ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 2952, terzo
 comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il  3  giugno
 1997  dal  giudice  conciliatore  di  Napoli, nel procedimento civile
 vertente tra Cipolletta Maria Saveria e Caruso Barisiello Giovanna ed
 altra, iscritta al n. 897 del registro ordinanze  1997  e  pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  2  -   prima serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto che il giudice conciliatore di Napoli, sez.  vicaria,  nel
 corso  di  un  giudizio  promosso  "per  il  risarcimento  danni", ha
 sollevato, in riferimento agli  artt.  3  e  23  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2952, terzo comma,
 del  codice  civile,  nella  parte  in  cui prevede che il termine di
 prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per
 la responsabilita' civile decorre anche "dal giorno in cui  il  terzo
 ha  richiesto  il  risarcimento  all'assicurato"  e  non soltanto dal
 giorno in cui il terzo "ha promosso contro di questo  l'azione";
     che  a  sostegno della non manifesta infondatezza della questione
 il rimettente  afferma  soltanto  che  "se  l'assicurato  invia  alla
 propria assicurazione la richiesta del terzo e questi non da' seguito
 all'azione,  l'assicurato  stesso  e'  penalizzato  dall'aumento  del
 premio o, comunque, dalla mancata  riduzione  prevista  per  chi  non
 comunica alcun sinistro sia attivo che passivo. Di contro, l'istituto
 assicuratore  ne  trae  vantaggio,  perche'  non  esborsa alcunche' e
 guadagna   per   effetto   dell'aumentato   premio   della    polizza
 assicurativa.  In  tale  circostanza,  si  reputa piu' giusto inviare
 all'istituto assicuratore solo l'atto di  citazione,  notificato  nei
 due  anni  previsti, ai fini della prescrizione, come recita l'ultima
 parte del terzo comma dell'art. 2952,  cod.  civ.,  ''o  ha  promosso
 contro di questi  l'azione''";
     che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   dello   Stato,
 chiedendo  che  la  questione sia dichiarata inammissibile o comunque
 infondata.
   Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono indicati  gli
 elementi  della  concreta fattispecie all'esame del giudice a quo, la
 quale non puo' in alcun modo desumersi;
     che, inoltre, il rimettente ha omesso ogni motivazione in  ordine
 alla rilevanza della questione ai fini del decidere;
     che la motivazione appare carente anche in relazione ai parametri
 di riferimento, essendovi solo la mera indicazione dell'art. 23 della
 Costituzione,  senza  che  sia  specificata la ragione della presunta
 violazione di tale norma;
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.