ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1997 dal pretore di Salerno nel procedimento civile Manzo Alfonso contro Criscuolo Carlo ed altro iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto che nel corso di un procedimento di espropriazione presso terzi il pretore di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 545 e 615, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, secondo comma, e 24 (parametro non indicato in dispositivo) della Costituzione; che il giudice a quo ha osservato che nel procedimento sottoposto al suo giudizio il creditore ha proceduto al pignoramento della pensione erogata al debitore da parte dell'INPS e che, all'udienza di cui all'art. 547 cod. proc. civ., mentre il debitore e' rimasto assente, il terzo ha compiuto una dichiarazione favorevole, specificando che il trattamento goduto dal pensionato e' costituito da una pensione integrata al minimo; che secondo il rimettente la natura di questo credito verso l'INPS, retributivo e solidaristico insieme, dovrebbe escluderne la pignorabilita', ma tale impignorabilita', secondo costante orientamento giurisprudenziale, non potrebbe essere fatta valere d'ufficio, essendo subordinata all'iniziativa del debitore, da svolgere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 del codice di rito civile; che in casi come quello in esame, nei quali il debitore e' titolare di un credito finalizzato al soddisfacimento dei piu' elementari bisogni della vita, negare al giudice la possibilita' di rilevare d'ufficio il vincolo di impignorabilita' si tradurrebbe in una lesione dei parametri costituzionali sopra richiamati, perche' il mancato ricorso allo strumento processuale dell'opposizione all'esecuzione puo' dipendere da una serie di ragioni, ivi comprese l'ignoranza incolpevole della legge e l'impossibilita' di munirsi di un difensore, conseguenti alla particolare situazione personale dei pensionati che godono di un trattamento integrato al minimo; che l'ordinamento, del resto, conosce altri casi di rilevabilita' d'ufficio dell'impignorabilita', come quello di cui all'art. 113 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo alle somme destinate agli enti pubblici territoriali per il soddisfacimento dei bisogni relativi a servizi locali indipensabili; che le norme impugnate, pertanto, violerebbero il principio di uguaglianza ed il diritto di difesa del cittadino; che nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti private, ne' ha prestato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato che il giudice a quo ritiene che per le pensioni integrate al minimo debba sussistere il principio dell'assoluta impignorabilita', ma lamenta che quest'ultima non possa essere rilevata d'ufficio, in modo da evitare di attendere l'iniziativa del debitore, che in concreto potrebbe anche mancare; che il pretore di Salerno si limita a fondare la suddetta censura su quello che - a suo dire - e' il "costante orientamento della Corte di cassazione", senza soffermarsi sul punto e senza esplorare diverse possibili opzioni interpretative, tali da rendere le norme impugnate esenti dai lamentati vizi di incostituzionalita'; che, in realta', non si riscontra un consolidato diritto vivente nel senso indicato dal rimettente, ne' vi sono sentenze di questa Corte sullo specifico argomento; che, inoltre, non viene tenuta in adeguata considerazione la giurisprudenza costituzionale in tema di regime valevole per la pignorabilita' delle pensioni (specialmente la sentenza n. 231 del 1989), regime che e' da ritenersi espressione della facolta' del legislatore - non preclusa dall'art. 24 della Costituzione - di subordinare, in alcuni casi, l'esercizio del diritto di credito del privato alla tutela di interessi generali (cfr. la sentenza n. 55 del 1991); che, in ogni caso, il pretore di Salerno sollecita questa Corte ad emettere una sentenza di contenuto additivo in una materia riservata alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' modellare liberamente gli istituti processuali col solo limite costituito dal principio di ragionevolezza (cfr. le sentenze n. 31 del 1998, n. 451 del 1997, n. 295 del 1995); che la prospettata questione, quindi, deve ritenersi manifestamente inammissibile, non solo in quanto l'ordinanza non appare sorretta da adeguata motivazione e presenta decisive carenze, ma per la prevalente ragione che la pronuncia richiesta andrebbe a valicare i limiti dei poteri attribuiti a questa Corte, venendo ad interferire nell'ambito delle scelte riservate al legislatore. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.