ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), promossi con ordinanze emesse il 9 luglio ed il 18 giugno 1997 (n. 3 ordinanze) dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania, rispettivamente iscritte ai nn. 718, 746, 747 e 748 del registro ordinanze 1997 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 43 e 44, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice relatore Massimo Vari. Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto - emesse, la prima (r.o. n. 718 del 1997) il 9 luglio 1997, nel corso di un giudizio proposto dalla S.r.l. Graniti Sassomare, e le altre tre (r.o. nn. 746, 747 e 748 del 1997) il 18 giugno 1997, nel corso di analoghi giudizi proposti, rispettivamente, dalla Rolandi S.r.l., dalla S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro e C. e da Marani Leonardo contro l'Ufficio imposte dirette di Domodossola, per la mancata ammissione alla procedura di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (c.d. concordato di massa) - la Commissione tributaria provinciale di Verbania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, nella parte in cui non consente la definizione della rettifica della dichiarazione, ai fini delle imposte sul reddito e della imposta sul valore aggiunto, quando, sulla base degli elementi, dati e notizie a conoscenza dell'ufficio, e' configurabile l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria per i reati di cui agli artt. da 1 a 4 del d.-l. n. 429 del 1982 ovvero quando, per i medesimi reati, risulta essere stato presentato rapporto dalla Guardia di finanza oppure risulta avviata l'azione penale; che il rimettente - nel rilevare che le menzionate disposizioni non prevedono che l'ufficio medesimo debba riformulare la proposta di accertamento qualora risulti archiviato o altrimenti definito con sentenza di proscioglimento o di assoluzione il procedimento penale - reputa le medesime in contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo comma, della Costituzione; che, in tutti i giudizi, si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato che l'identita' delle questioni consente che i relativi giudizi siano trattati e decisi congiuntamente; che, successivamente alle ordinanze di rimessione, e' entrato in vigore il decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 luglio 1997) che, nello stabilire una nuova disciplina in materia di accertamento con adesione del contribuente, ha disposto, all'art. 17, comma 1, lettera b) l'abrogazione del censurato art. 2-bis del citato d.-l. n. 564 del 1994; che, a seguito di tale sopravvenuta disciplina legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente, perche' valuti se, nonostante il mutato quadro normativo, la questione sia da ritenere tuttora rilevante.