ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1, secondo
 comma, 2, 3 e 4 della legge della Regione Piemonte   3 gennaio  1997,
 n.  4 (Regolamento dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale
 dei medici veterinari dipendenti dal Servizio  Sanitario  Nazionale),
 promossi  con  n.  2 ordinanze emesse il 14 maggio 1997 dal Tribunale
 amministrativo regionale del Piemonte sui ricorsi  proposti  da  Luca
 Bisio  ed  altri  contro  Azienda  sanitaria  regionale  USL n. 16 di
 Mondovi'-Ceva ed altra e da Giuseppe Zucca contro  Azienda  sanitaria
 regionale  USL  8  di  Chieri ed altra, iscritte ai nn. 618 e 619 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di costituzione della Regione Piemonte e di Giuseppe
 Zucca;
   Udito  nell'udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore
 Piero Alberto Capotosti;
   Udito l'avv.to Gustavo Romanelli per la Regione Piemonte.
   Ritenuto  che,  nel   corso   di   un   giudizio   instaurato   per
 l'annullamento  dell'atto  con  cui l'Azienda sanitaria regionale del
 Piemonte USL n. 16 aveva  richiesto  ai  medici  veterinari  da  essa
 dipendenti    di    rendere   informazioni   sulla   loro   attivita'
 libero-professionale, il Tribunale amministrativo  regionale  per  il
 Piemonte, con ordinanza del 14 maggio 1997, ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt. 1, secondo comma, 2, 3 e 4
 della  legge  della  Regione  Piemonte   3   gennaio   1997,   n.   4
 (Regolamentazione  dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale
 dei medici veterinari dipendenti dal Servizio  Sanitario  Nazionale),
 in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;
     che   nel   corso   di   un  ulteriore  giudizio  instaurato  per
 l'annullamento dell'atto con cui l'Azienda  sanitaria  regionale  del
 Piemonte  USL  n.  8  aveva intimato ad un medico veterinario da essa
 dipendente la chiusura del  suo  ambulatorio  privato,  il  Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Piemonte, con ordinanza del 14 maggio
 1997, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 2 della stessa legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4,  in
 relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione;
     che in entrambe le ordinanze di rimessione il Tar per il Piemonte
 deduce  l'illegittimita' delle disposizioni impugnate in quanto esse,
 nel disciplinare la libera professione dei  medici  veterinari  delle
 USL,  dettano  una  regolamentazione  cosi'  restrittiva da impedirne
 sostanzialmente  l'esercizio,  ed  appaiono   quindi   irragionevoli,
 contrastanti  con il diritto costituzionale al lavoro, con i principi
 della  legislazione  statale  e  con  il  diritto  dei  cittadini  di
 esercitare   in   ogni   parte   del  territorio  nazionale  la  loro
 professione;
      che infatti, secondo i giudici a quibus, l'art.  2  della  legge
 impugnata,  prevedendo  il  divieto di svolgere la libera professione
 sugli "animali d'affezione" nel territorio dell'azienda sanitaria  di
 pertinenza,   "determina   un  grave  affievolimento  delle  facolta'
 professionali del  veterinario  senza  raccordarsi  funzionalmente  a
 specifiche    esigenze della struttura sanitaria pubblica", in quanto
 il criterio territoriale, mentre non vale  di  per  se'  a  prevenire
 situazioni  di  conflitto  d'interessi,  determina un indebito limite
 territoriale allo svolgimento della libera  professione;
     che l'art. 3  della  legge  impugnata  comporta,  per  i  giudici
 rimettenti, un'irragionevole restrizione della libera professione, in
 quanto  la  consente  sugli  animali  "da reddito" solo in carenza di
 veterinari libero-professionisti, e pone quindi una  preclusione  che
 difetta  di  un  ponderato  collegamento con le esigenze del servizio
 sanitario pubblico;
     che le menzionate disposizioni della    legge  regionale  violano
 altresi',  ad  avviso  del  Tar  per  il  Piemonte,  l'art. 117 della
 Costituzione, in quanto si discostano dai principi fondamentali della
 legislazione statale stabiliti dall'art. 47 della legge  23  dicembre
 1978,  n.  833  (Istituzione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale)  e
 dall'art. 36, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
 giuridico del personale  delle  unita'  sanitarie  locali),  i  quali
 riconoscono   il  diritto  dei  veterinari  dipendenti  dalle  unita'
 sanitarie   locali   allo   svolgimento   della   libera    attivita'
 professionale,  nonche' dall'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre
 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza  pubblica),  che  ha
 ribadito  la  compatibilita' di detta attivita' con il rapporto unico
 d'impiego dei medici dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;
     che  l'art.  4  della  legge  del  Piemonte  viola  parimenti   i
 suindicati  principi  costituzionali,  poiche'  estende la disciplina
 degli artt.   2 e 3  anche  all'attivita'  veterinaria  sul  "cavallo
 sportivo", mentre l'art. 1, comma 2 della legge e' costituzionalmente
 illegittimo  in  ragione  della  sua  "connessione" con la disciplina
 degli artt. 2, 3 e 4 della legge;
     che si e' costituta in giudizio la Regione Piemonte,  in  persona
 del  Presidente  della  Giunta  regionale,  convenuta  in  entrambi i
 giudizi principali, chiedendo che la questione  di  costituzionalita'
 sia dichiarata inammissibile, per genericita' della sua formulazione,
 o irrilevante in considerazione del sopravvenuto decreto del Ministro
 della  sanita'  31 luglio 1997, il quale, a suo avviso, prevede per i
 medici veterinari dipendenti  del  Servizio  sanitario  nazionale  il
 medesimo  regime  di  incompatibilita'  stabilito  dalla legislazione
 regionale;
     che la questione di legittimita', secondo la Regione, e' comunque
 infondata in relazione agli  articoli  4  e  35  della  Costituzione,
 perche'  dette  norme  non  garantiscono  un  illimitato diritto alla
 libera professione da parte dei  dipendenti  pubblici;  in  relazione
 all'art.  120,  in  quanto la legge impugnata concorre all'attuazione
 dei valori costituzionali del  buon  andamento  e  del  diritto  alla
 salute;  in relazione agli artt.  3 e 117, in quanto la disciplina e'
 volta ad impedire potenziali contrasti d'interesse nello  svolgimento
 del  rapporto  di  pubblico impiego, e si conforma quindi ai principi
 fondamentali della legislazione statale.
   Considerato che i giudizi hanno ad oggetto le medesime disposizioni
 di legge e quindi vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
     che, successivamente alla proposizione da parte del  Tar  per  il
 Piemonte dei due giudizi incidentali di costituzionalita', il Governo
 ha  emanato  il  decreto-legge  20  giugno 1997, n. 175 (Disposizioni
 urgenti in materia di attivita' libero-professionali della  dirigenza
 sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale), convertito con legge
  7 agosto 1997, n. 272, il quale, all'art. 1, attribuisce al Ministro
 della   sanita'   la   disciplina  di  taluni  profili  della  libera
 professione del personale medico e delle altre professionalita' della
 dirigenza sanitaria  del  Servizio  sanitario  nazionale,  e  che  il
 Ministro  della  sanita',  con decreto 11 giugno 1997 (Fissazione dei
 termini   per   l'attivazione   dell'attivita'   libero-professionale
 intramuraria),  ha  dettato  alcune disposizioni relative alla libera
 professione   intramuraria   del   personale    anche    veterinario,
 appartenente  alla  dirigenza del ruolo sanitario, nonche' ha emesso,
 in data 31 luglio 1997, un  decreto  in  tema  di  "Attivita'  libero
 professionale   e  incompatibilita'  del  personale  della  dirigenza
 sanitaria del S.S.N.", ed un decreto  in  pari  data  recante  "Linee
 guida    dell'organizzazione    dell'attivita'   libero-professionale
 intramuraria  della  dirigenza  sanitaria  del   Servizio   sanitario
 nazionale", che contengono ulteriori disposizioni in materia;
     che  il Governo, in data posteriore alle ordinanze di rimessione,
 ha altresi' emanato il decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
 (Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
 regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
 marzo  1997, n. 59), il quale prevede, all'art. 124, comma 1, lettera
 a), che  siano  conservate  allo  Stato  le  funzioni  amministrative
 relative  alla  "disciplina  delle  attivita'  libero-professionali e
 delle relative incompatibilita' ai sensi dell'art. 4, comma 7,  della
 legge  30 dicembre 1991, n. 412, e dell'art. 1, comma 14, della legge
 23 dicembre 1996, n.  662",  norme,  queste  ultime,  concernenti  il
 rapporto unico d'impiego con il Servizio sanitario nazionale;
     che   i   predetti  atti  sono  sopravvenuti  alle  ordinanze  di
 rimessione  ed  appaiono  suscettibili   di   incidere   sul   quadro
 legislativo  di riferimento, ed in particolare sulle disposizioni che
 disciplinano il concorso delle diverse fonti sulla materia, cosicche'
 si  impone  un  nuovo  esame  della  rilevanza  delle  questioni   di
 costituzionalita' nei giudizi a quibus.