ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  2751-bis  del
 codice  civile  promosso con ordinanza emessa il 19 dicembre 1997 dal
 Tribunale di Ferrara nei procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra
 Massari  Cristiano ed altri e il Fallimento "La Costruzione" societa'
 cooperativa a r.l., iscritta al n. 105 del registro ordinanze 1998  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 9, prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione di Bianchi Enrico ed altri;
   Udito nell'udienza  pubblica  del  29  settembre  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Udito l'avvocato Mario Parizzi per Bianchi Enrico ed altri.
                           Ritenuto in fatto
   Nel  corso  di  un  giudizio  avente ad oggetto l'ammissione in via
 privilegiata al passivo del fallimento di una societa' cooperativa di
 produzione e lavoro di crediti vantati da taluni  soci  a  titolo  di
 retribuzioni e trattamento di fine rapporto, il Tribunale di Ferrara,
 con  ordinanza  del  19  dicembre  1997, ha sollevato, in riferimento
 all'art.   3   della   Costituzione,   questione   di    legittimita'
 costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile "nella
 parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui
 mobili  del  debitore  il  credito  del  socio  della  cooperativa di
 produzione e lavoro".
   Assume il rimettente che la questione  sarebbe  rilevante  ai  fini
 della  definizione  del  giudizio  di  merito in quanto i crediti dei
 quali si richiede l'ammissione al passivo  in  via  privilegiata  non
 potrebbero  essere  ricompresi nella tassativa previsione di cui alla
 norma  denunciata  che  fa  riferimento  ai  crediti  dei  lavoratori
 subordinati.    La  non manifesta infondatezza della questione viene,
 poi, motivata dal rimettente  con  l'assunto  di  una  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra i crediti dei lavoratori subordinati
 per  retribuzioni  ed  indennita'  di  fine  rapporto  che  sarebbero
 assistiti  dal  privilegio  generale  sui mobili del debitore ex art.
 2751-bis numero 1, del codice civile ed  i  crediti  per  i  compensi
 spettanti  ai  soci  di  cooperative  di produzione e lavoro che, pur
 avendo natura retributiva, ne sarebbero invece esclusi.
   Sostiene, infatti, il  rimettente  che  tali  ultimi  crediti,  pur
 dovendo  collocarsi in un rapporto a struttura associativa, avrebbero
 una natura, retributiva, sostanzialmente analoga a quella dei crediti
 dei lavoratori subordinati per  effetto  ed  in  conseguenza  di  una
 legislazione,  in  tema  di  orario  di  lavoro, riposo settimanale e
 domenicale, malattia,  periodicita'  della  retribuzione,  improntata
 alla    tutela    dell'attivita'    lavorativa    in   quanto   tale,
 indipendentemente  dal  fatto  che  sia   prestata   dal   lavoratore
 subordinato o dal socio di una cooperativa di lavoro.
   La   tesi   tradizionale,   secondo   la   quale  la  misura  della
 remunerazione del lavoro del socio altro  non  sarebbe  che  un  mero
 anticipo sugli utili (con la conseguente impossibilita' di ipotizzare
 l'esistenza  stessa  di  un  credito  in  caso  di assenza di utili),
 sarebbe  da  ultimo  smentita,  secondo  il  giudice  a  quo   "dalla
 previsione  dell'art. 24 legge 196/1997, che prevede l'intervento del
 Fondo di garanzia (istituto che interviene in caso  di  dissesto  del
 datore  di  lavoro)  anche per i crediti dei soci nei confronti della
 cooperativa".
   Ulteriore argomento a  conforto  del  dubbio  di  costituzionalita'
 sarebbe   infine  rappresentato,  ad  avviso  del  rimettente,  dalla
 circostanza  che  la  mancata  estensione  al  socio  lavoratore  del
 privilegio  di  cui  alla  norma  denunciata renderebbe inapplicabile
 all'ipotesi del pagamento effettuato dal Fondo  a  favore  del  socio
 della  cooperativa  la  surrogazione di diritto del Fondo medesimo al
 lavoratore o ai  suoi  aventi  causa  nel  privilegio  spettante  sul
 patrimonio  dei datori di lavoro ai sensi degli artt. 2751-bis e 2776
 del codice civile per le somme da esso pagate (art. 2, comma 7, della
 legge n. 297 del 1982).
   Si sono costituite in giudizio  le  parti  private,  opponenti  nel
 giudizio  a  quo,  concludendo  per la declaratoria di illegittimita'
 costituzionale della norma denunciata, sulla  scorta  delle  medesime
 argomentazioni  esposte nell'ordinanza di rimessione. Ad avviso degli
 intervenienti, la norma suddetta si porrebbe in contrasto, oltre  che
 con  l'art.  3,  con l'art. 36 della Costituzione, posto a tutela del
 lavoro in ogni sua forma e, quindi,  anche  di  quello  prestato  dal
 socio di una cooperativa di produzione e lavoro.
                         Considerato in diritto
   1.   -   Il   Tribunale   di   Ferrara  dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2751-bis, n. 1,  del  codice  civile,  nella
 parte in cui non prevede tra i crediti aventi privilegio generale sui
 mobili   del  debitore  i  crediti  dei  soci  delle  cooperative  di
 produzione e  lavoro  per  il  lavoro  prestato  in  adempimento  del
 contratto  sociale.  A  parere  del Tribunale rimettente risulterebbe
 violato l'art. 3 della Costituzione per la disparita' di  trattamento
 che  si  determinerebbe tra i crediti dei lavoratori subordinati, per
 retribuzioni ed indennita' di fine rapporto, che sarebbero  assistiti
 dal  privilegio  generale  sui mobili del debitore ai sensi dell'art.
 2751-bis numero 1, del codice civile ed  i  crediti  dei  soci  delle
 cooperative  di  lavoro  e  di  produzione  che  ne  sarebbero invece
 esclusi.
   2. - La questione non e' fondata.
   3. - Secondo la giurisprudenza  di  questa  Corte,  in  materia  di
 privilegi  "e'  possibile,  in  tesi,  sindacare - all'interno di una
 specifica norma attributiva di  un  privilegio  -  la  ragionevolezza
 della  mancata  inclusione, in essa, di fattispecie omogenee a quella
 cui la causa di prelazione e'  riferita.  Non  e'  invece  consentito
 utilizzare  lo strumento del giudizio di legittimita' per introdurre,
 sia  pur  in  considerazione  del  rilievo   costituzionale   di   un
 determinato   credito,   una   causa  di  prelazione  ulteriore,  con
 strutturazione di un  autonomo  modulo  normativo  che  codifichi  la
 tipologia  del  nuovo privilegio ed il suo inserimento nel sistema di
 quelli preesistenti" (sentenze n. l del  1998  e  n.  84  del  1992).
 Precisati in tal modo i limiti del sindacato di costituzionalita', si
 tratta  allora di accertare se la figura del socio di una cooperativa
 di  produzione  e  lavoro,  che  presti   attivita'   lavorativa   in
 adempimento  del contratto sociale, possa ritenersi omogenea a quella
 del prestatore di lavoro subordinato, risultando  in  caso  contrario
 precluso l'invocato intervento additivo.
   4.   -   Il   rimettente  muove  dalla  premessa  -  conforme  alla
 giurisprudenza di questa Corte ed alla giurisprudenza di legittimita'
 assolutamente prevalente - che i crediti  vantati  dagli  attori  non
 derivano  da  una  prestazione  di lavoro subordinato ma si collocano
 "nell'ambito di un rapporto a struttura associativa".
   La natura  retributiva  del  compenso  corrisposto  ai  soci  delle
 cooperative di lavoro e produzione viene, conseguentemente, affermata
 dallo  stesso  rimettente  facendo leva non gia' sulla qualificazione
 del socio in termini di lavoratore subordinato, bensi' sulla tendenza
 espansiva della legislazione giuslavoristica dalla quale emergerebbe,
 ad avviso del rimettente, con sempre maggiore nettezza  di  contorni,
 una  "considerazione  dell'attivita'  di lavoro come tale e nella sua
 oggettivita',  indipendentemente  dal  fatto  che  sia  prestata  dal
 lavoratore  subordinato  ovvero  dal  socio  di  una  cooperativa  di
 lavoro".
   La tesi, del resto non nuova, e' stata disattesa  da  questa  Corte
 rilevandosi,  in particolare, come l'estensione al lavoro cooperativo
 di taluni aspetti della disciplina del lavoro subordinato, rinvenendo
 la sua ratio nella tutela della persona  del  lavoratore,  non  possa
 legittimare   l'affermazione  di  un  processo,  ormai  compiuto,  di
 detipizzazione del contratto di lavoro che resta, dunque, distinto da
 altri contratti coinvolgenti, come quello che viene nella  specie  in
 considerazione,  la  capacita' di lavoro di una delle parti (sentenza
 n. 30 del 1996).
   Ne' in contrario varrebbe richiamarsi, come fa il rimettente,  alla
 disciplina  in tema di Fondo di garanzia che l'art. 24 della legge 24
 giugno 1997, n. 196 dichiara applicabile ai crediti  dei  soci  delle
 cooperative  di  lavoro  e  la cui ratio, di natura assistenziale, e'
 solo quella di garantire al socio, nell'ipotesi di  insolvenza  della
 societa'  o  comunque  di  insufficienza  del  patrimonio sociale, il
 pagamento  del  compenso  per  l'attivita'   lavorativa   svolta   in
 conformita' alle previsioni del contratto sociale.
   Si  tratta,  dunque,  di  un  intervento  legislativo che, operando
 all'esterno  del  rapporto  sociale  attraverso  cui  si  svolge   la
 prestazione  lavorativa,  non  ne altera la tipicita' e la diversita'
 rispetto a quello di lavoro subordinato.
   La inapplicabilita', poi, all'ipotesi del pagamento effettuato  dal
 Fondo di garanzia al socio lavoratore della norma, dettata in tema di
 lavoro  subordinato,  che  dispone  la  surrogazione  del  Fondo  nel
 privilegio spettante al lavoratore sui beni  del  datore  di  lavoro,
 lungi  dal  comprovare  la  fondatezza  della questione sollevata dal
 rimettente,  rinviene  una  coerente  e  logica  spiegazione  proprio
 nell'assenza  di  quella  omogeneita' tra le due categorie di crediti
 posti a raffronto che sola potrebbe legittimare la invocata pronuncia
 di incostituzionalita'.
   L'infondatezza  della  questione  di   incostituzionalita'   trova,
 infine, ulteriore, pur se indiretta, conferma in un duplice ordine di
 considerazioni.    L'estensione  ai  crediti  dei soci lavoratori del
 privilegio di cui all'art. 2751-bis numero 1, del codice  civile  sui
 mobili  della  cooperativa  comporterebbe,  infatti, un inammissibile
 soddisfacimento preferenziale dei diritti  dei  soci  sul  patrimonio
 della   societa'   di   cui  gli  stessi  soci  fanno  parte,  e  una
 corrispondente compressione dei diritti dei terzi che quel patrimonio
 e', per definizione, destinato a garantire.
   Mentre    del   tutto   priva   di   giustificazione   risulterebbe
 l'introduzione di una causa di  prelazione  che,  in  quanto  fondata
 sulla tutela del lavoro cooperativo, sarebbe sostanzialmente omogenea
 a  quella gia' accordata ai crediti delle cooperative di produzione e
 lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della  vendita  dei
 manufatti (art. 2751-bis, n. 5, del codice civile).