ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, punti 3, 4 e
 5,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  175  (Norme  in  materia di
 pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio  abusivo  delle
 professioni  sanitarie),  promosso  con ordinanza emessa il 28 aprile
 1997 dal tribunale amministrativo regionale per la  Sicilia,  sezione
 staccata  di  Catania, sul ricorso proposto da Pumo Alessandro contro
 l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia  di
 Catania,  iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1998;
   Visto  l'atto  di costituzione di Pumo Alessandro nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che con ordinanza del 28 aprile  1997  (r.o.  n.  132  del
 1998)  -  emessa nel corso di un giudizio instaurato da un medico per
 ottenere l'annullamento del parere  negativo,  reso  dall'Ordine  dei
 Medici  Chirurghi  e  degli  Odontoiatri  della provincia di Catania,
 circa l'inserimento della dizione  "Medicina  omeopatica"  nella  sua
 pubblicita'  sanitaria - il tribunale amministrativo regionale per la
 Sicilia, sezione staccata  di  Catania,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  "punti 3, 4 e 5" (recte:
 commi 3, 4 e 5), della legge  5  febbraio  1992,  n.  175  (Norme  in
 materia  di  pubblicita'  sanitaria  e  di repressione dell'esercizio
 abusivo  delle  professioni  sanitarie),  nella  parte  in  cui   non
 consentono   di  inserire  la  dizione  "Medicina  omeopatica"  nella
 pubblicita' sanitaria, che puo' far menzione soltanto dei  titoli  di
 specializzazione;
     che  il  rimettente,  nell'evocare  vari parametri costituzionali
 (artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma, e 35, primo  e  secondo
 comma, della Costituzione), lamenta, in particolare, che le ristrette
 previsioni  contenute  nell'art.  1  della  legge  n. 175 del 1992 si
 pongano in contrasto con:
      l'art.  32  della   Costituzione,   poiche'   limiterebbero   la
 possibilita'  per  i cittadini di tutelare la propria salute mediante
 il  ricorso  ad  una  terapia   "naturale"   e   non   basata   sulla
 somministrazione di un farmaco "di provenienza chimica";
      l'art.  3  della  Costituzione, per la disparita' di trattamento
 cui darebbe luogo la esclusione della possibilita'  di  pubblicizzare
 l'attivita'  di  medico omeopata, anche come "cultore" della materia,
 nei  confronti  sia  di  altre  categorie  di  esercenti  l'attivita'
 sanitaria   sia  di  quei  medici,  che,  conseguito  il  diploma  di
 perfezionamento in medicina omeopatica  presso  universita'  statali,
 potrebbero   vedersi   riconoscere   in  futuro  la  possibilita'  di
 pubblicizzare la  propria  attivita',  a  differenza  degli  omeopati
 formatisi presso istituti post-universitari privati;
     che,  secondo  l'ordinanza,  la violazione del suddetto parametro
 emergerebbe  anche  in   relazione   alla   mancanza   di   qualunque
 disposizione  transitoria  circa il valore da riconoscere ai corsi di
 omeopatia svolti da strutture private;
     che e' intervenuta in giudizio la Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri,  rappresentata  e  difesa  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, che, eccependo, in via preliminare,  l'inammissibilita'  della
 questione  per  carenza  e  contraddittorieta' della motivazione, nel
 merito ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
     che si e' costituita in giudizio la  parte  privata  con  memoria
 depositata fuori termine, il 3 novembre 1998.
   Considerato   che   le  disposizioni  censurate,  nel  limitare  la
 possibilita' di pubblicizzare la qualifica professionale a coloro che
 abbiano conseguito il diploma di  specialista  presso  le  scuole  di
 specializzazione  costituite  nell'ambito  delle  universita', previa
 frequenza  dei  corsi  di  studio  con   esame   finale   contemplati
 dall'ordinamento  universitario,  ovvero abbiano acquisito specifiche
 esperienze  presso  le  strutture  sanitarie,  secondo  le  modalita'
 previste  dalla  stessa  legge  n.  175  del  1992,  tendono proprio,
 attraverso  l'affidabilita'  delle   indicazioni   professionali,   a
 salvaguardare  la  salute  dei  cittadini, oggetto di tutela da parte
 dell'art. 32 della Costituzione;
     che,   d'altro  canto,  non  essendo  possibile  equiparare  alle
 specializzazioni mediche, conseguite  all'esito  dei  corsi  previsti
 dall'ordinamento  universitario,  i titoli acquisiti presso strutture
 private e, quindi, privi di valore legale, non puo' reputarsi  inciso
 nemmeno  il  parametro dell'eguaglianza ex art. 3 della Costituzione,
 giacche' esso, come questa Corte ha gia' avuto occasione di  rilevare
 piu'  volte,  non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme
 differenziate, quando la disparita' di  trattamento  sia  fondata  su
 presupposti  logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino
 l'adozione (sentenze nn. 327 del 1998 e 454 del 1997);
     che  neppure   appaiono   fondati   i   dubbi   di   legittimita'
 costituzionale   avanzati  con  riguardo  alla  dedotta  mancanza  di
 disposizioni "in via transitoria" circa il  valore  eventualmente  da
 attribuire  ai  corsi  di terapia omeopatica svolti da scuole private
 post-universitarie,  in  quanto  le  stesse  argomentazioni   innanzi
 esposte  consentono  di  non  ritenere irragionevole o manifestamente
 arbitraria la scelta del legislatore di non  prevedere,  neanche  nei
 piu'  ridotti  termini  temporali  prospettati, deroghe alla rigorosa
 regola  fissata  a  regime  per  la  pubblicita'  del  professionista
 sanitario;
     che, pertanto, la questione e' manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.