ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 373 del Codice della navigazione, promossi con n. 8 ordinanze emesse il 18 aprile 1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, rispettivamente iscritte dal n. 778 al n. 785 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Ritenuto che, con otto identiche ordinanze, tutte emesse il 18 aprile 1997, il pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 373 del codice della navigazione, secondo il quale i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto; che, secondo il pretore, tale prescrizione assicura un trattamento ingiustificatamente piu' favorevole rispetto al lavoro comune, in seguito all'ormai realizzatasi parificazione sostanziale sul piano delle garanzie tra il contratto di arruolamento (al quale la contrattazione collettiva garantisce ora un regime di continuita') e tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti da stabilita', per i quali la prescrizione (quinquennale) puo' correre in costanza di rapporto, quando trovi applicazione la cosiddetta "tutela reale" (con il rimedio della reintegrazione del posto di lavoro ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300); che, quindi, per il progressivo venir meno di molti elementi di specialita' del lavoro nautico, ad opera anche della giurisprudenza costituzionale, sembra al giudice a quo non esservi piu' ragione alcuna per riconoscere ancora la piu' favorevole decorrenza della prescrizione prevista dalla denunciata norma al personale in regime di continuita' del rapporto di lavoro. Considerato che le ordinanze trattano la medesima questione, con identici argomenti, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento; che, le ordinanze stesse sono del tutto prive di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimita' costituzionale nei giudizi a quibus; che difetta altresi' l'indicazione, ancorche' sommaria, degli elementi idonei a individuare la fattispecie concreta oggetto di ciascuna delle controversie sottoposte all'esame del giudice rimettente; che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice e' tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.