ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale del combinato disposto
 degli artt. 2-bis, comma 2, e 3 del d.-l. 30 settembre 1994,  n.  564
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale), promossi con ordinanze
 emesse il 9 luglio ed il  18  giugno  1997  (n.  3  ordinanze)  dalla
 Commissione   tributaria  provinciale  di  Verbania,  rispettivamente
 iscritte ai nn.  718, 746, 747 e 748 del registro  ordinanze  1997  e
 pubblicate  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 43 e 44,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  1  luglio 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che con quattro ordinanze di analogo contenuto  -  emesse,
 la  prima  (r.o.  n.  718 del 1997) il 9 luglio 1997, nel corso di un
 giudizio proposto dalla S.r.l. Graniti  Sassomare,  e  le  altre  tre
 (r.o.  nn.  746,  747 e 748 del 1997) il 18 giugno 1997, nel corso di
 analoghi giudizi proposti,  rispettivamente,  dalla  Rolandi  S.r.l.,
 dalla  S.a.s. C.E.V.O. di Bionda Alessandro e C. e da Marani Leonardo
 contro l'Ufficio imposte  dirette  di  Domodossola,  per  la  mancata
 ammissione   alla   procedura   di   accertamento  con  adesione  del
 contribuente per anni pregressi  (c.d.  concordato  di  massa)  -  la
 Commissione tributaria provinciale di Verbania ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  del  combinato disposto degli artt.
 2-bis,  comma  2,  e  3  del  d.-l.    30  settembre  1994,  n.   564
 (Disposizioni   urgenti   in   materia   fiscale),   convertito,  con
 modificazioni, nella legge 30 novembre 1994, n. 656, nella  parte  in
 cui  non consente la definizione della rettifica della dichiarazione,
 ai fini  delle  imposte  sul  reddito  e  della  imposta  sul  valore
 aggiunto,  quando,  sulla  base  degli  elementi,  dati  e  notizie a
 conoscenza dell'ufficio, e' configurabile l'obbligo di denuncia  alla
 Autorita'  giudiziaria  per  i  reati  di cui agli artt. da 1 a 4 del
 d.-l. n. 429 del 1982 ovvero quando, per i  medesimi  reati,  risulta
 essere  stato  presentato  rapporto  dalla  Guardia di finanza oppure
 risulta avviata l'azione penale;
     che il rimettente - nel rilevare che le  menzionate  disposizioni
 non prevedono che l'ufficio medesimo debba riformulare la proposta di
 accertamento  qualora  risulti  archiviato  o altrimenti definito con
 sentenza di proscioglimento o di assoluzione il procedimento penale -
 reputa le medesime in contrasto con gli artt. 3 e 27, secondo  comma,
 della Costituzione;
     che,  in  tutti  i  giudizi,  si  e' costituito il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
 fondata.
   Considerato che l'identita' delle questioni consente che i relativi
 giudizi siano trattati e decisi congiuntamente;
     che,  successivamente alle ordinanze di rimessione, e' entrato in
 vigore il decreto legislativo 19  giugno  1997,  n.  218  (pubblicato
 nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17 luglio 1997)
 che, nello stabilire una nuova disciplina in materia di  accertamento
 con  adesione  del  contribuente,  ha disposto, all'art. 17, comma 1,
 lettera b) l'abrogazione del censurato art. 2-bis  del  citato  d.-l.
 n. 564 del 1994;
     che,  a  seguito di tale sopravvenuta disciplina legislativa, gli
 atti vanno restituiti  al  giudice  rimettente,  perche'  valuti  se,
 nonostante  il  mutato quadro normativo, la questione sia da ritenere
 tuttora rilevante.