ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  39,  primo
 comma,  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50 (Norme sulla navigazione
 da diporto) - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della  legge
 26 aprile 1986, n. 193, - promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio
 1998  dal  giudice  per  le indagini preliminari presso la pretura di
 Venezia nel procedimento penale a carico di Scasso  Andrea,  iscritta
 al  n.    231 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 15,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1998;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del 14 ottobre 1998 il giudice
 relatore Fernando Santosuosso;
   Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale nei confronti  di
 Andrea  Scasso,  imputato  del reato di cui all'art. 39, primo comma,
 della legge 11 febbraio 1971,  n.  50  (Norme  sulla  navigazione  da
 diporto)  - come sostituito dall'art. 22, primo comma, della legge 26
 aprile 1986,  n.  193,  -  per  aver  condotto,  il  9  aprile  1997,
 un'imbarcazione  con  motore fuoribordo da 78 cavalli senza essere in
 possesso  della  prescritta  abilitazione,  il   pubblico   ministero
 richiedeva  al  giudice per le indagini preliminari presso la pretura
 di  Venezia  l'emissione  di  un decreto penale di condanna alla pena
 dell'ammenda di lire 1.000.000;
     che il giudice per le indagini preliminari  considerava  pacifica
 la  materialita'  della  condotta  ascritta  all'imputato ed indubbia
 l'applicazione  al  caso  di  specie  della  normativa  invocata  dal
 pubblico  ministero,  non  risultando  che  la navigazione intrapresa
 dallo Scasso avesse scopi lucrativi;
     che lo stesso giudice per le indagini preliminari, con  ordinanza
 emessa  il  4  febbraio  1998,  sollevava  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n.  193  (che
 ha  sostituito  il  predetto art. 39 della legge 11 febbraio 1971, n.
 50), in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  in  quanto  esso
 stabilisce  un  trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello
 previsto per l'ipotesi di conduzione, per scopi  lucrativi  (al  fine
 del trasporto di persone per conto terzi), di un'imbarcazione addetta
 alla  navigazione  interna  senza il prescritto titolo professionale,
 punita - secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione
 - ai sensi dell'art. 1231  del  codice  della  navigazione,  con  una
 ingiustificata  disparita'  di trattamento fra due situazioni, di cui
 in realta' sarebbe eventualmente  la  seconda  a  dover  essere  piu'
 gravemente sanzionata rispetto alla prima, giacche' nel primo caso si
 tratta di navigazione diportistica, mentre nel secondo di navigazione
 professionale;
     che  nel  giudizio  avanti  la  Corte  costituzionale  non  si e'
 costituita la parte privata, ne' e' intervenuto il    Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
   Considerato  che  identica questione di legittimita' costituzionale
 e' gia' stata rimessa a  questa  Corte  e  dichiarata  manifestamente
 infondata,   con  ordinanza  n.  297  del  1998,  in  quanto  le  due
 fattispecie indicate dal giudice a quo  non  sono  omogenee,  essendo
 diversi:  a)  lo  scopo  dell'attivita',  in  un  caso diportistico e
 nell'altro lucrativo; b) la tipologia della navigazione  -  che  puo'
 riflettersi  anche  su  quella  dell'imbarcazione  -  in  un caso non
 professionale  e  nell'altro  professionale;  c)  il  titolo  la  cui
 mancanza e' sanzionata, in un caso consistente nell'abilitazione alla
 guida e nell'altro in un titolo professionale;
     che,  pertanto,  non  potendo  il  tertium comparationis indicato
 nell'ordinanza di rimessione essere raffrontato  in  modo  pertinente
 con  la  norma  impugnata,  la  disciplina sanzionatoria stabilita da
 quest'ultima, di per se', non risulta irragionevole;
     che non sono stati addotti motivi nuovi  e  diversi  che  possano
 indurre questa Corte a modificare il  proprio orientamento.
   Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme  integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.