ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1753 del codice
 civile  promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di
 Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Stocco  Armando  ed  altro
 contro l'agenzia generale SAI di Vidale Giovanni Battista e Minicelli
 Giorgio  S.a.s.  ed  altro, iscritta al n. 508 del registro ordinanze
 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,
 prima serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  maggio 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza  emessa
 l'11  aprile  1997 ed iscritta al r.o. n. 508 del 1997 - nel corso di
 un giudizio civile promosso da due  subagenti  di  assicurazione  per
 ottenere  dal preponente il pagamento dell'indennita' sostitutiva del
 preavviso e dell'indennita' di cessazione del rapporto - ha sollevato
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  1753  del  codice
 civile,  per  contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte
 in cui consente alle norme collettive, agli usi  o  alle  pattuizioni
 individuali  di  derogare  all'art.  1751 codice civile a sfavore del
 subagente di assicurazione";
     che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata,  nello
 stabilire  che  le  norme  dettate  in  materia di agenzia dal codice
 civile si applicano anche agli agenti di  assicurazione,  "in  quanto
 non  siano  derogate  dalle norme corporative o dagli usi e in quanto
 siano compatibili con la natura dell'attivita' assicurativa", avrebbe
 invertito "l'ordine di precedenza stabilito dagli  artt.  1,  7  e  8
 delle   preleggi",   ponendo   in   posizione  subordinata  le  norme
 codicistiche e, conseguentemente, "declassando" l'art. 1751 cod. civ.
 da norma imperativa a dispositiva, tanto da consentirne la deroga  da
 parte   di   disposizioni   collettive,   di  usi  e  di  pattuizioni
 individuali;
     che, secondo il giudice a quo,  essendo  l'art.  1753  cod.  civ.
 direttamente  applicabile  al  rapporto  di subagenzia assicurativa e
 venendo in rilievo anche per tale rapporto "la ratio  sottostante  al
 riconoscimento  legislativo  di  un'indennita'  di  scioglimento  del
 contratto", ne deriverebbe, proprio in virtu'  dei  rilevati  effetti
 discriminatori  della  disposizione  denunciata,  una  ingiustificata
 disparita' di trattamento del subagente di assicurazione rispetto  ad
 ogni altro agente o subagente;
     che,  a  suo  avviso,  tale  disparita' di trattamento sarebbe da
 "ritenersi giustificata" nei confronti dell'agente di  assicurazione,
 "figura  che  presenta  peculiarita'  che  la differenziano da quella
 degli agenti operanti in diversi settori", mentre,  "non  altrettanto
 puo' invece dirsi per i subagenti assicurativi".
   Considerato  che  il  giudice  a  quo nell'assumere, da un lato, la
 applicabilita' del denunciato art. 1753 cod. civ. anche ai  subagenti
 di assicurazione nega, poi, contraddittoriamente, la sussistenza, per
 questi   ultimi,   di   quella  eadem  ratio  che  dovrebbe,  invece,
 sorreggerne l'affermata applicabilita';
     che, in questi termini, quella prospettata dal giudice a  quo  si
 pone,  in  realta',  come mera questione interpretativa, da risolvere
 sulla base dei canoni ermeneutici generali,  e  che,  quindi,  rimane
 estranea  al  sindacato  affidato  alla Corte, alla quale non spetta,
 infatti, valutare l'incertezza  in  ordine  all'applicabilita'  delle
 norme, bensi'  eliminare le norme eventualmente viziate;
     che,  quindi,  la  questione  di  costituzionalita' sollevata dal
 pretore di Bassano del Grappa e' manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.