ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3,
 della legge 30 dicembre 1991, n.  412  (Disposizioni  in  materia  di
 finanza  pubblica),  promossi con due ordinanze emesse il 27 febbraio
 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la  Sicilia,  sezione
 distaccata  di  Catania,  sui  ricorsi proposti da Germana' Roberto e
 altri e da Prattella Antonino contro il comune di  San  Salvatore  di
 Fitalia,  iscritte  ai  nn.  386  e 387 del registro ordinanze 1998 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,  prima
 serie speciale dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 25  novembre  1998  il  giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
 sezione  distaccata  di  Catania,  investito di ricorsi di dipendenti
 comunali avverso  provvedimenti  di  revoca  dei  benefici  economici
 accordati  ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958
 (Norme  sul  servizio  militare  di  leva  e  sulla  ferma  di   leva
 prolungata),  e  aventi  ad  oggetto  il  servizio  militare prestato
 anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, con due ordinanze
 di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3  e  52
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art. 7, commi 1 e 3,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412
 (Disposizioni  in  materia  di  finanza pubblica), nella parte in cui
 stabiliscono che il servizio militare valutabile ai  sensi  dell'art.
 20  della  citata legge n. 958 del 1986 e' quello in corso al momento
 della sua entrata in vigore, nonche' quello prestato successivamente,
 disponendo altresi' il riassorbimento delle somme erogate:
     che la disposizione  denunciata  contrasterebbe,  ad  avviso  del
 rimettente,  con  l'art.  52,  secondo comma, della Costituzione, che
 impone l'obbligatorieta'  del  servizio  militare,  con  salvaguardia
 della posizione di lavoro del cittadino;
     che  sarebbe  altresi' violato l'art. 3 della Costituzione, sotto
 il profilo dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e  della
 stessa ragionevolezza della norma;
     che  non e' giustificabile il trattamento deteriore nei confronti
 di chi abbia prestato il servizio militare anteriormente alla data di
 entrata in vigore della legge n. 958 del 1986;
     che dall'esame dell'art. 20, citato, non si potrebbero  ricavare,
 altresi', limitazioni temporali;
     che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, osservando che la
 questione e' gia' stata dichiarata infondata da questa Corte  con  le
 sentenze  nn.  455  del 1992 e 385 del 1994, pronunce, queste, che il
 collegio rimettente avrebbe  ignorato,  senza  prospettare  argomenti
 diversi da quelli esaminati;
    Considerato che l'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ha
 previsto  la  validita'  del  servizio  militare  per l'inquadramento
 economico  e  la  determinazione   dell'anzianita'   lavorativa   dei
 dipendenti delle amministrazioni pubbliche:
     che  ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1991,
 n. 412, puo' essere valutato soltanto il servizio militare in  corso,
 e  quello prestato successivamente all'entrata in vigore della citata
 legge n. 958 del 1986;
     che  viene  altresi'  a  cessare  il  trattamento   eventualmente
 corrisposto   in   difformita',  con  riassorbimento  dell'incremento
 retributivo erogato (comma 3 dell'art. 7);
     che  il  tribunale  amministrativo  regionale  per   la   Sicilia
 ripropone la questione di legittimita' costituzionale gia' dichiarata
 da  questa  Corte  non  fondata  con la sentenza n. 455 del 1992 (per
 quanto attiene al comma 1, dell'art. 7) e con la sentenza n. 385  del
 1994 (con riguardo al comma 3, dello stesso art. 7);
     che  non  si  adducono motivi nuovi, i quali possano giustificare
 una differente decisione.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.