ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal Pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, nel procedimento civile vertente tra Borrelli Giancarlo e Prefettura di Salerno, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di costituzione di Borrelli Giancarlo, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi l'avv. Franco Miglino per Borrelli Giancarlo e l'avv. dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza prefettizia di sospensione della patente di guida, il pretore di Salerno, sezione distaccata di Eboli, ha sollevato, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, commi 1 e 2, e 97, comma 1, della Costituzione, dell'art. 218, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992), nella parte in cui prevede l'immediato ritiro della patente di guida da parte dell'organo accertatore. Osserva il giudice a quo come il provvedimento sanzionatorio della sanzione accessoria della patente di guida, di cui ai primi due commi dell'art. 218 del codice stradale presenti la singolarita' di venir emanato successivamente alla sua materiale esecuzione, in quanto la patente e' ritirata sulla scorta del mero accertamento del verbalizzante senza la possibilita' di immediate contestazioni circa la sua attendibilita'. Infatti l'organo accertatore invia la patente entro cinque giorni al Prefetto il quale provvede entro quindici giorni. Secondo il rimettente, la sospensione da parte del prefetto costituirebbe attivita' automatica, risultando la sanzione "atto dovuto", svincolato da qualsiasi valutazione discrezionale e assunto inaudita altera parte, senza che il contravventore possa far valere le proprie ragioni prima dell'esecuzione del provvedimento. Anzi, la mancata partecipazione del trasgressore al procedimento verrebbe a porsi in contrasto con i principi di cui alla legge n. 241 del 1990 e, per questa via, anche con la garanzia di imparzialita' ed il precetto di buon andamento espressi dall'art. 97 della Costituzione. Il pretore richiama quindi un'altra ipotesi di sanzione accessoria prevista dal codice stradale: il ripristino dello stato dei luoghi ex art. 211, ove, a seguito della contestazione, l'interessato puo' esporre le proprie ragioni prima dell'esecuzione del provvedimento; ed osserva come l'eliminazione di un piccolo manufatto assuma un'entita' assai meno grave della sospensione in argomento: la rimozione dell'opera abusiva avverrebbe qui nel rispetto della regola generale accessorium sequitur principale. Viceversa la sospensione della patente viene eseguita ed irrogata a prescindere dall'esito del procedimento, alla fine del quale e' emanata la sanzione pecuniaria relativa alla violazione principale. Soltanto avverso quest'ultima - a parere del rimettente - sarebbe previsto il ricorso ex art. 203 cod. str., mentre la sanzione accessoria segue il diverso iter dell'immediata esecuzione e successiva irrogazione entro termini inferiori a quelli nei quali il preteso trasgressore puo' inoltrare ricorso avverso la sanzione principale. Potrebbe altresi' verificarsi il caso in cui il prefetto decide archiviare gli atti, con la paradossale conseguenza che la sospensione della patente, precedentemente intervenuta, risulterebbe gia' scontata. Tale scissione tra il procedimento applicativo della sanzione accessoria e quello della sanzione principale risulterebbe lesiva del diritto di difesa e non giustificata dalla peculiarita' della sanzione. Inoltre l'art. 218 dello stesso codice porrebbe, a parere del giudice a quo un principio generale nel senso dell'indeclinabilita' della previa contestazione per l'irrogazione della sospensione della patente. Contestazione che, ove non possa effettuarsi immediatamente, sarebbe surrogabile dalla notifica del verbale di accertamento ex art. 14 della legge 689 del 1991. In via generale le sanzioni amministrative accessorie previste dalla sez. II del titolo IV del capo I del codice stradale - aggiunge il rimettente - sono comminabili da parte del prefetto in uno con la irrogazione della sanzione pecuniaria avverso l'ordinanza-ingiunzione, solo all'esito dell'eventuale ricorso presentato dall'interessato in via amministrativa avverso il verbale di accertamento per violazione (pur essendo previste misure cautelari, come il sequestro del veicolo, di competenza dell'autorita' di polizia). Invece la sospensione della patente (suscettibile di creare gravissimo danno a soggetti che necessitano dell'autoveicolo per la loro attivita' lavorativa) si connota per l'adozione del provvedimento da parte del prefetto entro un brevissimo termine, inferiore a quello entro il quale il trasgressore puo' inoltrare ricorso. Il procedimento finirebbe cosi' per vanificare la difesa in sede giudiziale, impedendo che l'annullamento della sanzione spieghi i suoi effetti pratici, anche in ragione della brevita' della durata della sospensione della patente (che risulterebbe gia', almeno parzialmente, scontata anche nell'ipotesi di sospensione della esecutivita' della sanzione stessa da parte del giudice). Il pregiudizio cosi' prospettato del diritto di difesa, conseguente alla descritta inadeguatezza del processo in sede giurisdizionale ad apprestare appropriata tutela, risulterebbe accentuato dal fatto che la tardiva misura di annullamento non potrebbe costituire il presupposto di un'azione risarcitoria (in ogni caso non tutti i pregiudizi derivanti dalla sospensione della patente sarebbero traducibili in equivalente pecuniario, risolvendosi essa in una lesione del diritto di circolare liberamente). L'autonomia del procedimento irrogativo della sanzione pecuniaria principale comporterebbe poi un ulteriore elemento d'irrazionalita', che concreterebbe un altro motivo di contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti il provvedimento prefettizio che commina tale sanzione contiene elementi valutativi diversi da quelli posti a base dell'immediata sospensione, con conseguente differenza dei motivi da porsi a base dell'opposizione davanti al pretore. Da cio' potrebbe derivare "l'assurdo" che la sanzione principale venga annullata, ma non cosi' quella accessoria; e tanto imporrebbe l'esigenza di concentrare in un unico provvedimento la comminatoria delle sanzioni. In conclusione, il rimettente si sofferma sulla rilevanza della questione, la cui decisione nel senso auspicato, gli consentirebbe di ritenere l'illegittimita' della sanzione "anticipata". 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilita' per difetto di motivazione sulla rilevanza e, nel merito, ha concluso per l'infondatezza della questione. L'autorita' intervenuta sottolinea la natura cautelativa della sanzione in parola, apprestata onde prevenire danni alla collettivita'. Inoltre l'art. 24 della Costituzione non sarebbe invocabile in un procedimento di natura amministrativa, e peraltro l'interessato potra' sempre far valere le proprie ragioni, sia dinanzi al prefetto che nell'opposizione al pretore. Fuori luogo sarebbero altresi' i richiami all'art. 97 della Costituzione ed alle garanzie della libera circolazione. In ogni caso sarebbe escluso che l'autore dell'infrazione possa subire una sospensione della patente piu' consistente rispetto a quella prevista nella specifica norma sanzionatoria. 3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la parte privata, che ha concluso per la declaratoria di illegittimita' costituzionale, reiterando gli argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione. Considerato in diritto 1. - Il pretore di Salerno - sezione di Eboli dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto dispone l'immediato ritiro della patente da parte dell'organo accertatore che rilevi infrazioni per le quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. A parere del giudice a quo, la denunciata norma viola: 1) l'art. 97 della Costituzione, poiche' la mancata partecipazione del trasgressore al procedimento amministrativo di sospensione - che si conclude col provvedimento del prefetto - si pone in contrasto con i princi'pi di imparzialita' e buon andamento; 2) l'art. 3 della Costituzione, per irragionevolezza, stante la scissione temporale tra il momento applicativo della sanzione accessoria e quello della sanzione principale; 3) l'art. 24 della Costituzione, per la compressione del diritto di difesa, conseguente al mancato rispetto del principio della previa contestazione. Il rimettente, inoltre, fa rilevare come sia possibile il contrasto tra i provvedimenti giurisdizionali che decidono le opposizioni avverso le due sanzioni citate, e come sia concreta l'eventualita' che l'annullamento della sospensione intervenga allorche' questa risulti, in tutto o in parte, gia' scontata. 2. - Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura generale per asserita irrilevanza della questione in ragione del mancato accertamento preventivo della responsabilita' dell'opponente. Il giudice a quo, infatti, con motivazione plausibile, considera logicamente pregiudiziale rispetto al merito la verifica di legittimita' della normativa procedimentale, sulla cui base e' stato adottato l'atto opposto, correttamente osservando come questo risulterebbe nullo in radice a seguito dell'invocata declaratoria d'illegittimita' costituzionale. 3. - Nel merito, la questione non e' fondata. 3.1. - La sospensione della patente di guida si caratterizza, nel sistema del nuovo codice della strada, per la sua natura afflittiva, incidente sull'atto amministrativo di abilitazione, a causa della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione; e viene disposta dal prefetto o dal giudice penale, rispettivamente, a seconda che sia stato commesso un semplice illecito amministrativo ovvero un reato (v. ordinanze n. 170 del 1998 e n. 184 del 1997). Il legislatore l'ha configurata come sanzione accessoria, secondo una scelta che non puo' considerarsi "arbitraria o manifestamente irrazionale" (ordinanza n. 184 del 1997), stante la sua palese coerenza con la finalita', perseguita dal legislatore, di dare una risposta efficace a condotte pericolose poste in essere violando norme del codice della strada. Requisito imprescindibile per garantire tale efficacia e' appunto l'immediatezza dell'intervento, il quale si connota, oltre che per il suindicato profilo punitivo, anche e soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire che il conducente colto in violazione delle norme prosegua in un'attivita' potenzialmente creativa di pericoli ulteriori. Nel caso particolare previsto dal denunciato art. 218, l'attivita' dell'agente accertatore e' da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti. Il ritiro della patente e' infatti operato nell'immediatezza della contestazione dell'illecito, come conferma la previsione circa il rilascio di un "permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato". Ove siano possibili l'identificazione del trasgressore e la contestazione immediata della violazione, il legislatore conferisce un valore preminente alla prevenzione d'illeciti ulteriori nell'immediato; e l'effettivita' della misura sospensiva rimane assicurata proprio dal ritiro della patente, la quale viene messa rapidamente a disposizione del prefetto. L'anticipazione della sanzione risponde dunque alla necessita' di garantire immediatamente le anzidette finalita' di prevenzione; mentre poi l'iter si completa attraverso l'acquisizione degli ulteriori elementi da parte del prefetto, che possono portare alla conseguente conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato dall'agente. Il che si pone in evidente armonia con il suddescritto disegno del codice della strada, e sotto nessun profilo puo' considerarsi in contrasto col principio di buon andamento della pubblica amministrazione. 3.2. - Il rimettente lamenta inoltre la mancata previsione della partecipazione del trasgressore a codesto procedimento, ravvisando in cio' una difformita' da quanto previsto nell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. E proprio per questo prospetta la violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, adducendo a tertium comparationis l'ipotesi della demolizione di manufatto abusivo ex art. 211 dello stesso codice della strada. In proposito, basta osservare che, a parte la non confrontabilita' delle due situazioni, per la loro evidente diversita' obiettiva, proprio il richiamato art. 211 fa salva, nel comma 2, la facolta' dell'amministrazione di adottare provvedimenti cautelari anche prima di procedere alle previste comunicazioni, e nel comma 6 espressamente prevede che il prefetto puo' disporre l'esecuzione degli interventi necessari "nei casi di immediato pericolo per la circolazione". 4. - Neppure l'art. 24 della Costituzione risulta vulnerato, poiche' - come anche di recente questa Corte ha chiarito, in conformita' alla piu' volte reiterata affermazione del carattere generale ed onnicomprensivo del rimedio oppositorio ex lege n. 689 del 1981 (cfr., ex plurimis, sentenza n. 31 del 1996) - l'interessato puo' immediatamente proporre opposizione al pretore, a' sensi degli artt. 22 e 23 di tale legge, gia' avverso il verbale di accertamento dell'infrazione e di ritiro della patente, chiedendone la sospensione; e, d'altronde, egli ha diritto, secondo quanto previsto nel comma 2 del denunciato art. 218, all'immediata riconsegna del documento ove l'ordinanza di sospensione non venga emessa entro i venti giorni dal ritiro (v. sentenza n. 276 del 1998). Paradossale appare poi la tesi del rimettente, secondo cui costituirebbe fattore compressivo del diritto di difesa la stessa molteplicita' dei rimedi di opposizione, avverso cioe' il verbale di contestazione e ritiro, il provvedimento di sospensione e l'ordinanza relativa alla sanzione principale. In proposito basta solo notare come il coordinamento tra i vari giudizi resti comunque assicurato dalle regole generali di cui agli artt. 40 e 274 cod. proc. civ.; mentre, nelle ipotesi di opposizioni avverso, rispettivamente, le sanzioni principale ed accessoria, proposte e decise in tempi diversi, l'accertamento cronologicamente precedente non puo' che fare stato rispetto al successivo, ove ricorrano le condizioni per il prodursi degli effetti del giudicato.