ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  16  del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione  della
 evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
 per agevolare la definizione delle pendenze in  materia  tributaria),
 convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 7 agosto 1982, n. 516,
 promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio  1986  dalla  Commissione
 tributaria   di   secondo  grado  di  Treviso,  su  ricorso  proposto
 dall'Ufficio imposte  dirette  di  Conegliano  contro  Moretti  e  C.
 s.a.s.,  iscritta al n.  434 del registro ordinanze 1998 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  25,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 dicembre 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari.
   Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Treviso,
 con ordinanza del 21 gennaio 1986 (pervenuta  a  questa  Corte  il  1
 giugno  1998  ed  iscritta  al  r.o.  n.  434  del 1998) - emessa nel
 giudizio di appello proposto dall'Ufficio delle  imposte  dirette  di
 Conegliano  nei  confronti  della  societa'  Moretti e C. s.a.s. - ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della
 legge 7 agosto 1982, n. 516 (recte: d.-l.  10  luglio  1982,  n.  429
 (Norme  per  la  repressione della evasione in materia di imposte sui
 redditi e sul valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle
 pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella
 legge  7  agosto  1982,  n.  516), denunciandone il contrasto con gli
 artt. 3 e 97 della Costituzione.
   Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcun  cenno
 di  motivazione  sia  in  ordine  alla  rilevanza della questione nel
 giudizio a quo che non e' dato desumere neppure da una qualsiasi, pur
 sommaria, descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio
 medesimo, sia in  ordine  alle  ragioni  del  prospettato  dubbio  di
 costituzionalita':
     che, pertanto, avendo il giudice a quo completamente disatteso la
 prescrizione  secondo la quale l'ordinanza deve indicare i termini ed
 i motivi della rimessione (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87),
 la questione  va  dichiarata  manifestamente  inammissibile  (tra  le
 molte,  ordinanze  nn.  253  e  129  del 1998, 435 del 1996 e 275 del
 1995).
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.