ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 269, secondo
comma, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa
l'8 aprile 1998 dal pretore di Tempio Pausania nel procedimento
civile vertente tra Tamponi Giovanni Maria ed altri e Serra Pasquale,
iscritta al n. 395 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale,
dell'anno 1998;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, nel quale il
convenuto aveva proposto domanda riconvenzionale di usucapione ed
aveva chiamato terzi in causa, il pretore di Tempio Pausania, con
ordinanza dell'8 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 269, secondo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede un termine perentorio entro il quale il
convenuto deve notificare la citazione al terzo:
che nella fattispecie, come precisa il rimettente, la citazione
dei terzi, non costituitisi in giudizio, era stata eseguita senza il
rispetto dei termini stabiliti dall'art. 163-bis del codice di
procedura civile e la parte attrice aveva eccepito la decadenza del
convenuto dalla facolta' di chiamata in causa;
che, a norma dell'art. 269 cod. proc. civ., il convenuto, il
quale intenda chiamare un terzo in causa, deve, a pena di decadenza,
farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere lo
spostamento della prima udienza, allo scopo di consentire la
citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-bis la
quale citazione e' notificata a cura del convenuto;
che, come osserva il giudice a quo, detta norma nulla dispone in
ordine al mancato rispetto del termine per la citazione del terzo,
si' che in tale ipotesi potrebbe ritenersi applicabile la disciplina
prevista dall'art. 164 cod. proc. civ., in base alla quale, ove sia
stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito
dalla legge e il convenuto non si sia costituito in giudizio, il
giudice, rilevata la nullita' della citazione, ne ordina la
rinnovazione;
che, per contro, soltanto a carico dell'attore, il quale abbia
interesse alla chiamata in causa di un terzo e sia stato
preventivamente autorizzato dal giudice, e' previsto l'onere di
notificare al terzo la citazione entro il termine perentorio
stabilito dal giudice;
che, quindi, a differenza di quanto stabilito dal secondo comma
del citato art. 269, la perentorieta' del termine e' prevista
unicamente per la chiamata in causa ad opera dell'attore, il quale
decade da tale facolta' qualora non osservi il termine;
che, ad avviso del rimettente, la diversa disciplina stabilita
dall'art. 269 cod. proc. civ. in ordine alla chiamata in causa di un
terzo darebbe luogo ad una ingiustificata disparita' di trattamento
tra le parti, che si tradurrebbe nella violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione, tanto piu' ove si consideri che la previgente
formulazione dell'art. 269 parificava la posizione dell'attore e del
convenuto in ordine alla chiamata in causa di un terzo e che
l'originario testo della norma in oggetto, approvato dal Senato,
prevedeva che la notificazione della citazione al terzo, sia ad opera
dell'attore che del convenuto, doveva eseguirsi nel termine
perentorio di quindici giorni;
che, come osserva infine il rimettente, la disparita' di
trattamento non puo' essere superata con una interpretazione
estensiva che conferisca perentorieta' al termine relativo alla
citazione del terzo, effettuata dal convenuto, in quanto e' ad essa
di ostacolo il disposto dell'art. 152 cod. proc. civ., a norma del
quale "i termini per il compimento degli atti del processo sono
stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a
pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente".
Considerato che, come risulta dall'ordinanza di rimessione e dagli
atti del giudizio a quo il convenuto ha assegnato alle parti chiamate
in causa un termine a comparire inferiore a quello prescritto
dall'art. 163-bis codice procedura civile:
che, ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., tale inosservanza
determina la nullita' della citazione, con l'ulteriore conseguenza
che, non essendosi costituite in giudizio le parti, il giudice e'
tenuto a disporre d'ufficio la rinnovazione della citazione entro un
termine perentorio;
che la questione sollevata dal rimettente si appalesa quindi
priva di rilevanza nel giudizio a quo, nel quale dall'assegnazione di
un termine a comparire inferiore a quello legale non puo' derivare
altro effetto che l'applicazione del citato art. 164, e cio' anche
nel caso in cui fosse previsto un termine perentorio per la chiamata
in causa;
che, infine, tenuto conto che le parti legittimate a contraddire
alla domanda riconvenzionale di usucapione rivestono la qualita' di
litisconsorti necessari, la omessa citazione di una di esse
determinerebbe comunque per il giudice la necessita' di disporre
l'integrazione del contraddittorio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.