ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  37,  comma  2,
 del  codice  di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
 gennaio 1998 dal pretore di Ancona nel procedimento penale  a  carico
 di  Ferretti Luigi e altro, iscritta al n. 360 del registro ordinanze
 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 - 1
 serie speciale - dell'anno 1998;
   Udito nella camera di consiglio del 25  novembre  1998  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale, innanzi al
 pretore di Ancona, l'imputato chiedeva  la  rimessione  di  questo  e
 altri  processi  a  suo  carico,  dichiarata in seguito inammissibile
 dalla Corte di cassazione:
     che  proponeva  successivamente  la  ricusazione   dello   stesso
 giudice,  al  quale erano stati assegnati diversi procedimenti penali
 che lo vedevano imputato;
     che tale istanza era dichiarata inammissibile  dal  tribunale  di
 Ancona;
     che l'istanza, reiterata, era nuovamente dichiarata inammissibile
 dal predetto tribunale;
     che   avverso   tale   decisione   veniva  proposto  ricorso  per
 cassazione, a sua volta dichiarato inammissibile;
     che, alla nuova udienza, l'imputato presentava ulteriore  istanza
 di ricusazione, e il pretore sollevava, in riferimento agli artt.  3,
 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale;
     che,  pur  non  ignorando  la  sentenza  n. 10 del 1997 di questa
 Corte, il rimettente sostiene ch'essa non impedirebbe al prevenuto di
 trovare a ogni udienza un nuovo motivo di ricusazione;
     che la parziale declaratoria di illegittimita' costituzionale del
 citato art. 37, comma 2, non  precluderebbe  la  deduzione  di  nuovi
 motivi  a  sostegno  della  ricusazione,  con la conseguente paralisi
 dell'azione penale e la sottrazione dell'imputato al proprio  giudice
 naturale;
     che  la  questione  sarebbe  rilevante,  perche'  -  esaurito  il
 dibattimento - il  pretore  non  potrebbe  pronunciare  la  sentenza,
 dovendo  attendere  la  decisione del tribunale di Ancona sulla nuova
 dichiarazione di ricusazione.
    Considerato che e' stata sollevata, in riferimento agli artt.   3,
 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  37,  comma  2, del codice di procedura penale, perche' non
 sarebbe di ostacolo al susseguirsi di reiterazioni della  istanza  di
 ricusazione, ancorche' in base ad asseriti nuovi motivi:
     che  si  inibirebbe  la pronuncia della sentenza, paralizzando in
 tal modo l'azione penale  e  sottraendo  l'imputato  al  suo  giudice
 naturale;
     che  questa  Corte ha dichiarato, con la sentenza n. 10 del 1997,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice  di
 procedura   penale,  nella  parte  in  cui,  qualora  sia  riproposta
 l'istanza di ricusazione, "fondata sui medesimi motivi",  fa  divieto
 al  giudice  di  pronunciare (o concorrere a pronunciare) la sentenza
 fino a che non intervenga l'ordinanza che la dichiara inammissibile o
 la rigetta;
     che con l'ordinanza n. 312 del 1997 questa  Corte  ha  dichiarato
 manifestamente inammissibile analoga questione;
     che  a  tale  esito non sfugge neppure l'ordinanza del pretore di
 Ancona, in quanto la disposizione e'  stata  caducata  proprio  nella
 parte  in  cui non consentiva di rimuovere il rischio che il processo
 restasse paralizzato dall'abuso della richiesta di ricusazione;
     che, in base alla sentenza n. 10 del 1997, non si fa piu' divieto
 al giudice  di  pronunciare  la  sentenza  prima  dell'ordinanza  che
 dichiara  inammissibile o rigetta la ricusazione, ove l'istanza venga
 riproposta sulla base degli  stessi  elementi  intesi  sia  in  senso
 formale  che materiale (vale a dire, con l'utilizzazione di argomenti
 speciosi che, privi di un serio raccordo  con  la  realta'  fattuale,
 dimostrino la loro totale inconsistenza e vacuita').
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.