ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge
 10 aprile 1981, n. 142  (modifiche  ad  alcune  norme  relative  alle
 convenzioni  tra  coniugi), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo
 1997 dal tribunale di Udine  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Todone Mario e Vorano Armida iscrita al n. 305 del registro ordinanze
 1997  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera  di  consiglo  del  25  marzo  1998  il  giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1.   -   Il  tribunale  di  Udine,  investito  della  richiesta  di
 autorizzazione al mutamento della convenzione matrimoniale  stipulata
 da  due  coniugi in data 14 settembre 1977, ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione.
   Il  giudice  a  quo  osserva  innanzitutto  che il provvedimento in
 questione deve ritenersi una vera e  propria  autorizzazione,  e  non
 soltanto  una  semplice  omologazione  delle decisioni concordate dai
 coniugi in relazione al regime  patrimoniale  della  famiglia.  Tanto
 premesso,  il  rimettente  nota  che  la  norma  impugnata, mentre ha
 eliminato per l'avvenire l'obbligo di autorizzazione del  giudice  al
 mutamento  delle  convenzioni matrimoniali, l'ha invece mantenuto per
 quelle stipulate prima dell'entrata in  vigore  della  norma  stessa;
 tale  diversita'  di trattamento, introdotta sulla base del solo dato
 temporale, si palesa del tutto irragionevole.
   In punto  di  rilevanza  il  Tribunale  precisa  che  il  requisito
 sussiste  perche'  nel  caso  specifico  si  tratta  di  richiesta di
 modifica di una convenzione stipulata nel 1977, e percio' soggetta ad
 autorizzazione    sulla    base    della    norma    sospettata    di
 incostituzionalita'.
   2.  -  Non  si  sono  costituite  parti  private,  ne'  ha prestato
 intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                         Considerato in diritto
   1. - Il Tribunale di Udine dubita  che  l'art.  2  della  legge  10
 aprile   1981,  n.  142,  stabilendo  il  mantenimento  della  previa
 autorizzazione del giudice per il mutamento  delle  sole  convenzioni
 matrimoniali  stipulate  prima  dell'entrata  in  vigore  della legge
 stessa, sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione,  in  quanto
 crea  un'irragionevole  diversita'  di  trattamento tra situazioni in
 tutto identiche, basata esclusivamente sull'elemento temporale  (data
 della stipulazione).
   2. - La questione non e' fondata.
   Questa  Corte ha in piu' occasioni ribadito che il legislatore, nel
 dettare norme transitorie, gode della  piu'  ampia  discrezionalita',
 con   l'unico   limite  costituito  dal  rispetto  del  principio  di
 ragionevolezza (cfr. sentenze n. 168 del 1985, n. 136 del 1991  e  n.
 378 del 1994).
   Nel  caso  specifico,  non  si tratta neppure della creazione di un
 vero e proprio regime transitorio - la cui caratteristica  e'  quella
 di  cessare  ad  un  determinato  momento  -  quanto della scelta del
 legislatore di mantenere due regimi, tra  loro  differenziati,  sulla
 base  dell'elemento discriminante costituito dal fatto che i rapporti
 siano  stati  posti  in  essere   anteriormente   o   successivamente
 dall'entrata  in  vigore  della legge n. 142 del 1981. Mentre infatti
 l'obbligo  della  preventiva  autorizzazione  del  giudice  e'  stato
 eliminato per l'avvenire, il medesimo e' stato mantenuto soltanto per
 il  mutamento,  successivo al matrimonio, delle convenzioni stipulate
 prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
   3. -  Siffatta  scelta  compiuta  dal  legislatore  va  scrutinata,
 secondo  l'unico  parametro indicato nell'ordinanza di rimessione, in
 base al criterio della ragionevolezza, per verificare se esistano  le
 violazioni lamentate dal Tribunale di Udine.
   Ad  avviso  della  Corte,  pur essendo pacifico che il mantenimento
 della preventiva autorizzazione  per  la  modifica  delle  precedenti
 convenzioni   matrimoniali   non  ha  eliminato  del  tutto  i  dubbi
 interpretativi che si agitavano prima dell'entrata  in  vigore  della
 legge   n.  142  del  1981  (dubbi  che  emergono  anche  dai  lavori
 parlamentari), e' altrettanto sicuro che lo sdoppiamento  del  regime
 autorizzatorio  previsto  dalla  citata  legge  non  viola l'invocato
 parametro costituzionale.
   La norma impugnata non si limita a distinguere  le  due  situazioni
 sulla  base  del  semplice  elemento  diversificatore  costituito dal
 fluire del tempo, ma, seguendo il normale  criterio  secondo  cui  le
 modificazioni  legislative non intervengono che per l'avvenire, si fa
 carico di recepire  gradualmente  le  innovazioni  che  la  coscienza
 collettiva  e'  andata  maturando  nel  corso  degli  anni. Invero la
 necessita' dell'autorizzazione del  giudice  per  la  modifica  delle
 convenzioni  matrimoniali  trovava il proprio fondamento, culturale e
 sociale prima ancora che giuridico, in un determinato assetto che  la
 famiglia  italiana  ha mantenuto fino ad un certo momento storico. In
 questo contesto il provvedimento del giudice costituiva una  garanzia
 sia  per  la  base  economica  della  famiglia, sia per la tutela del
 coniuge piu' debole.
   La  permanenza   dell'autorizzazione   per   il   mutamento   delle
 convenzioni  anteriormente stipulate, quindi, si giustifica anche per
 il principio dell'affidamento riposto dalle parti  nella  tendenziale
 immutabilita'  del  regime convenzionale adottato, risolvendosi cosi'
 in un bilanciato e corretto punto di  equilibrio  nel  passaggio  dal
 vecchio  al  nuovo  regime,  rispettoso dei diritti acquisiti e della
 graduale evoluzione della coscienza sociale in materia.
   4. - Cosi' esclusa l'esistenza delle lamentate censure, la proposta
 questione dev'essere dichiarata non fondata.