ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal pretore di Milano nei confronti del Senato della Repubblica, sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 7 maggio 1997 con la quale e' stata dichiarata l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal senatore Francesco Tabladini nei confronti di Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, con ricorso depositato il 13 febbraio 1998 ed iscritto al n. 89 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky. Ritenuto che nel corso di un procedimento penale nei confronti del senatore Francesco Tabladini - imputato del reato di cui agli artt. 110, 112, numero 1, 81 e 341 cod. pen., per aver apposto su alcuni edifici del centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della Repubblica presso il Tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio di due magistrati - il pretore di Milano ha proposto, con ordinanza emessa il 1 dicembre 1997, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in ordine alla deliberazione, adottata il 7 maggio 1997, con la quale il Senato della Repubblica ha ritenuto che il fatto oggetto del procedimento penale concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; che il pretore ricorrente sostiene che il Senato avrebbe esercitato illegittimamente il proprio potere, in quanto i fatti specifici addebitati al senatore Tabladini non rientrano nell'ambito di operativita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione; che il pretore di Milano, in ordine al giudizio del quale e' investito, e' legittimato a sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso esercitate, in conformita' del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in conflitti di attribuzione (in ultimo, v. ordinanze nn. 177 e 37 del 1998); che, del pari, il Senato della Repubblica e' legittimato ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta in ordine all'applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (tra le tante, v. ordinanze nn. 469 e 325 del 1997; nn. 6 e 339 del 1996); che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il pretore di Milano lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza dell'esercizio, ritenuto illegittimo, da parte del Senato del potere di dichiarare l'insindacabilita' delle opinioni espresse dai propri membri nell'esercizio delle loro funzioni (v. ordinanze nn. 469, 325 e 132 del 1997).