ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato promosso dal pretore di Milano nei  confronti  del
 Senato  della  Repubblica,  sorto a seguito della delibera del Senato
 della Repubblica del 7 maggio 1997 con la quale e'  stata  dichiarata
 l'insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  dal senatore Francesco
 Tabladini nei confronti di Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, con
 ricorso depositato il 13 febbraio 1998  ed  iscritto  al  n.  89  del
 registro ammissibilita' conflitti.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  20 maggio 1998 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti  del
 senatore  Francesco  Tabladini - imputato del reato di cui agli artt.
 110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per aver  apposto  su  alcuni
 edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della
 Repubblica  presso  il  Tribunale,  scritte  lesive  dell'onore e del
 prestigio di due magistrati - il pretore di Milano ha  proposto,  con
 ordinanza  emessa  il  1 dicembre 1997, conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio
 1997, con la quale il Senato della  Repubblica  ha  ritenuto  che  il
 fatto  oggetto  del procedimento penale concerne opinioni espresse da
 un membro del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue  funzioni,  con
 conseguente  insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68, primo comma,
 della Costituzione;
     che  il  pretore  ricorrente  sostiene  che  il  Senato   avrebbe
 esercitato  illegittimamente  il  proprio  potere,  in quanto i fatti
 specifici addebitati al senatore Tabladini non rientrano  nell'ambito
 di operativita' dell'art.  68, primo comma, della Costituzione.
   Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art.  37,
 terzo  e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
 e' chiamata a deliberare senza  contraddittorio  se  il  ricorso  sia
 ammissibile,  in  quanto  esista  la  materia  di un conflitto la cui
 risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata  ogni
 ulteriore decisione;
     che  il  pretore  di  Milano,  in ordine al giudizio del quale e'
 investito, e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto  organo
 competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere cui
 appartiene  nell'ambito  delle  funzioni  giurisdizionali   da   esso
 esercitate,  in conformita' del principio, ripetutamente affermato da
 questa  Corte,  secondo  il  quale  i singoli organi giurisdizionali,
 svolgendo le  loro  funzioni  in  posizione  di  piena  indipendenza,
 costituzionalmente  garantita,  sono  legittimati  a  essere parti in
 conflitti di attribuzione (in ultimo, v. ordinanze nn. 177 e  37  del
 1998);
     che,  del  pari,  il  Senato  della  Repubblica e' legittimato ad
 essere parte  del  presente  conflitto,  quale  organo  competente  a
 dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che rappresenta in
 ordine  all'applicabilita'   dell'art.   68,   primo   comma,   della
 Costituzione  (tra le tante, v. ordinanze nn. 469 e 325 del 1997; nn.
 6 e 339 del 1996);
     che, per quanto attiene al profilo oggettivo  del  conflitto,  il
 pretore   di  Milano  lamenta  la  lesione  della  propria  sfera  di
 attribuzioni    costituzionalmente    garantita,    in    conseguenza
 dell'esercizio,  ritenuto illegittimo, da parte del Senato del potere
 di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse  dai  propri
 membri  nell'esercizio delle loro funzioni (v. ordinanze nn. 469, 325
 e 132 del 1997).