ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  403  (recte:
 402),  comma  4,  del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del
 testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
 istruzione,  relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte
 in cui rinvia all'art. 2, numero  2,  ultimo  comma,  del  d.P.R.  10
 gennaio  1957,n.  3  (Testo  unico  delle disposizioni concernenti lo
 statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  6  giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del
 Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Calcabrina
 Olga contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta
 al n. 777 del registro ordinanze 1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  46, prima serie speciale, dell'anno
 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  aprile 1998 il giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
   Ritenuto che nel  corso  di  un  giudizio  per  l'annullamento  del
 provvedimento  di esclusione dal concorso magistrale bandito con D.M.
 20 dicembre 1994, il tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,
 sezione  di  Latina,  con  ordinanza  emessa  il  13  agosto 1997, ha
 sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3,  4,  34   e   97   della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 403
 (recte:  402),  comma  4,  del  d.lgs.  16  aprile   1994,   n.   297
 (Approvazione  del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
 in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
 grado)  nella  parte in cui rinvia all'art. 2, n. 2, ultimo comma del
 d.P.R.  10  gennaio  1957,  n.  3  (testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);
     che  le  norme  sono  sospettate  d'illegittimita' costituzionale
 nella parte in cui si richiama, per quanto concerne i concorsi per il
 reclutamento nelle scuole statali,  il  limite  di  eta'  minimo  del
 compimento  del  diciottesimo anno di eta', da possedere alla data di
 scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione  al
 concorso,  ordinariamente  prescritto  per  l'accesso  agli  impieghi
 civili dello Stato;
     che, a parere del giudice a quo, le norme impugnate si pongono in
 contrasto con l'art. 3 e 97 della Costituzione in  quanto  del  tutto
 irrazionalmente,  senza  il  rispetto  del  canone  di  imparzialita'
 dell'amministrazione,  viene  richiesto  per  la  partecipazione   al
 concorso  lo  stesso requisito del raggiungimento della maggiore eta'
 riferito all'effettiva costituzione del rapporto di pubblico impiego,
 violando, altresi', oltre il diritto all'inserimento  nel  lavoro  di
 cui  all'art.  4 della Costituzione, il principio recato dall'art. 34
 della Costituzione dal momento  che  si  procrastina  l'ingresso  nel
 pubblico  impiego  a  colui il quale abbia conseguito, in conformita'
 all'ordinamento scolastico e nei  termini  di  legge,  il  titolo  di
 studio specifico;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,  che  ha
 concluso   per  l'infondatezza  della  questione  richiamandosi  alla
 sentenza n. 466 del 1997 di questa Corte ed alle  argomentazioni  ivi
 svolte  per  contrastare  le  pressoche' identiche prospettazioni del
 tribunale amministrativo della Sicilia.
   Considerato che questa Corte ha  gia'  dichiarato  non  fondate  le
 medesime questioni, osservando che rientra nella discrezionalita' del
 legislatore  stabilire i requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi
 e  che,  al  fine  di  coniugare   uniformita'   di   trattamento   e
 semplificazione nella verifica, non e' irragionevole la previsione di
 un  riferimento  temporale  uniforme  per  la  data  di  possesso dei
 requisiti per l'accesso a pubblico concorso;
     che  va  del  pari  esclusa  la  violazione  dell'art.  34  della
 Costituzione   in  considerazione  della  estraneita'  della  materia
 rispetto ai requisiti di eta' per l'accesso ai concorsi pubblici,  in
 quanto  in possesso del titolo di studio richiesto non esclude che il
 legislatore possa prescrivere altri "requisiti stabiliti dalla legge"
 (art. 51 della Costituzione);
     che non e' irragionevole che il legislatore per il  perseguimento
 del buon andamento dell'amministrazione e per le esigenze delle sfere
 di  responsabilita'  proprie  di  chi  esercita una funzione pubblica
 (art. 97, primo e secondo comma,  della  Costituzione)  pretenda  una
 "compiuta  maturita' in un settore delicato come l'insegnamento nella
 scuola pubblica";
     che il giudice  a  quo  non  propone  ulteriori  argomenti  nuovi
 rispetto  a  quelli  gia'  esaminati o comunque tali da indurre ad un
 diverso scrutinio di costituzionalita';
     che,  pertanto,  la  questione   va   dichiarata   manifestamente
 infondata;
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.