ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22,  primo
 comma,  della legge 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni
 alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51, sul diporto
 nautico), in relazione all'art. 1231 del  codice  della  navigazione,
 promosso  con  ordinanza  emessa il 25 giugno 1997 dal giudice per le
 indagini preliminari presso la pretura di  Venezia  nel  procedimento
 penale a carico di Ditadi Alessandro, iscritta al n. 825 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  20 maggio 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei  confronti  di
 Alessandro  Ditadi,  imputato  del  reato  di  cui all'art. 39, primo
 comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme  sulla  navigazione
 da  diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge
 26 aprile 1986, n. 193 -, per aver condotto,  il  2  settembre  1996,
 un'imbarcazione  con  motore fuoribordo da 50 cavalli senza essere in
 possesso  della  prescritta  abilitazione,  il   pubblico   ministero
 richiedeva  al  giudice per le indagini preliminari presso la pretura
 di Venezia l'emissione di un decreto penale  di  condanna  alla  pena
 dell'ammenda di lire 600.000;
     che il g.i.p. considerava pacifica la materialita' della condotta
 ascritta ed indubbia l'applicazione al caso di specie della normativa
 invocata  dal  pubblico  ministero, non risultando che la navigazione
 intrapresa dal Ditadi avesse scopi lucrativi;
     che lo stesso g.i.p., con ordinanza emessa  il  25  giugno  1997,
 sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 della
 legge  26 aprile 1986, n. 193 (che ha sostituito il predetto art.  39
 della legge 11 febbraio 1971, n. 50),  in  riferimento  all'art.    3
 della   Costituzione,   in  quanto  esso  stabilisce  un  trattamento
 sanzionatorio deteriore rispetto a quello previsto per  l'ipotesi  di
 conduzione, per scopi lucrativi (al fine del trasporto di persone per
 conto  terzi),  di  un'imbarcazione  addetta alla navigazione interna
 senza  il  prescritto  titolo  professionale,  punita  -  secondo  il
 prevalente   orientamento  della  Corte  di  cassazione  -  ai  sensi
 dell'art. 1231 del codice della navigazione, con  una  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  fra  due  situazioni,  di cui in realta'
 sarebbe eventualmente la  seconda  a  dover  essere  piu'  gravemente
 sanzionata  rispetto alla prima, giacche' nel primo caso si tratta di
 navigazione   diportistica,   mentre   nel   secondo  di  navigazione
 professionale;
     che nel  giudizio  avanti  la  Corte  costituzionale  non  si  e'
 costituita  la  parte  privata,  ne' e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
   Considerato che, in base alla consolidata giurisprudenza di  questa
 Corte,  il  raffronto  tra  due  fattispecie  al  fine di valutare la
 ragionevolezza del  loro  trattamento  differenziato  e'  ammissibile
 soltanto  se esse siano identiche o, quanto meno, pienamente omogenee
 (v., per tutte, le sentenze n. 431 del 1997, n. 65 del 1996,  n.  237
 del 1995, n.  139 del 1984);
     che,  inoltre,  la  configurazione  delle  fattispecie  criminose
 appartiene "alla politica legislativa e, pertanto,  all'incensurabile
 discrezionalita'  del legislatore, con l'unico limite della manifesta
 irragionevolezza" (v., per tutte, le sentenze n. 84 del 1997, n.  313
 del 1995, n. 341 del 1994, n. 333 del 1991);
     che  le  due  fattispecie  indicate  dal  giudice  a quo relative
 entrambe alla  conduzione  di  un'imbarcazione,  non  sono  omogenee,
 essendo diversi:  a) lo scopo dell'attivita', in un caso diportistico
 e  nell'altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione - che puo'
 riflettersi anche su quella  dell'imbarcazione  -,  in  un  caso  non
 professionale  e  nell'altro  professionale;  c)  il  titolo  la  cui
 mancanza e' sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla
 guida (differenziata, in origine, a seconda delle caratteristiche del
 natante e, oggi, a seconda della specie di navigazione, e che di  per
 se'  non consente il trasporto di persone, per il quale e' necessario
 un apposito titolo professionale, ai sensi dell'art. 10 del d.-l.  21
 ottobre  1996, n.  535, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 647)
 e nell'altro in un titolo professionale (anch'esso  diversificato  in
 varie  qualifiche  e  che,  comunque,  deve  essere  integrato da una
 speciale autorizzazione per consentire il trasporto  di  persone  per
 conto  terzi,  in base all'art.   134 del codice della navigazione ed
 all'art. 58 del d.P.R. 28 giugno 1949, n. 631);
     che, pertanto, non potendo il tertium comparationis indicato  dal
 giudice  a  quo  essere  raffrontato  in modo pertinente con la norma
 impugnata, la disciplina sanzionatoria stabilita da quest'ultima,  di
 per se', non risulta irragionevole.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.