ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 218, commi 1 e
 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
 strada), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1996 dal Pretore
 di Salerno, sezione distaccata  di  Eboli,  nel  procedimento  civile
 vertente  tra Borrelli Giancarlo e Prefettura di Salerno, iscritta al
 n. 73  del  registro  ordinanze  1997  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  10, prima serie speciale, dell'anno
 1997.
   Visto l'atto di costituzione di Borrelli Giancarlo, nonche'  l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica del 2 giugno 1998 il Giudice relatore
 Cesare Ruperto;
   Uditi l'avv. Franco Miglino per Borrelli Giancarlo e  l'avv.  dello
 Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad  ordinanza
 prefettizia di sospensione della patente  di  guida,  il  pretore  di
 Salerno,  sezione  distaccata  di  Eboli, ha sollevato, con ordinanza
 emessa il 5 dicembre 1996, questione di legittimita'  costituzionale,
 in riferimento agli articoli 3, 24, commi 1 e 2, e 97, comma 1, della
 Costituzione,  dell'art.    218,  commi 1 e 2, del nuovo codice della
 strada (decreto legislativo n. 285 del  1992),  nella  parte  in  cui
 prevede   l'immediato   ritiro   della  patente  di  guida  da  parte
 dell'organo accertatore.
   Osserva il giudice a quo come il provvedimento sanzionatorio  della
 sanzione accessoria della patente di guida, di cui ai primi due commi
 dell'art.  218  del codice stradale presenti la singolarita' di venir
 emanato successivamente alla sua materiale esecuzione, in  quanto  la
 patente   e'   ritirata   sulla  scorta  del  mero  accertamento  del
 verbalizzante senza la possibilita' di immediate contestazioni  circa
 la sua attendibilita'.  Infatti l'organo accertatore invia la patente
 entro  cinque  giorni  al  Prefetto  il quale provvede entro quindici
 giorni.
   Secondo  il  rimettente,  la  sospensione  da  parte  del  prefetto
 costituirebbe  attivita'  automatica,  risultando  la  sanzione "atto
 dovuto", svincolato da qualsiasi valutazione discrezionale e  assunto
 inaudita  altera  parte, senza che il contravventore possa far valere
 le proprie ragioni prima dell'esecuzione del provvedimento. Anzi,  la
 mancata  partecipazione  del  trasgressore al procedimento verrebbe a
 porsi in contrasto con i principi di cui alla legge n. 241  del  1990
 e,  per  questa  via,  anche  con  la garanzia di imparzialita' ed il
 precetto di buon andamento espressi dall'art. 97 della Costituzione.
   Il pretore richiama quindi un'altra ipotesi di sanzione  accessoria
 prevista dal codice stradale: il ripristino dello stato dei luoghi ex
 art.  211,  ove,  a  seguito  della contestazione, l'interessato puo'
 esporre le proprie ragioni prima dell'esecuzione  del  provvedimento;
 ed  osserva  come  l'eliminazione  di  un  piccolo  manufatto  assuma
 un'entita' assai  meno  grave  della  sospensione  in  argomento:  la
 rimozione dell'opera abusiva avverrebbe qui nel rispetto della regola
 generale accessorium sequitur principale.
   Viceversa la sospensione della patente viene eseguita ed irrogata a
 prescindere  dall'esito  del  procedimento,  alla  fine  del quale e'
 emanata la sanzione pecuniaria relativa alla violazione principale.
   Soltanto avverso quest'ultima - a parere del rimettente  -  sarebbe
 previsto  il  ricorso  ex  art.  203  cod.  str.,  mentre la sanzione
 accessoria  segue  il  diverso  iter  dell'immediata   esecuzione   e
 successiva  irrogazione entro termini inferiori a quelli nei quali il
 preteso trasgressore  puo'  inoltrare  ricorso  avverso  la  sanzione
 principale.  Potrebbe altresi' verificarsi il caso in cui il prefetto
 decide archiviare gli atti, con la  paradossale  conseguenza  che  la
 sospensione  della patente, precedentemente intervenuta, risulterebbe
 gia' scontata. Tale scissione tra il procedimento  applicativo  della
 sanzione  accessoria  e quello della sanzione principale risulterebbe
 lesiva del diritto di difesa e non  giustificata  dalla  peculiarita'
 della  sanzione.  Inoltre l'art.  218 dello stesso codice porrebbe, a
 parere   del   giudice   a   quo  un  principio  generale  nel  senso
 dell'indeclinabilita' della previa  contestazione  per  l'irrogazione
 della  sospensione  della  patente.  Contestazione che, ove non possa
 effettuarsi immediatamente, sarebbe surrogabile  dalla  notifica  del
 verbale di accertamento ex art. 14 della legge 689 del 1991.
   In  via  generale  le  sanzioni  amministrative accessorie previste
 dalla sez. II del titolo IV del capo I del codice stradale - aggiunge
 il rimettente - sono comminabili da parte del prefetto in uno con  la
 irrogazione       della       sanzione       pecuniaria       avverso
 l'ordinanza-ingiunzione,  solo   all'esito   dell'eventuale   ricorso
 presentato  dall'interessato in via amministrativa avverso il verbale
 di  accertamento  per  violazione  (pur   essendo   previste   misure
 cautelari,   come   il   sequestro   del   veicolo,   di   competenza
 dell'autorita' di  polizia).  Invece  la  sospensione  della  patente
 (suscettibile  di  creare gravissimo danno a soggetti che necessitano
 dell'autoveicolo per la loro attivita'  lavorativa)  si  connota  per
 l'adozione   del   provvedimento  da  parte  del  prefetto  entro  un
 brevissimo termine, inferiore a quello entro il quale il trasgressore
 puo'  inoltrare  ricorso.  Il  procedimento   finirebbe   cosi'   per
 vanificare la difesa in sede giudiziale, impedendo che l'annullamento
 della sanzione spieghi i suoi effetti pratici, anche in ragione della
 brevita'   della   durata   della   sospensione  della  patente  (che
 risulterebbe gia', almeno parzialmente, scontata  anche  nell'ipotesi
 di  sospensione della esecutivita' della sanzione stessa da parte del
 giudice). Il pregiudizio cosi' prospettato  del  diritto  di  difesa,
 conseguente   alla  descritta  inadeguatezza  del  processo  in  sede
 giurisdizionale  ad  apprestare  appropriata   tutela,   risulterebbe
 accentuato  dal  fatto  che  la  tardiva  misura  di annullamento non
 potrebbe costituire il presupposto di un'azione risarcitoria (in ogni
 caso non tutti i pregiudizi derivanti dalla sospensione della patente
 sarebbero traducibili in equivalente pecuniario, risolvendosi essa in
 una lesione del diritto di circolare liberamente).
   L'autonomia del procedimento irrogativo della  sanzione  pecuniaria
 principale  comporterebbe poi un ulteriore elemento d'irrazionalita',
 che concreterebbe un altro motivo di contrasto con gli artt. 3  e  24
 della  Costituzione. Infatti il provvedimento prefettizio che commina
 tale sanzione contiene elementi valutativi diversi da quelli posti  a
 base  dell'immediata  sospensione,  con  conseguente  differenza  dei
 motivi da porsi a base dell'opposizione davanti al pretore.  Da  cio'
 potrebbe  derivare  "l'assurdo"  che  la  sanzione  principale  venga
 annullata,  ma  non  cosi'  quella  accessoria;  e  tanto  imporrebbe
 l'esigenza  di  concentrare in un unico provvedimento la comminatoria
 delle sanzioni.
   In conclusione, il rimettente si  sofferma  sulla  rilevanza  della
 questione, la cui decisione nel senso auspicato, gli consentirebbe di
 ritenere l'illegittimita' della sanzione "anticipata".
   2.  -  E'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello  Stato  che  ha
 preliminarmente    eccepito   l'inammissibilita'   per   difetto   di
 motivazione  sulla  rilevanza  e,  nel  merito,   ha   concluso   per
 l'infondatezza della questione. L'autorita' intervenuta sottolinea la
 natura   cautelativa   della  sanzione  in  parola,  apprestata  onde
 prevenire  danni  alla  collettivita'.  Inoltre  l'art.    24   della
 Costituzione  non  sarebbe  invocabile  in  un procedimento di natura
 amministrativa,  e peraltro l'interessato potra' sempre far valere le
 proprie ragioni, sia dinanzi  al  prefetto  che  nell'opposizione  al
 pretore.
   Fuori  luogo  sarebbero  altresi'  i  richiami  all'art.  97  della
 Costituzione ed alle garanzie della libera circolazione. In ogni caso
 sarebbe  escluso  che  l'autore  dell'infrazione  possa  subire   una
 sospensione della patente piu' consistente rispetto a quella prevista
 nella specifica norma sanzionatoria.
    3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si e' costituita la parte
 privata,  che  ha  concluso  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale, reiterando gli  argomenti  svolti  nell'ordinanza  di
 rimessione.
                        Considerato in diritto
   1.  -  Il  pretore  di  Salerno  -  sezione  di  Eboli dubita della
 legittimita' costituzionale dell'art. 218, commi 1 e 2,  del  decreto
 legislativo  30  aprile  1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in
 quanto dispone l'immediato ritiro della patente da parte  dell'organo
 accertatore  che  rilevi  infrazioni  per  le  quali  sia prevista la
 sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
   A parere del giudice a quo, la denunciata norma  viola:  1)  l'art.
 97   della   Costituzione,  poiche'  la  mancata  partecipazione  del
 trasgressore al procedimento amministrativo di sospensione -  che  si
 conclude  col provvedimento del prefetto - si pone in contrasto con i
 princi'pi di imparzialita'  e  buon  andamento;  2)  l'art.  3  della
 Costituzione, per irragionevolezza, stante la scissione temporale tra
 il  momento  applicativo  della  sanzione  accessoria  e quello della
 sanzione  principale;  3)  l'art.  24  della  Costituzione,  per   la
 compressione  del  diritto di difesa, conseguente al mancato rispetto
 del principio della previa contestazione. Il rimettente, inoltre,  fa
 rilevare   come  sia  possibile  il  contrasto  tra  i  provvedimenti
 giurisdizionali che decidono le opposizioni avverso le  due  sanzioni
 citate,  e  come sia concreta l'eventualita' che l'annullamento della
 sospensione intervenga allorche' questa risulti, in tutto o in parte,
 gia' scontata.
   2. - Va  preliminarmente  respinta  l'eccezione  d'inammissibilita'
 sollevata  dall'Avvocatura  generale  per  asserita irrilevanza della
 questione  in  ragione  del  mancato  accertamento  preventivo  della
 responsabilita'  dell'opponente.  Il  giudice  a  quo,  infatti,  con
 motivazione plausibile, considera logicamente pregiudiziale  rispetto
 al merito la verifica di legittimita' della normativa procedimentale,
 sulla  cui  base  e'  stato  adottato  l'atto  opposto, correttamente
 osservando  come  questo  risulterebbe  nullo  in  radice  a  seguito
 dell'invocata declaratoria d'illegittimita' costituzionale.
   3. - Nel merito, la questione non e' fondata.
   3.1.  -  La sospensione della patente di guida si caratterizza, nel
 sistema del nuovo codice della strada, per la sua natura  afflittiva,
 incidente  sull'atto  amministrativo  di  abilitazione, a causa della
 violazione di regole di comportamento inerenti alla  sicurezza  della
 circolazione;  e  viene  disposta  dal prefetto o dal giudice penale,
 rispettivamente,  a  seconda  che  sia  stato  commesso  un  semplice
 illecito amministrativo ovvero un reato (v. ordinanze n. 170 del 1998
 e  n.    184 del 1997). Il legislatore l'ha configurata come sanzione
 accessoria, secondo una scelta che non puo' considerarsi  "arbitraria
 o  manifestamente irrazionale" (ordinanza n. 184 del 1997), stante la
 sua  palese coerenza con la finalita', perseguita dal legislatore, di
 dare una risposta efficace a  condotte  pericolose  poste  in  essere
 violando norme del codice della strada. Requisito imprescindibile per
 garantire  tale  efficacia e' appunto l'immediatezza dell'intervento,
 il quale si connota, oltre che per il  suindicato  profilo  punitivo,
 anche  e  soprattutto per la funzione preventiva, mirando ad impedire
 che il  conducente  colto  in  violazione  delle  norme  prosegua  in
 un'attivita' potenzialmente creativa di pericoli ulteriori.
   Nel  caso particolare previsto dal denunciato art. 218, l'attivita'
 dell'agente accertatore e' da considerarsi strumentale rispetto  alla
 successiva  applicazione  della sanzione da parte del prefetto, della
 quale anticipa gli  effetti.  Il  ritiro  della  patente  e'  infatti
 operato  nell'immediatezza  della  contestazione  dell'illecito, come
 conferma la previsione circa il rilascio di un "permesso  provvisorio
 di  guida  limitatamente  al periodo necessario a condurre il veicolo
 nel luogo di custodia indicato dall'interessato".
   Ove  siano  possibili  l'identificazione  del  trasgressore  e   la
 contestazione  immediata  della violazione, il legislatore conferisce
 un  valore   preminente   alla   prevenzione   d'illeciti   ulteriori
 nell'immediato;  e  l'effettivita'  della  misura  sospensiva  rimane
 assicurata proprio dal ritiro della patente,  la  quale  viene  messa
 rapidamente a disposizione del prefetto.
   L'anticipazione  della  sanzione risponde dunque alla necessita' di
 garantire  immediatamente  le  anzidette  finalita'  di  prevenzione;
 mentre   poi  l'iter  si  completa  attraverso  l'acquisizione  degli
 ulteriori elementi da parte del prefetto, che  possono  portare  alla
 conseguente  conferma, oppure alla revoca, del provvedimento adottato
 dall'agente.  Il che si pone in evidente armonia con il  suddescritto
 disegno  del  codice  della  strada,  e  sotto  nessun  profilo  puo'
 considerarsi in contrasto  col  principio  di  buon  andamento  della
 pubblica amministrazione.
   3.2.  -  Il  rimettente lamenta inoltre la mancata previsione della
 partecipazione del trasgressore a codesto procedimento, ravvisando in
 cio' una difformita' da quanto previsto nell'art.  7  della  legge  7
 agosto  1990,  n.  241.  E proprio per questo prospetta la violazione
 anche  dell'art.  3   della   Costituzione,   adducendo   a   tertium
 comparationis  l'ipotesi  della  demolizione  di manufatto abusivo ex
 art. 211 dello stesso codice della strada.
   In proposito, basta osservare che, a parte la non  confrontabilita'
 delle  due  situazioni,  per  la  loro evidente diversita' obiettiva,
 proprio il richiamato art. 211 fa salva, nel  comma  2,  la  facolta'
 dell'amministrazione  di adottare provvedimenti cautelari anche prima
 di procedere alle previste comunicazioni, e nel comma 6 espressamente
 prevede che il prefetto puo' disporre l'esecuzione  degli  interventi
 necessari "nei casi di immediato pericolo per la circolazione".
   4.  -  Neppure  l'art.  24  della  Costituzione  risulta vulnerato,
 poiche' -  come  anche  di  recente  questa  Corte  ha  chiarito,  in
 conformita'  alla  piu'  volte  reiterata  affermazione del carattere
 generale ed onnicomprensivo del rimedio oppositorio ex  lege  n.  689
 del 1981 (cfr., ex plurimis, sentenza n. 31 del 1996) - l'interessato
 puo'  immediatamente  proporre opposizione al pretore, a' sensi degli
 artt. 22 e 23 di tale legge, gia' avverso il verbale di  accertamento
 dell'infrazione   e   di   ritiro   della   patente,  chiedendone  la
 sospensione; e, d'altronde, egli ha diritto, secondo quanto  previsto
 nel  comma  2  del  denunciato art. 218, all'immediata riconsegna del
 documento ove l'ordinanza di sospensione non  venga  emessa  entro  i
 venti giorni dal ritiro (v.  sentenza n. 276 del 1998).
   Paradossale   appare  poi  la  tesi  del  rimettente,  secondo  cui
 costituirebbe fattore compressivo del diritto  di  difesa  la  stessa
 molteplicita'  dei rimedi di opposizione, avverso cioe' il verbale di
 contestazione e ritiro, il provvedimento di sospensione e l'ordinanza
 relativa alla sanzione principale. In  proposito  basta  solo  notare
 come  il  coordinamento  tra i vari giudizi resti comunque assicurato
 dalle regole generali di cui agli artt. 40 e  274  cod.  proc.  civ.;
 mentre,  nelle  ipotesi  di  opposizioni avverso, rispettivamente, le
 sanzioni  principale  ed  accessoria,  proposte  e  decise  in  tempi
 diversi, l'accertamento cronologicamente precedente non puo' che fare
 stato  rispetto  al  successivo,  ove  ricorrano le condizioni per il
 prodursi degli effetti del giudicato.