ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 36 della legge
 della Regione  Siciliana  23  febbraio  1962,  n.  2  (Norme  per  il
 trattamento  di  quiescenza,  previdenza  ed assistenza del personale
 della Regione), e dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana  25
 maggio  1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale.
 Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali
 e graduatorie.   Disposizioni per gli  enti  locali  ed  il  relativo
 personale),  promossi  con  n. 2 ordinanze emesse il 19 dicembre 1996
 dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana,
 nei procedimenti relativi ai decreti n. 2600 del 30 agosto  1995,  n.
 1934  del  27  giugno  1995  e  n.  4107  dell'11 novembre 1994 della
 Direzione dei servizi  di  quiescenza  del  personale  della  Regione
 Siciliana,  iscritte  ai  nn. 511 e 613 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 e  n.  39,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visti   gli   atti   di   intervento  di  Di  Bella  Pietro,  della
 Confederazione  Autonoma  Sindacati  Italiani   Lavoratori,   Sezione
 regionale  per  la  Sicilia,  di Montalto Maria Rosa ed altre e della
 Regione Siciliana;
   Udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il  giudice  relatore
 Massimo Vari;
   Uditi  gli  avvocati  Giacomo  D'Asaro per Di Bella Pietro e per la
 Confederazione  Autonoma  Sindacati  Italiani   Lavoratori,   Sezione
 regionale  per  la Sicilia, Pompeo Mangano per Montalto Maria Rosa ed
 altre e gli avvocati Francesco Castaldi  e  Francesco  Torre  per  la
 Regione Siciliana.
   Ritenuto  che  la Sezione di controllo della Corte dei conti per la
 Regione Siciliana, con ordinanza del 19 dicembre  1996  (iscritta  al
 r.o.  n.  511  del  1997)  -  in  sede  di  riscontro  successivo  di
 legittimita' sul decreto di liquidazione del trattamento di pensione,
 con decorrenza 1 luglio 1995, del signor Pietro Di Bella,  emesso  il
 30  agosto  1995  dalla  Direzione  dei  servizi  di  quiescenza  del
 personale della Regione Siciliana - ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  5  della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  36  della legge della Regione Siciliana 23
 febbraio  1962,  n.  2  (Norme  per  il  trattamento  di  quiescenza,
 previdenza   ed  assistenza  del  personale  della  Regione),  e,  in
 subordine, dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 25  maggio
 1995,   n.  46  (Disposizioni  concernenti  il  personale  regionale.
 Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali
 e graduatorie. Disposizioni  per  gli  enti  locali  ed  il  relativo
 personale);
     che  il  rimettente  -  nel  richiamare  la  legislazione statale
 intervenuta in materia pensionistica, a partire dal d.-l. n. 384  del
 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992 (sul
 c.d. blocco dei pensionamenti), seguito, poi, dall'art. 11, comma 16,
 della  legge  24  dicembre 1993, n. 537, dalla legge n. 724 del 1994,
 dal d.-l.  n. 262 del 1995 (non convertito) ed infine dalla legge  n.
 335  del  1995  -  e'  dell'avviso  che  la  normativa  statale sulla
 sospensione  dei  pensionamenti  anticipati   emanata   nel   periodo
 1992-1995  possa includersi nella categoria delle "norme fondamentali
 delle riforme economico-sociali" della Repubblica, sicche' la stessa,
 prevalendo sulla contrastante legislazione regionale, anche in virtu'
 del meccanismo abrogativo di cui  all'art.  10,  primo  comma,  della
 legge  10  febbraio  1953,  n. 62 (Costituzione e funzionamento degli
 organi  regionali),  e'  da  reputare,  come   tale,   immediatamente
 applicabile al personale della Regione Siciliana;
     che,   cio'   nonostante,  il  rimettente  ritiene  di  sollevare
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  36  della  legge
 regionale  n.  2  del 1962, il quale stabilisce che "per tutto quanto
 non e'  previsto  nella  presente  legge,  si  applicano,  in  quanto
 compatibili,     le    norme    relative    al    personale    civile
 dell'Amministrazione dello Stato";
     che,  ad  avviso  dell'ordinanza,  la   disposizione   regionale,
 costantemente  interpretata  nel senso che la compatibilita' sussiste
 solo in presenza di disposizioni statali piu' favorevoli, si pone  in
 contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione, non considerando "che la
 funzione precipua della categoria  delle  "norme  fondamentali  delle
 riforme  economico-sociali" e' da ricercare nella sicura volonta' del
 legislatore di una reductio ad unitatem di situazioni disciplinate in
 modo palesemente o tendenzialmente  diversificato  proprio  da  parte
 delle  regioni  ad  autonomia  speciale  e delle province autonome di
 Trento e Bolzano nell'ambito della competenza legislativa primaria";
     che, inoltre, sarebbe violato anche l'art. 5 della  Costituzione,
 in  riferimento al principio di unita' e indivisibilita' dello Stato,
 tenuto  conto  della  circostanza  per  cui   "la   normativa   sulla
 sospensione  dei  pensionamenti  anticipati  ha  riguardato  tutti  i
 lavoratori dello Stato, privati e pubblici";
     che,  subordinatamente  alla  evidenziata  prospettazione,  viene
 censurato,   altresi',   in  riferimento  agli  artt.  3  e  5  della
 Costituzione e sotto gli stessi profili enunciati per l'art. 36 della
 legge regionale n. 2 del 1962,  anche  l'art.  1  della  legge  della
 Regione  Siciliana  25  maggio 1995, n. 46, avendo questo recato alla
 normativa  statale  in  materia  di  sospensione  dei   pensionamenti
 anticipati  "non adeguamenti di mero dettaglio, ma modifiche idonee a
 stravolgere  l'impianto  di  tale   normativa   nella   sua   portata
 complessiva";
     che,   secondo   il  rimettente,  la  rilevanza  delle  sollevate
 questioni  di  costituzionalita',  nonostante   l'affermata   diretta
 applicabilita'  della  normativa statale nei confronti dei pensionati
 della Regione Siciliana, va ricercata in una  esigenza  di  "certezza
 del   diritto",   cosi'   come   valorizzata   dalla   stessa   Corte
 costituzionale con la sentenza n. 153 del 1995;
     che  hanno  spiegato  intervento la Regione Siciliana, in persona
 del  Presidente  p.-t.,  il  signor  Pietro  Di  Bella  (depositando,
 altresi',  memoria  integrativa  nell'imminenza  dell'udienza)  e  la
 Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.)  -
 Sezione Regionale per la Sicilia, in persona del Segretario regionale
 p.-t., invocando tutti una declaratoria di inammissibilita' ovvero di
 infondatezza delle questioni sollevate dal  rimettente;
     che la medesima Sezione di controllo, con altra ordinanza in pari
 data  (iscritta  al  r.o.  n.  613  del  1997) - in sede di riscontro
 successivo  di  legittimita'  sui   decreti   di   liquidazione   del
 trattamento  pensionistico  in  favore  dei  signori Salvatore Meli e
 Concetta Ficarra, emessi, rispettivamente, il 27 giugno 1995  e  l'11
 novembre 1994 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del personale
 della   Regione   Siciliana  -  ha  sollevato  analoga  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.   36 della legge  regionale  23
 febbraio  1962,  n.  2,  e,  in  subordine,  dell'art.  1 della legge
 regionale 25 maggio 1995, n. 46, per asserito contrasto con gli artt.
 3 e 5 della Costituzione.
     che  il  rimettente  -  evidenziata  la  diretta  incidenza   sul
 trattamento  di  pensione della Ficarra dell'art. 11, comma 16, della
 legge n.  537 del 1993, concernente  la  riduzione  dell'importo  del
 trattamento   di   quiescenza   anticipato,   quale  disposizione  da
 ascriversi anch'essa alla categoria delle "norme  fondamentali  delle
 riforme  economico-sociali"  della  Repubblica  -  svolge, a sostegno
 delle  sollevate  questioni  di   costituzionalita',   argomentazioni
 identiche a quelle dell'ordinanza iscritta al r.o. n. 511 del 1997;
     che  sono  intervenuti  in  questo  giudizio,  oltre alla Regione
 Siciliana,  le  pensionate  regionali  Maria  Rosa  Montalto,  Angela
 Scardino,  Contessa  Pecorella,  Anna  Maria Ferrini, Vincenza Corda,
 Carmela Scaletta, Giovanna Ingrassia, Anna Maria  Di  Stefano,  Elena
 Alagna,  Maria  Rita  Trapani,  Anna  Lombardo,  Rosa  Maria Gerardi,
 nonche', con separato atto,  Giuliana  Sirianni  e  Margherita  Noto,
 concludendo  per  una  declaratoria  di  inammissibilita'  ovvero  di
 infondatezza delle proposte questioni di costituzionalita';
     che, con ordinanza pronunciata in udienza, sono stati  dichiarati
 inammissibili  gli interventi spiegati dalla C.A.S.I.L. e da tutte le
 predette pensionate gia' dipendenti della Regione Siciliana.
   Considerato  che  i  giudizi,  in  quanto  propongono  le  medesime
 questioni, vanno riuniti;
     che   l'intervento   spiegato  dal  signor  Pietro  Di  Bella  va
 dichiarato inammissibile, non essendo egli legittimato ad intervenire
 in questa sede;
     che le ordinanze, per un verso, danno  per  scontata  la  diretta
 applicabilita'  della  normativa  statale  in materia di "blocco" dei
 pensionamenti di anzianita' e di riduzione dei  relativi  trattamenti
 al   personale   della  Regione  Siciliana,  stante  il  riconosciuto
 carattere di "norme fondamentali delle  riforme  economiche  sociali"
 prevalenti  sulla  contrastante legislazione regionale, in virtu' del
 meccanismo abrogativo di cui all'art. 10, primo comma, della legge 10
 febbraio  1953,  n.  62,  e,  dall'altro,  ritengono,  comunque,   di
 sollevare,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  5 della Costituzione,
 questione di costituzionalita' dell'art. 36 della legge regionale  23
 febbraio  1962,  n. 2, nonche', in subordine, dell'art. 1 della legge
 regionale 25 maggio 1995, n.  46;
     che  devesi, preliminarmente, rilevare la evidente contraddizione
 della prospettazione del  rimettente,  il  quale,  pur  mostrando  di
 ritenere  direttamente  applicabili  le  norme  statali, e dunque non
 quelle  regionali  impugnate,  solleva  nondimeno  le  questioni  nei
 termini di cui in premessa;
     che non appare pertinente il richiamo alle "ragioni essenziali di
 certezza  del diritto" cui fa riferimento l'invocata sentenza n.  153
 del 1995, perche' in quel caso il rimettente, diversamente da  quanto
 reputato  dalla  Sezione  di controllo siciliana, aveva espressamente
 affermato essere "non abrogate" le disposizioni  di  legge  regionale
 ritenute in contrasto con la Costituzione;
     che,    conclusivamente,    l'attivazione    del    giudizio   di
 costituzionalita' da parte del  rimettente  appare  volta  a  cercare
 l'avallo  di  questa  Corte  sulla  bonta' delle ragioni dal medesimo
 esposte in punto di prevalenza della normativa statale in materia  di
 pensionamenti  di  anzianita',  in  vista,  percio', di una finalita'
 estranea al  giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale,
 deputato a risolvere effettivi dubbi di costituzionalita' sulle norme
 denunciate  e non a suffragare tesi interpretative (cfr., ex plurimis
 ordinanze nn.  70 del 1998 e 410 del 1994, nonche' sentenze  nn.  321
 del 1995, 456 e 242 del 1989);
     che,  pertanto, le questioni sollevate dalla Sezione di controllo
 della Corte dei conti per la Regione  Siciliana  sono  manifestamente
 inammissibili.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.