ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 22, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto nautico), in relazione all'art. 1231 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 25 giugno 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia nel procedimento penale a carico di Ditadi Alessandro, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti di Alessandro Ditadi, imputato del reato di cui all'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione da diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge 26 aprile 1986, n. 193 -, per aver condotto, il 2 settembre 1996, un'imbarcazione con motore fuoribordo da 50 cavalli senza essere in possesso della prescritta abilitazione, il pubblico ministero richiedeva al giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Venezia l'emissione di un decreto penale di condanna alla pena dell'ammenda di lire 600.000; che il g.i.p. considerava pacifica la materialita' della condotta ascritta ed indubbia l'applicazione al caso di specie della normativa invocata dal pubblico ministero, non risultando che la navigazione intrapresa dal Ditadi avesse scopi lucrativi; che lo stesso g.i.p., con ordinanza emessa il 25 giugno 1997, sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (che ha sostituito il predetto art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n. 50), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto esso stabilisce un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per l'ipotesi di conduzione, per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per conto terzi), di un'imbarcazione addetta alla navigazione interna senza il prescritto titolo professionale, punita - secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione - ai sensi dell'art. 1231 del codice della navigazione, con una ingiustificata disparita' di trattamento fra due situazioni, di cui in realta' sarebbe eventualmente la seconda a dover essere piu' gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacche' nel primo caso si tratta di navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione professionale; che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si e' costituita la parte privata, ne' e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, il raffronto tra due fattispecie al fine di valutare la ragionevolezza del loro trattamento differenziato e' ammissibile soltanto se esse siano identiche o, quanto meno, pienamente omogenee (v., per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996, n. 237 del 1995, n. 139 del 1984); che, inoltre, la configurazione delle fattispecie criminose appartiene "alla politica legislativa e, pertanto, all'incensurabile discrezionalita' del legislatore, con l'unico limite della manifesta irragionevolezza" (v., per tutte, le sentenze n. 84 del 1997, n. 313 del 1995, n. 341 del 1994, n. 333 del 1991); che le due fattispecie indicate dal giudice a quo relative entrambe alla conduzione di un'imbarcazione, non sono omogenee, essendo diversi: a) lo scopo dell'attivita', in un caso diportistico e nell'altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione - che puo' riflettersi anche su quella dell'imbarcazione -, in un caso non professionale e nell'altro professionale; c) il titolo la cui mancanza e' sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla guida (differenziata, in origine, a seconda delle caratteristiche del natante e, oggi, a seconda della specie di navigazione, e che di per se' non consente il trasporto di persone, per il quale e' necessario un apposito titolo professionale, ai sensi dell'art. 10 del d.-l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 647) e nell'altro in un titolo professionale (anch'esso diversificato in varie qualifiche e che, comunque, deve essere integrato da una speciale autorizzazione per consentire il trasporto di persone per conto terzi, in base all'art. 134 del codice della navigazione ed all'art. 58 del d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631); che, pertanto, non potendo il tertium comparationis indicato dal giudice a quo essere raffrontato in modo pertinente con la norma impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima, di per se', non risulta irragionevole. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.