ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
   Nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 373 del Codice
 della navigazione, promossi con n. 8 ordinanze emesse  il  18  aprile
 1997   dal   pretore   di  Trani,  sezione  distaccata  di  Molfetta,
 rispettivamente iscritte dal n. 778 al n. 785 del registro  ordinanze
 1997  e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e
 47, prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito nella camera di consiglio  del  20  maggio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Ritenuto  che,  con  otto  identiche  ordinanze, tutte emesse il 18
 aprile 1997, il pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta,  ha
 sollevato  - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  373  del  codice   della
 navigazione,  secondo  il  quale i diritti derivanti dal contratto di
 arruolamento si  prescrivono con il decorso di due anni dallo  sbarco
 nel  porto  di  arruolamento  successivamente  alla cessazione o alla
 risoluzione del contratto;
     che,  secondo  il  pretore,   tale   prescrizione   assicura   un
 trattamento  ingiustificatamente  piu'  favorevole rispetto al lavoro
 comune, in seguito all'ormai realizzatasi  parificazione  sostanziale
 sul  piano  delle garanzie tra il contratto di arruolamento (al quale
 la contrattazione collettiva garantisce ora un regime di continuita')
 e tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti da stabilita',  per  i
 quali  la  prescrizione  (quinquennale)  puo'  correre in costanza di
 rapporto, quando trovi applicazione la cosiddetta "tutela reale" (con
 il rimedio della reintegrazione del posto di lavoro ex art. 18  della
 legge 20 maggio 1970, n. 300);
     che,  quindi,  per il progressivo venir meno di molti elementi di
 specialita' del lavoro nautico, ad opera anche  della  giurisprudenza
 costituzionale,  sembra  al  giudice  a  quo non esservi piu' ragione
 alcuna per riconoscere ancora la  piu'  favorevole  decorrenza  della
 prescrizione  prevista  dalla denunciata norma al personale in regime
 di continuita' del rapporto di lavoro.
   Considerato che le ordinanze trattano la  medesima  questione,  con
 identici argomenti, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti
 e decisi con un unico provvedimento;
     che,  le  ordinanze stesse sono del tutto prive di motivazione in
 ordine alla rilevanza della questione di legittimita'  costituzionale
 nei giudizi a quibus;
     che  difetta  altresi'  l'indicazione,  ancorche' sommaria, degli
 elementi idonei a individuare  la  fattispecie  concreta  oggetto  di
 ciascuna   delle   controversie   sottoposte  all'esame  del  giudice
 rimettente;
     che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.
 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il  giudice
 e'  tenuto  ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione, la
 questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.