ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 223,  comma  3,
 del  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
 strada), promosso con  ordinanza  emessa  il  18  novembre  1997  dal
 pretore  di  Novara  nel  procedimento  civile vertente tra Mozzanica
 Giuseppe ed il prefetto di Novara, iscritta al  n.  17  del  registro
 ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 28 ottobre 1998 il giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto che, nel corso d'un procedimento di opposizione avverso un
 provvedimento prefettizio di sospensione della patente di  guida,  il
 pretore  di  Novara,  con  ordinanza  emessa  il 18 novembre 1997, ha
 sollevato questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  223,
 comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
 della strada);
     che,  secondo il rimettente, pur essendo opportuno, allo scopo di
 tutelare la pubblica incolumita', attribuire al prefetto il potere di
 applicare  provvisoriamente,  in  via  cautelare   ed   urgente,   il
 provvedimento di sospensione che sara' poi adottato in via definitiva
 dall'autorita'  giudiziaria,  tuttavia  si  verifica  "un'evidente  e
 inaccettabile discrasia qualora, in mancanza  di  qualsiasi  seria  e
 comprovata  esigenza  cautelare,  il prefetto sia per legge tenuto ad
 anticipare, puramente e semplicemente,  in  via  provvisoria,  quella
 stessa  sanzione che sara' poi irrogata, con garanzie molto maggiori,
 all'esito del processo penale", finendo il provvedimento  prefettizio
 col  risolversi in una sommaria ed ingiustificata anticipazione della
 sanzione definitiva, e rischiando il  contravventore  di  subire  una
 sospensione   preventiva   piu'  gravosa  di  quella  successivamente
 applicata dal magistrato;
     che, dunque, la denunciata norma si porrebbe in contrasto con gli
 artt. 3 e 25 della Costituzione, nella parte in cui non prevede:   a)
 che "il potere del prefetto di sospendere provvisoriamente la patente
 di guida sia subordinato all'esistenza di ragioni ulteriori e diverse
 rispetto   alla   mera  contestazione  della  contravvenzione  ed  in
 particolare di serie e comprovate  esigenze  cautelari  o  di  tutela
 della  collettivita'  e,  comunque, l'esercizio di tale potere non si
 risolva  nella  pura  e   semplice   anticipazione   della   sanzione
 definitiva";  b)  che  "la  durata  della sospensione provvisoria sia
 proporzionata  rispetto  alla  prevedibile  misura   della   sanzione
 accessoria definitiva e non superi in nessun caso il massimo edittale
 previsto dalle singole norme incriminatrici".
   Considerato che l'ordinanza di rimessione e' carente di motivazione
 sulla  rilevanza  della  sollevata questione, e che essa non contiene
 neppure una sommaria indicazione di elementi idonei ad individuare la
 fattispecie concreta oggetto della specifica controversia  sottoposta
 all'esame  del giudice a quo cosi' da far quantomeno risultare che si
 tratti di ipotesi di reato diversa  da  quelle  "per  le  quali  sono
 previste  le  sanzioni  accessorie  di cui all'art. 222, commi 2 e 3"
 dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, proprio e solo come
 tale rientrante nell'a'mbito applicativo della denunciata norma;
     che,  pertanto,  non  essendo  stata  osservata  la  prescrizione
 dell'art.   23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale
 il giudice e' tenuto ad evidenziare nell'ordinanza  i  termini  della
 rimessione, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.