ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
   Nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  8,  quarto
 comma,  della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a
 mezzo posta  e  di  comunicazioni  a  mezzo  posta  connesse  con  la
 notificazione  di  atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il
 18 luglio 1997 dal pretore di Lucca nel procedimento civile  vertente
 tra  Bonaccorsi  Vitaliano  e  comune di Lucca iscritta al n. 831 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  6  maggio 1998 il giudice
 relatore Annibale Marini.
                               Ordinanza
   Ritenuto che il pretore di Lucca,  nel  corso  di  un  giudizio  di
 opposizione ad una ordinanza ingiunzione ai sensi degli artt. 22 e 23
 della  legge  24  novembre  1981, n. 689, con ordinanza del 18 luglio
 1997  ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   24   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 8,
 quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni  di
 atti  a  mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la
 notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui non prevede che
 il termine di dieci giorni,  di  giacenza  presso  l'ufficio  postale
 dell'atto  notificato  a  mezzo  piego  raccomandato, rimanga sospeso
 durante il periodo feriale indicato nell'art. 2 della legge 7 ottobre
 1969,  n.  742  (Sospensione  dei  termini  processuali  nel  periodo
 feriale);
     che,  ad  avviso  del  rimettente,  il  termine  di  dieci giorni
 previsto dall'art. 8, terzo  comma,  della  legge  n.  890  del  1982
 dovrebbe  qualificarsi  come  termine  processuale  e  in quanto tale
 ricompreso nella generale previsione della  sospensione  dei  termini
 processuali di cui all'art.  1 della legge n. 742 del 1969;
     che,  pertanto, secondo il giudice a quo non sarebbe "ragionevole
 ne' logico sottrarre alla regolamentazione di cui  all'art.  1  della
 legge  n.  742/1969  anche  il  termine di cui al comma 4 dell'art. 8
 della legge n. 890/1982 o quanto meno  non  interpretare  anche  tale
 comma 4 come soggetto alla legge n. 742/1969".
   Considerato   che,   come   affermato   da   questa   Corte,  nella
 giurisprudenza relativa al processo  civile  e'  divenuta  dominante,
 agli  effetti  di  cui  all'art.  1  della legge n. 742 del 1969, una
 nozione di termine processuale non limitata all'ambito del compimento
 degli atti successivi all'introduzione del processo, ma idonea invece
 a comprendere  il  ristretto  termine  iniziale  entro  il  quale  il
 processo deve essere introdotto, quando la proposizione della domanda
 costituisca  l'unico  rimedio per la tutela del diritto che si assume
 leso (sentenza n.  268 del 1993);
     che il termine di cui alla norma denunciata riguarda  il  momento
 perfezionativo  della  notifica e non gia' il compimento di uno degli
 atti sopra specificati;
     che pertanto detto termine, non potendo essere qualificato, sotto
 nessun aspetto, processuale, risulta del tutto  estraneo  alla  ratio
 legittimante la sospensione dei termini nel periodo feriale;
     che  la  questione  deve essere percio' dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.