ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 2,
 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro),   promosso   con
 ordinanza  emessa  il  17  marzo  1997  dal  Tribunale di Bologna nel
 procedimento disciplinare promosso nei confronti di Forestieri Cesare
 Alberto, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1997 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1997;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Fernanda Contri;
   Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico  di
 un  notaio che aveva omesso di presentare all'Ufficio del registro il
 repertorio  degli  atti,  relativamente  al  primo   e   al   secondo
 quadrimestre  dell'anno  1996, per il controllo previsto dall'art. 68
 del d.P.R.   26 aprile 1986, n.  131,  il  Tribunale  di  Bologna  ha
 sollevato, in
  riferimento   all'art.   25,   secondo  comma,  della  Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma  2,  del
 d.P.R.    26  aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
 disposizioni  concernenti  l'imposta  di  registro),  il  quale,  nel
 disporre   che   il   pubblico  ufficiale,  per  l'omessa  o  tardiva
 presentazione del repertorio a norma del comma  1  dell'art.  68  del
 medesimo  d.P.R., e' punito con la pena pecuniaria indicata nel comma
 1 e quando il ritardo superi i  trenta  giorni  puo'  essere  sospeso
 dall'esercizio  delle  funzioni,  non  indica ne' nel minimo, ne' nel
 massimo, la durata della sospensione;
     che, ad avviso del giudice rimettente, la  inibizione  temporanea
 dall'esercizio  professionale, comminata dalla censurata norma per la
 violazione di un  obbligo  imposto  dalla  legge  fiscale,  non  puo'
 ricondursi  ad alcuna delle infrazioni per le quali la legge notarile
 (legge 16 febbraio 1913, n. 89) prevede l'irrogazione della  sanzione
 della sospensione, in quanto queste sono tutte fattispecie tipiche;
     che  la  indeterminatezza  della  sanzione  violerebbe  quindi il
 principio di legalita' sancito dall'art.  25,  secondo  comma,  della
 Costituzione,  il  quale impone, invece, una completa definizione sia
 dei precetti che delle sanzioni,  tanto  piu'  quando  queste  ultime
 siano idonee ad incidere su valori costituzionalmente tutelati, quali
 lo svolgimento dell'attivita' professionale liberamente scelta;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che  ha
 concluso  per  l'inammissibilita' o comunque per l'infondatezza della
 questione.
   Considerato che  successivamente  all'ordinanza  di  rimessione  e'
 entrato  in  vigore  il  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi  sugli
 affari,  sulla  produzione  e  sui  consumi, nonche' di altri tributi
 indiretti, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera  q),  della
 legge  23  dicembre  1996,  n.  662),  il  cui  art. 1, lettera e) ha
 sostituito l'art. 73 del d.P.R. n. 131 del 1986, disponendo al  comma
 3  che  se  la  presentazione  del  repertorio  avviene  con  ritardo
 superiore a  sessanta  giorni  ovvero  la  sua  regolarizzazione  non
 avviene  nel  termine  stabilito  dall'amministrazione  finanziaria i
 pubblici ufficiali possono  essere  sospesi  dalle  funzioni  per  un
 periodo non superiore a sei mesi;
     che   in   relazione   alla   indicata   modifica  legislativa  e
 all'applicabilita' della medesima al giudizio a  quo,  in  forza  dei
 nuovi  principi  introdotti  in  tema  di sanzioni amministrative dal
 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  (Disposizioni  generali
 in  materia  di  sanzioni  amministrative  per le violazioni di norme
 tributarie, a norma  dell'articolo  3,  comma  133,  della  legge  23
 dicembre  1996,  n.  662),  occorre  restituire gli atti al Tribunale
 rimettente, perche' valuti se, in conseguenza della nuova disciplina,
 la questione sollevata sia tuttora rilevante.