ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1753 del codice civile promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Stocco Armando ed altro contro l'agenzia generale SAI di Vidale Giovanni Battista e Minicelli Giorgio S.a.s. ed altro, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 ed iscritta al r.o. n. 508 del 1997 - nel corso di un giudizio civile promosso da due subagenti di assicurazione per ottenere dal preponente il pagamento dell'indennita' sostitutiva del preavviso e dell'indennita' di cessazione del rapporto - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1753 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattuizioni individuali di derogare all'art. 1751 codice civile a sfavore del subagente di assicurazione"; che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nello stabilire che le norme dettate in materia di agenzia dal codice civile si applicano anche agli agenti di assicurazione, "in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attivita' assicurativa", avrebbe invertito "l'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 1, 7 e 8 delle preleggi", ponendo in posizione subordinata le norme codicistiche e, conseguentemente, "declassando" l'art. 1751 cod. civ. da norma imperativa a dispositiva, tanto da consentirne la deroga da parte di disposizioni collettive, di usi e di pattuizioni individuali; che, secondo il giudice a quo, essendo l'art. 1753 cod. civ. direttamente applicabile al rapporto di subagenzia assicurativa e venendo in rilievo anche per tale rapporto "la ratio sottostante al riconoscimento legislativo di un'indennita' di scioglimento del contratto", ne deriverebbe, proprio in virtu' dei rilevati effetti discriminatori della disposizione denunciata, una ingiustificata disparita' di trattamento del subagente di assicurazione rispetto ad ogni altro agente o subagente; che, a suo avviso, tale disparita' di trattamento sarebbe da "ritenersi giustificata" nei confronti dell'agente di assicurazione, "figura che presenta peculiarita' che la differenziano da quella degli agenti operanti in diversi settori", mentre, "non altrettanto puo' invece dirsi per i subagenti assicurativi". Considerato che il giudice a quo nell'assumere, da un lato, la applicabilita' del denunciato art. 1753 cod. civ. anche ai subagenti di assicurazione nega, poi, contraddittoriamente, la sussistenza, per questi ultimi, di quella eadem ratio che dovrebbe, invece, sorreggerne l'affermata applicabilita'; che, in questi termini, quella prospettata dal giudice a quo si pone, in realta', come mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali, e che, quindi, rimane estranea al sindacato affidato alla Corte, alla quale non spetta, infatti, valutare l'incertezza in ordine all'applicabilita' delle norme, bensi' eliminare le norme eventualmente viziate; che, quindi, la questione di costituzionalita' sollevata dal pretore di Bassano del Grappa e' manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.