LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1751/1994 depositato il 4 novembre 1994 - avverso s/rif su I. rimb - reg + invim contro D.R.E. Friuli-Venezia Giulia (Trieste) da: Ciliberti Maria Pia, residente a Trieste, in via Vegerio, 7; difeso da Cianciola dott.ssa Roberta residente a Trieste, in via Zanetti, 1; Foti Fabio, residente a Trieste, in via D. Rossetti, 68; difeso da Cianciola dott.ssa Roberta residente a Trieste, in via Zanetti, 1. Svolgimento del processo Premesso in fatto I coniugi Fabio Foti e Maria Ciliberti si sono consensualmente separati comparendo davanti al Presidente del tribunale di Trieste in data 9 maggio 1991. La separazione consensuale e' stata poi omologata dal tribunale di Trieste in data 21 maggio 1991. Con la separazione e' stato concordato: "la sig.ra Maria Ciliberti, tenuto conto della migliore situazione economica personale e dell'attuale stato di bisogno del marito, cede al sig. Fabio Foti, che ne acquista la proprieta' esclusiva, la quota di comproprieta' dell'appartamento di via Rossetti n. 68 sub p.t. 2451 di Chiadino Terr. ct. 1, costituita dall'alloggio al secondo piano con due poggioli della casa costruita sulla pcn 1113 in p.t. 2443 di Chiadino Terr. con cantina, il tutto marcato ''G'' in color carminio (GN 3953/62) ...". Piu' avanti specificandosi che: "la quota in comproprieta' viene ceduta dalla sig.ra Ciliberti al sig. Foti quale liquidazione anticipata una tantum a titolo di assegno alimentare". L'ufficio del registro di Trieste, ricevuto l'atto di separazione consensuale omologato dal tribunale ha liquidato e riscosso le imposte principali di registro, ipotecaria, catastale, Invim e bollo, per un complessivo importo di L. 4.511.800. Peraltro, in data 8 giugno 1994, il sig. Foti e la sig.ra Ciliberti, denunciando l'illegittimita' dell'art. 19 legge n. 74/1987, hanno inoltrato istanza di rimborso per le indicate imposte; e, a seguito del silenzio dell'ufficio del registro protrattasi per oltre novanta giorni, hanno proposto ricorso per ottenere la restituzione della somma, denunciando il contrasto con la carta costituzionale della normativa fiscale in tema di separazione. In particolare i ricorrenti lamentano: "la palese violazione dei principi di uguaglianza relativamente alla diversa considerazione, operata dalla legge n. 74/1987, di vicende oggettivamente e soggettivamente identiche (attribuzioni patrimoniali tra coniugi finalizzate alla divisione di beni in comune in dipendenza della cessazione degli obblighi di convivenza". All'udienza del 30 gennaio 1998, all'esito della discussione, la commissione ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritiene la commissione che e' rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione sollevata dai ricorrenti relativa alla violazione di principi costituzionali cui da' luogo l'art. 19 della legge n. 74/1987 nella parte in cui non accorda, anche alle attribuzioni patrimoniali convenute in sede di separazione coniugale, l'esenzione "dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa" di tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. La rilevanza della questione e' in re ipsa. L'atto di separazione e le attribuzioni patrimoniali in esso contenute, poiche' l'art. 19 della legge n. 74/1987 contempla l'esecuzione tributaria soltanto per il procedimento "di divorzio", ha scontato: imposta di registro per L. 100.000; imposta ipotecaria per L. 1.056.000; imposta catastale per L. 264.000; Invim per L. 3.080.000; bollo per L. 10.000. Nel caso in cui l'atto di "cessione" della quota dell'immobile fosse stato inserito in un "divorzio" congiunto, esso sarebbe stato esente da ogni imposizione secondo la disciplina di cui all'art. 19 della legge n. 74/1987. Conseguentemente, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge n. 74/1987, nella parte in cui non comprende, nell'esenzione dal tributi, anche le imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo per attibuzioni avvenute in sede di separazione, esplicherebbe, in materia rilevante, i propri effetti sulla vicenda in esame, determinando la non debenza delle somme liquidate dall'ufficio in dipendenza di un'attribuzione immobiliare conseguente a separazione. Per quanto riguarda la non manifesta infondatezza, gia' nella sentenza n. 176/1992, la Corte costituzionale ha affermato l'esistenza di profonde analogie e della complementarieta' funzionale tra il procedimento di separazione coniugale e quello di divorzio; analogie e complementarieta' che a giudizio della Consulta, imporrebbero una considerazione il piu' possibile unitaria delle due procedure. Tale parallelismo, nella vigente legislazione, trova applicazione soltanto parziale; e, per cio' stesso, determina disparita' di trattamento, irrazionale ed illogica, di situazioni, se non proprio identiche, assai simili. Infatti, se da un lato, con la legge n. 74/1987, e' stata sancita - nei limiti della compatibililta' - l'identita' del trattamento sotto il profilo strettamente procedurale (art. 23) non altrettanto e' avvenuto quanto al regime impositivo applicabile alla separazione rispetto a quello previsto per lo scioglimento e/o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, l'art. 19 della legge n. 74/1987 prevede l'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa per i soli provvedimenti relativi a scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nell'ipotesi di separazione, in difetto di ogni previsione normativa: a) la lettera f) dell'art. 8 della parte prima della tabella allegata al d.P.R. n. 131/1986 stabilisce l'applicazione di un'imposta di registro in misura fissa; b) l'art. 10 del d.lgs. n. 347/1990 e l'art. 1 della tabella allegata prevedono la liquidazione di imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale; c) l'art. 15 del d.P.R. n. 643/1972 stabilisce poi un'imposta progressiva sull'incremento di valore dell'immobile; d) infine, l'art. 20 della tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 richiede l'applicazione dell'imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento di separazione. E' quindi evidente il diverso deteriore trattamento fiscale riservato alla separazione rispetto al divorzio (che gode invece di esenzione da qualsiasi tributo). Il favor riconosciuto esclusivamente al procedimento divorzio dall'art. 19 della legge n. 74/1987, senza che, la stessa o altra normativa abbiano esteso gli stessi benefici anche al procedimento per separazione e' privo di valida giustificazione. La diversita' di trattamento impositivo e' illogica ed irrazionale solo se si tiene conto che, come si e' detto, i due procedimenti presentano una disciplina se non uguale, molto simile. E "l'uguaglianza" di cui si tratta non deve essere riferita solo alla ritualita' ma va ravvisata soprattutto nel contenuto sostanziale del provvedimento: in entrambi i casi, sia di divorzio sia di separazione nei quali sia previsto un conferimento dall'una all'altra delle parti, l'attribuzione patrimoniale e' tesa ad una perequazione della o delle situazioni economiche di uno o di entrambi i coniugi rispetto a quella precedentemente goduta. Di conseguenza favorire una fattispecie con un'esenzione totale (divorzio) e sottoporre invece l'altra (separazione) a imposizione piena, appare, di tutta evidenza, lesivo del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione senza che siano ravvisabili cause o ragioni, anche remote, giustificative della differenza di trattamento. Sotto altro aspetto l'art. 19 della legge n. 74/1987 (per l'omessa previsione delle agevolazioni fiscali anche alla separazione) contrasta altresi' con l'art. 31 della Costituzione, li' dove viene previsto che "la Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi ..". Orbene, disporre agevolazioni per il divorzio (evento che segna la definitiva cessazione del nucleo familiare) e non anche per la separazione (situazione transitoria in grado di consentire una rimeditazione del conflitto coniugale ed una possibile ricostituzione del nucleo familiare) appare contraddizione insanabile del sistema. Tanto piu' che l'esigenza di tutela dei diritti della famiglia e' ancora piu' pregnante ed immediata nel giudizio di separazione ove la situazione di contrasto tra i coniugi e' comunque reversibile con riconciliazione. Se l'agevolazione e' stata predisposta per garantire una tutela economico-patrimoniale alla famiglia nel momento in cui si scioglie definitivamente, appare maggiormente doveroso estendere l'esenzione anche al procedimento di separazione a seguito del quale il rapporto di coniugio si attenua ma non cessa del tutto. Tali rilievi inducono a ritenere che la mancata estensione dell'esezione al giudizio di separazione "e' probabilmente da ascrivere ad una mera dimenticanza", cosi' come da osservazione della dottrina fatta testualmente propria dalla Corte costituzionale nella decisione n. 176 del 1992. L'indicata illegittimita' dell'art. 19 va riferita all'imposta di bollo e di registro, ed anche alle imposte ipotecarie e catastali nonche' all'Invim che, come ha gia' ritenuto dalla Corte costituzionale nell'indicata sentenza, devono essere incluse nel concetto di "ogni altra tassa" di cui allo stesso art. 19 della legge n. 74/1987. Nella norma in esame, infatti, il concetto di tassa e' utilizzato impropriamente poiche' e' destinato ad includere nel suo significato ogni tributo direttamente connesso all'indicata sentenza di "divorzio".