ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del Tribunale penale di Treviso con ricorso depositato il 14 maggio 1998 ed iscritto al n. 93 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti. Ritenuto che il ricorrente, premesso d'essere membro del Parlamento, espone d'essere stato querelato per i reati di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di una trasmissione televisiva, allo scopo di richiamare "l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni" sui fatti che avevano gia' formato oggetto di un'interrogazione parlamentare; che, secondo l'istante, i due processi penali instaurati a suo carico per i suindicati reati violano le norme della Costituzione che garantiscono la liberta' di pensiero, l'insindacabilita' delle opinioni dei membri del Parlamento e ne definiscono le funzioni (artt. 21, 67 e 68 della Costituzione); che, ad avviso del ricorrente, sussiste, "nell'inerzia di altri organismi, il diritto del membro del Parlamento di denunciare il conflitto tra poteri dello Stato" ed egli chiede, quindi, che la Corte dichiari che le "autorita' giudiziarie di Treviso" chiamandolo "a rispondere in ben due procedimenti penali" di un'opinione insindacabile hanno avviato un conflitto nei confronti del Parlamento. Considerato che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte e' chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dal medesimo art. 37; che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 68, primo comma, della Costituzione attribuisce alla Camera di appartenenza la potesta' di dichiarare che l'opinione espressa da un membro del Parlamento e' qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari e, sino a quando tale potesta' non e' esercitata, l'autorita' giudiziaria che procede e' titolare del potere di valutare incidenter tantum la sindacabilita' di detta opinione (da ultimo, ordinanza n. 179 del 1998); che, nel caso in esame, non emerge un contrasto di valutazioni tra la Camera e l'autorita' giudiziaria, in quanto dagli atti prodotti dal ricorrente non risulta una delibera della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilita' delle opinioni espresse dal ricorrente stesso e per le quali sono stati iniziati i procedimenti penali in oggetto, sicche' non puo' ritenersi vi sia materia di un conflitto; che il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile per difetto del requisito oggettivo del conflitto.