ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2  del
 d.lgs.  9  aprile  1948,  n. 437 (Proroga dei termini di decadenza in
 conseguenza  del  mancato  funzionamento  degli  uffici  giudiziari),
 promosso  con  ordinanza  emessa il 20 dicembre 1997 dal Tribunale di
 Bolzano nel procedimento civile vertente tra  Cristofolini  Enrico  e
 Gavoni  Cesare  iscritta  al  n.  109  del  registro ordinanze 1998 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  10,  prima
 serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre  1998  il  giudice
 relatore Fernanda Contri.
   Ritenuto  che  nel  corso  di  un giudizio di appello in materia di
 locazione, nel quale l'appellato aveva proposto appello  incidentale,
 notificando  alla  controparte  la  memoria  di costituzione oltre il
 termine di decadenza previsto dall'art. 436, terzo comma, del  codice
 di procedura civile, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il
 20  dicembre  1997,  ha  sollevato,  in riferimento all'art. 24 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt.  1
 e 2 del d.lgs.  9  aprile  1948,  n.  437  (Proroga  dei  termini  di
 decadenza  in  conseguenza  del  mancato   funzionamento degli uffici
 giudiziari);
     che nella fattispecie, come precisa il Tribunale  rimettente,  la
 tempestiva  notifica dell'impugnazione incidentale era stata impedita
 dallo sciopero nazionale dei collaboratori  degli  uffici  notifiche,
 esecuzioni  e  protesti,  indetto  per i giorni del 29 e 30 settembre
 1997;
   che, ad avviso del giudice a quo le uniche norme  dirette  a  porre
 rimedio   al   grave  inconveniente  che  lo  sciopero  degli  uffici
 giudiziari cagiona al tempestivo compimento  degli  atti  giudiziari,
 contenute  nel d.lgs. n. 437 del 1948, sono inadeguate a garantire il
 diritto di difesa, in quanto subordinano la concessione della proroga
 dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli  uffici
 giudiziari,  scadenti  durante  il  periodo di mancato   o irregolare
 funzionamento, ad un provvedimento discrezionale con cui il  Ministro
 dichiari l'eccezionalita'  dell'evento e sottopongono quindi alla sua
 discrezionalita' il diritto del cittadino di compiere atti essenziali
 alla difesa fino alla scadenza del termine perentorio, che, in quanto
 tale, non e' prorogabile e la cui inosservanza determina la decadenza
 dal diritto di compiere l'atto;
     che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che  ha
 concluso per l'inammissibilita' o, comunque, per l'infondatezza della
 questione.
   Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e'
 intervenuto  il  decreto  22  luglio  1998  del  Ministro di grazia e
 giustizia, con il quale sono stati prorogati i termini di  decadenza,
 in  conseguenza  del  mancato  funzionamento  degli uffici notifiche,
 esecuzioni e protesti della Corte di  appello  di  Trento  -  sezione
 distaccata di Bolzano, nei giorni del 29 e 30 settembre 1997;
     che   pertanto  gli  atti  vanno  restituiti  al  giudice  a  quo
 affinche', esaminati gli effetti del citato decreto nella fattispecie
 concreta, valuti se la questione sollevata sia tuttora rilevante  per
 la definizione del giudizio innanzi a lui pendente.