ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 degli artt. 44, secondo comma, e 200 del regio decreto 16 marzo 1942,
 n.   267  (Disciplina  del  fallimento,  del  concordato  preventivo,
 dell'amministrazione  controllata   e   della   liquidazione   coatta
 amministrativa), promossi con ordinanze emesse: 1) il 14 ottobre 1997
 dal giudice istruttore del Tribunale di Terni nel procedimento civile
 vertente  tra soc.   coop. a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale di
 Amelia in l.c.a.  e Mignini s.p.a., iscritta al n. 882  del  registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.  53,  prima  serie speciale, dell'anno 1997; 2) il 6 novembre 1997
 dal giudice istruttore del Tribunale di Terni nel procedimento civile
 vertente tra soc. coop. a r.l. Molino  Cooperativo  Intercomunale  di
 Amelia  in  l.c.a.  e  Agripan s.r.l. iscritta al n. 906 del registro
 ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  3  giugno 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
                           Ritenuto in fatto
   Nel corso di due giudizi  aventi  ad  oggetto  la  declaratoria  di
 inefficacia  di  pagamenti  effettuati  ad enti posti in liquidazione
 coatta amministrativa, il giudice istruttore presso il  Tribunale  di
 Terni,  con  due  ordinanze  del 14 ottobre e del 6 novembre 1997, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200  del
 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nella parte
 in  cui  non  prevedono  che  nel procedimento di liquidazione coatta
 amministrativa la produzione degli effetti  sostanziali  rispetto  ai
 terzi   sia   temporalmente   collegata   alla   conoscibilita'   del
 provvedimento di liquidazione coincidente con  la  sua  pubblicazione
 nella Gazzetta Ufficiale.
   Secondo  quanto  ritenuto  dal  rimettente,  l'art.  44 della legge
 fallimentare, applicabile alla liquidazione coatta amministrativa  in
 virtu'  dell'espresso  richiamo  operato  dall'art.  200 della stessa
 legge, disporrebbe l'inefficacia rispetto ai creditori dei  pagamenti
 ricevuti  dall'ente  in liquidazione sin dalla data del provvedimento
 di liquidazione e, quindi, prima che lo stesso sia  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art.  197 della legge fallimentare.
   Siffatta  disciplina  si  porrebbe,  secondo  il  giudice a quo, in
 contrasto  con  l'art.  3  della  Costituzione,  per  l'irragionevole
 disparita'  di trattamento che si verrebbe a determinare, a fronte di
 una  identica  posizione,  tra  i  terzi  coinvolti  nella  procedura
 fallimentare  e  i  terzi  coinvolti  nella procedura di liquidazione
 coatta amministrativa.
   Mentre, infatti, nel  fallimento,  il  dies  a  quo  degli  effetti
 sostanziali  rispetto  ai  terzi,  ed  in specie dell'inefficacia dei
 pagamenti ricevuti dal fallito,  coinciderebbe  con  il  deposito  in
 cancelleria  della  sentenza  dichiarativa  di fallimento, che in tal
 modo diverrebbe suscettibile di potenziale conoscenza  da  parte  dei
 terzi,  nella  liquidazione  coatta  amministrativa l'inefficacia dei
 pagamenti si verificherebbe sin  dalla  data  del  provvedimento  che
 ordina   la   liquidazione   ed   indipendentemente   dalla  astratta
 possibilita' di conoscenza del provvedimento medesimo.
                         Considerato in diritto
   1. - Il giudice istruttore presso il Tribunale di Terni dubita,  in
 riferimento   all'art.   3  della  Costituzione,  della  legittimita'
 costituzionale degli artt. 44, secondo comma, e 200 del regio decreto
 n. 267  del  1942  (legge  fallimentare),  nella  parte  in  cui  non
 prevedono  che nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa
 il momento di produzione degli effetti sostanziali rispetto ai  terzi
 sia  collegato  a  quello  della  conoscibilita' del provvedimento di
 liquidazione coincidente con  la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
 Ufficiale.
   2.  -  I  giudizi,  avendo  ad  oggetto identiche questioni, devono
 essere riuniti e decisi con unica sentenza.
   3. - L'assunto che sorregge il dubbio di costituzionalita' avanzato
 dal rimettente consiste nel differente grado di conoscibilita' per  i
 terzi  della  sentenza dichiarativa di fallimento rispetto al decreto
 di liquidazione  coatta  amministrativa  e,  quindi,  nella  maggiore
 tutela  accordata,  sotto  tale  aspetto,  ai  terzi  coinvolti nella
 procedura fallimentare rispetto ai terzi coinvolti nella procedura di
 liquidazione coatta amministrativa.
   E  cio'  in  quanto  mentre  la  sentenza,  con  il   deposito   in
 cancelleria,  diverrebbe  suscettibile  di  potenziale  conoscenza da
 parte  dei  terzi,   il   decreto   resterebbe,   prima   della   sua
 pubblicazione,  un  atto interno all'amministrazione privo, in quanto
 tale, di astratta conoscibilita'.
   La premessa interpretativa, riassuntivamente esposta, e' erronea e,
 conseguentemente, infondato e' il dubbio di costituzionalita' che  ne
 costituisce la logica conclusione.
   Il  decreto  di  liquidazione,  in  quanto  atto  giuridico, viene,
 infatti,  ad  esistenza,  come  la  sentenza,   solo   con   la   sua
 "esteriorizzazione"  che  si  realizza  secondo la disciplina propria
 dell'atto amministrativo.
   Resta, allora, da stabilire se il terzo  interessato  abbia  quella
 possibilita'  di  accesso  e,  quindi,  di  conoscenza del decreto di
 liquidazione che il rimettente riferisce alla sentenza. E la risposta
 al riguardo e' senz'altro affermativa, ben potendo il debitore di una
 impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa assumere, prima
 di  pagare,  le  opportune   informazioni,   presso   la   competente
 amministrazione,  circa  l'esistenza  e  il contenuto di un eventuale
 decreto di liquidazione dell'impresa ed  ottenerne  copia,  ai  sensi
 degli  artt.  22  e  25  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, anche
 eventualmente in via d'accesso informale (art. 3 del d.P.R. 27 giugno
 1992, n. 352). In compiuta analogia a quanto previsto per la sentenza
 ed in attuazione dei principi di  trasparenza  che  devono  informare
 l'azione della pubblica amministrazione.
   Sotto  un diverso aspetto, occorre, altresi', considerare che, come
 e' noto, il decreto  di  liquidazione  puo'  essere  successivo  alla
 sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (art. 195 della legge
 fallimentare).    Ipotesi  quest'ultima nella quale i terzi coinvolti
 nella liquidazione coatta amministrativa  possono  avere  conoscenza,
 prima  del decreto di liquidazione, della sentenza dichiarativa dello
 stato di insolvenza.
   Eguale essendo, in ogni caso, la conoscibilita' in  capo  ai  terzi
 della   sentenza  e  del  decreto,  deve  escludersi  l'esistenza  di
 qualsiasi discriminazione, sotto tale aspetto, tra i terzi  coinvolti
 nel  fallimento  ed  i  terzi  coinvolti  nella  liquidazione  coatta
 amministrativa  e,  quindi,  la   fondatezza   della   questione   di
 costituzionalita' sollevata dal  rimettente.