica agevola con misure economiche ed altre
 provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei  compiti
 relativi
  ..".
   Orbene,  disporre agevolazioni per il divorzio (evento che segna la
 definitiva cessazione del  nucleo  familiare)  e  non  anche  per  la
 separazione  (situazione  transitoria  in  grado  di  consentire  una
 rimeditazione del conflitto coniugale ed una possibile ricostituzione
 del nucleo familiare) appare contraddizione insanabile del sistema.
   Tanto piu' che l'esigenza di tutela dei diritti della  famiglia  e'
 ancora piu' pregnante ed immediata nel giudizio di separazione ove la
 situazione  di  contrasto  tra  i coniugi e' comunque reversibile con
 riconciliazione.
   Se l'agevolazione e' stata predisposta  per  garantire  una  tutela
 economico-patrimoniale  alla  famiglia nel momento in cui si scioglie
 definitivamente, appare maggiormente doveroso  estendere  l'esenzione
 anche  al procedimento di separazione a seguito del quale il rapporto
 di coniugio si attenua ma non cessa del tutto.
   Tali  rilievi  inducono  a  ritenere  che  la  mancata   estensione
 dell'esezione   al  giudizio  di  separazione  "e'  probabilmente  da
 ascrivere ad una mera dimenticanza", cosi' come da osservazione della
 dottrina fatta testualmente propria dalla Corte costituzionale  nella
 decisione n.  176 del 1992.
   L'indicata  illegittimita'  dell'art. 19 va riferita all'imposta di
 bollo e di registro, ed anche alle  imposte  ipotecarie  e  catastali
 nonche'   all'Invim   che,   come   ha   gia'  ritenuto  dalla  Corte
 costituzionale nell'indicata  sentenza,  devono  essere  incluse  nel
 concetto di "ogni altra tassa" di cui allo stesso art. 19 della legge
 n.  74/1987.  Nella  norma in esame, infatti, il concetto di tassa e'
 utilizzato impropriamente poiche' e' destinato ad includere  nel  suo
 significato  ogni tributo direttamente connesso all'indicata sentenza
 di "divorzio".