ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 688 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico di alcuni imputati del reato di cui all'art. 688 del codice penale, il pretore di Roma, sezione distaccata di Frascati, con ordinanza in data 16 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della citata norma incriminatrice, che punisce con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico e' colto in stato di manifesta ubriachezza; che, secondo il medesimo pretore, la disposizione censurata darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto alla disciplina dell'uso personale di sostanze stupefacenti, ormai privo di rilevanza penale a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, che, in esito al referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993, ha dichiarato l'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); che, ad avviso del remittente, lo stato di ubriachezza presenterebbe "una certa affinita' sintomatica" con l'ingerimento di sostanze stupefacenti, sicche' apparirebbe del tutto irragionevole il permanere della sanzione penale a carico di chi ingerisce sostanze alcoliche. Considerato che, ad avviso del pretore, la disparita' di trattamento tra l'ubriachezza, prevista come contravvenzione dall'art. 688 del codice penale, e l'alterazione psichica per abuso di sostanze stupefacenti, non piu' penalmente sanzionata, conseguirebbe all'entrata in vigore dell'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171, dichiarativo del risultato della consultazione popolare del 18 aprile 1993, e, in particolare, all'intervenuta abrogazione dell'art. 76 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; che, contrariamente a quanto supposto dal remittente, quest'ultima disposizione non sanzionava lo stato di alterazione psichica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti ma elencava i provvedimenti che l'autorita' giudiziaria avrebbe potuto adottare nei confronti di chi non avesse ottemperato alle prescrizioni di cui all'art. 75 del decreto ora citato e prevedeva le sanzioni penali in caso di inosservanza dei provvedimenti medesimi, sicche' non appare chiaro, nell'ordinanza di remissione, il quadro normativo dal quale deriverebbe la denunciata disparita' di trattamento; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.