ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 13 del regio
 d.-l. 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni  sulle
 assicurazioni  obbligatorie  per l'invalidita' e la vecchiaia, per la
 tubercolosi e per  la  disoccupazione  involontaria,  e  sostituzione
 dell'assicurazione per la maternita' con l'assicurazione obbligatoria
 per  la  nuzialita'  e  la natalita'), convertito, con modificazioni,
 nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dell'art. 9,  secondo  e  terzo
 comma,  della  legge  1 dicembre 1970 n. 898, (Disciplina dei casi di
 scioglimento del matrimonio), come modificato  dalla  legge  6  marzo
 1987,  n.  74,  promosso  con  ordinanza emessa il 20 maggio 1997 dal
 pretore di Taranto nel  procedimento  civile  promosso  da  Francesca
 Giorgetto  nei  confronti  dell'Istituto  nazionale  della previdenza
 sociale (INPS) e di altra, iscritta al n. 592 del registro  ordinanze
 1997  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica n. 39,
 prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonche' l'atto di intervento
 del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  udienza  pubblica  del  23  febbraio  1999 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per  l'INPS  e  l'avvocato  dello
 Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto  che,  nel corso di un giudizio, promosso dalla convivente
 di  un  pensionato  deceduto,  diretto  ad   ottenere   dall'Istituto
 nazionale della previdenza sociale (INPS) una quota della pensione di
 reversibilita'   attribuita  alla  moglie,  di  fatto  separata,  del
 titolare della pensione, il pretore di Taranto, con ordinanza  emessa
 il   20   maggio   1997,   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale: a) dell'art.  13 del regio d.-l. 14 aprile  1939,  n.
 636    (Modificazioni    delle   disposizioni   sulle   assicurazioni
 obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, per la  tubercolosi  e
 per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione
 per  la maternita' con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialita'
 e la natalita'), convertito, con modificazioni, nella legge 6  luglio
 1939,  n.  1272, nella parte in cui esclude il convivente more uxorio
 dall'elenco   dei   legittimati   ad   ottenere   la   pensione    di
 reversibilita',  pur  attribuendo  il  relativo  diritto  al  coniuge
 superstite; b) dell'art. 9, secondo comma,  della  legge  1  dicembre
 1970,  n.  898  (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
 come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, che  attribuisce  il
 diritto  al trattamento pensionistico di reversibilita' in favore del
 coniuge divorziato; c) del terzo comma  dello  stesso  art.  9  della
 legge  1  dicembre  1970,  n.  898,  che, nell'attribuire ai soggetti
 superstiti succedutisi nel rapporto di coniugio con il  de  cuius  il
 diritto  ad una quota del trattamento pensionistico di reversibilita'
 commisurata alla durata dei rispettivi rapporti con l'avente diritto,
 esclude il convivente more uxorio dal novero dei soggetti beneficiari
 del predetto trattamento;
     che il giudice rimettente dubita che le  disposizioni  denunciate
 siano  in  contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, giacche'
 determinerebbero una ingiustificata  disparita'  di  trattamento  tra
 coniuge  superstite,  pur  se  di  fatto  separato,  beneficiario del
 trattamento pensionistico di reversibilita', e convivente more uxorio
 del de cuius privo di analogo riconoscimento;
     che l'atto introduttivo del procedimento dinanzi  al  pretore  e'
 stato  notificato  all'INPS, costituitosi in giudizio, ed alla moglie
 del pensionato deceduto, alla quale era stata attribuita la  pensione
 di  reversibilita', e che pur essendo stata convenuta in giudizio era
 rimasta contumace;
     che  l'ordinanza  con  la  quale  il  pretore,   sospendendo   il
 procedimento,    ha    sollevato   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale, e' stata notificata alla ricorrente, all'INPS  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento;
     che  nel  giudizio  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  si   e'
 costituito  l'INPS,  chiedendo  che  la  questione sia dichiarata non
 fondata;
     che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, giacche'  il
 giudizio  principale  avrebbe  dovuto, a norma del denunciato art. 9,
 terzo  comma,  della legge n. 898 del 1970, essere instaurato davanti
 al tribunale ed in contraddittorio  con  il  coniuge  superstite  del
 titolare  della  pensione,  e  sostenendo,  nel  merito, la manifesta
 infondatezza.
   Considerato che, se nel corso di un giudizio  viene  sollevata  una
 questione  incidentale di legittimita' costituzionale, l'ordinanza di
 trasmissione degli atti alla Corte deve essere notificata, quando non
 ne sia stata data lettura nel pubblico dibattimento, alle  "parti  in
 causa"  (art.  23,  quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87) e
 deve essere poi trasmessa alla Corte con la prova,  oltre  che  delle
 comunicazioni prescritte, delle notificazioni destinate ad assicurare
 la  conoscenza  dell'ordinanza  da  parte  dei  soggetti  che possono
 costituirsi per esercitare  il  loro  diritto  di  difesa  anche  nel
 giudizio  incidentale  di  legittimita'  costituzionale (art. 1 delle
 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del
 16 marzo 1956), decorrendo dall'avvenuta notificazione il termine per
 la costituzione nel giudizio davanti alla Corte (art. 25 della  legge
 n. 87 del 1953 e art. 3 delle medesime norme integrative);
     che  sono  "parti  in  causa", a ciascuna delle quali deve essere
 effettuata la notificazione dell'ordinanza, preordinata  al  giudizio
 incidentale  di  legittimita'  costituzionale, tutti i soggetti tra i
 quali e' in corso il giudizio principale (sentenza n. 81  del  1964),
 anche se in esso siano rimasti contumaci;
     che l'ordinanza del pretore di Taranto non e' stata notificata ad
 una  delle  parti  di  quel giudizio, alla quale era stato notificato
 l'atto introduttivo del procedimento ma che  non  si  era  costituita
 rimanendo  contumace,  sicche',  essendo  stata  omessa la prescritta
 notificazione  dell'ordinanza  che  ha  sollevato  la  questione   di
 legittimita'   costituzionale   e   mancando   quindi  un  essenziale
 adempimento della procedura prevista dall'art. 23 della legge  n.  87
 del   1953,   la  questione  deve  essere  dichiarata  manifestamente
 inammissibile non potendosi procedere al relativo giudizio (ordinanze
 n. 395 del 1997, n. 372 del 1995 e n. 202 del 1983).