ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamento dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 14 maggio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sui ricorsi proposti da Luca Bisio ed altri contro Azienda sanitaria regionale USL n. 16 di Mondovi'-Ceva ed altra e da Giuseppe Zucca contro Azienda sanitaria regionale USL 8 di Chieri ed altra, iscritte ai nn. 618 e 619 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e di Giuseppe Zucca; Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti; Udito l'avv.to Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte. Ritenuto che, nel corso di un giudizio instaurato per l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del Piemonte USL n. 16 aveva richiesto ai medici veterinari da essa dipendenti di rendere informazioni sulla loro attivita' libero-professionale, il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza del 14 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale), in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione; che nel corso di un ulteriore giudizio instaurato per l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda sanitaria regionale del Piemonte USL n. 8 aveva intimato ad un medico veterinario da essa dipendente la chiusura del suo ambulatorio privato, il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, con ordinanza del 14 maggio 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della stessa legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione; che in entrambe le ordinanze di rimessione il Tar per il Piemonte deduce l'illegittimita' delle disposizioni impugnate in quanto esse, nel disciplinare la libera professione dei medici veterinari delle USL, dettano una regolamentazione cosi' restrittiva da impedirne sostanzialmente l'esercizio, ed appaiono quindi irragionevoli, contrastanti con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi della legislazione statale e con il diritto dei cittadini di esercitare in ogni parte del territorio nazionale la loro professione; che infatti, secondo i giudici a quibus, l'art. 2 della legge impugnata, prevedendo il divieto di svolgere la libera professione sugli "animali d'affezione" nel territorio dell'azienda sanitaria di pertinenza, "determina un grave affievolimento delle facolta' professionali del veterinario senza raccordarsi funzionalmente a specifiche esigenze della struttura sanitaria pubblica", in quanto il criterio territoriale, mentre non vale di per se' a prevenire situazioni di conflitto d'interessi, determina un indebito limite territoriale allo svolgimento della libera professione; che l'art. 3 della legge impugnata comporta, per i giudici rimettenti, un'irragionevole restrizione della libera professione, in quanto la consente sugli animali "da reddito" solo in carenza di veterinari libero-professionisti, e pone quindi una preclusione che difetta di un ponderato collegamento con le esigenze del servizio sanitario pubblico; che le menzionate disposizioni della legge regionale violano altresi', ad avviso del Tar per il Piemonte, l'art. 117 della Costituzione, in quanto si discostano dai principi fondamentali della legislazione statale stabiliti dall'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dall'art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), i quali riconoscono il diritto dei veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali allo svolgimento della libera attivita' professionale, nonche' dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), che ha ribadito la compatibilita' di detta attivita' con il rapporto unico d'impiego dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; che l'art. 4 della legge del Piemonte viola parimenti i suindicati principi costituzionali, poiche' estende la disciplina degli artt. 2 e 3 anche all'attivita' veterinaria sul "cavallo sportivo", mentre l'art. 1, comma 2 della legge e' costituzionalmente illegittimo in ragione della sua "connessione" con la disciplina degli artt. 2, 3 e 4 della legge; che si e' costituta in giudizio la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale, convenuta in entrambi i giudizi principali, chiedendo che la questione di costituzionalita' sia dichiarata inammissibile, per genericita' della sua formulazione, o irrilevante in considerazione del sopravvenuto decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997, il quale, a suo avviso, prevede per i medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale il medesimo regime di incompatibilita' stabilito dalla legislazione regionale; che la questione di legittimita', secondo la Regione, e' comunque infondata in relazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione, perche' dette norme non garantiscono un illimitato diritto alla libera professione da parte dei dipendenti pubblici; in relazione all'art. 120, in quanto la legge impugnata concorre all'attuazione dei valori costituzionali del buon andamento e del diritto alla salute; in relazione agli artt. 3 e 117, in quanto la disciplina e' volta ad impedire potenziali contrasti d'interesse nello svolgimento del rapporto di pubblico impiego, e si conforma quindi ai principi fondamentali della legislazione statale. Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni di legge e quindi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente; che, successivamente alla proposizione da parte del Tar per il Piemonte dei due giudizi incidentali di costituzionalita', il Governo ha emanato il decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionali della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale), convertito con legge 7 agosto 1997, n. 272, il quale, all'art. 1, attribuisce al Ministro della sanita' la disciplina di taluni profili della libera professione del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e che il Ministro della sanita', con decreto 11 giugno 1997 (Fissazione dei termini per l'attivazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria), ha dettato alcune disposizioni relative alla libera professione intramuraria del personale anche veterinario, appartenente alla dirigenza del ruolo sanitario, nonche' ha emesso, in data 31 luglio 1997, un decreto in tema di "Attivita' libero professionale e incompatibilita' del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.", ed un decreto in pari data recante "Linee guida dell'organizzazione dell'attivita' libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale", che contengono ulteriori disposizioni in materia; che il Governo, in data posteriore alle ordinanze di rimessione, ha altresi' emanato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), il quale prevede, all'art. 124, comma 1, lettera a), che siano conservate allo Stato le funzioni amministrative relative alla "disciplina delle attivita' libero-professionali e delle relative incompatibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", norme, queste ultime, concernenti il rapporto unico d'impiego con il Servizio sanitario nazionale; che i predetti atti sono sopravvenuti alle ordinanze di rimessione ed appaiono suscettibili di incidere sul quadro legislativo di riferimento, ed in particolare sulle disposizioni che disciplinano il concorso delle diverse fonti sulla materia, cosicche' si impone un nuovo esame della rilevanza delle questioni di costituzionalita' nei giudizi a quibus.