ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto), promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal Tribunale di Bari sul ricorso proposto dall'INPS contro Difino Chiara, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di costituzione dell'INPS; Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di una controversia in materia previdenziale promossa a seguito del rigetto della domanda, proposta in via amministrativa, di erogazione della pensione di riversibilita' del defunto marito, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. Osserva il Tribunale che nel caso in esame la domanda era stata respinta in quanto il matrimonio, contratto dal marito dopo il collocamento in pensione ed in eta' superiore ai settantadue anni, era durato meno di due anni. Ora la norma impugnata, analogamente ad altre gia' colpite da declaratoria di illegittimita' costituzionale (il rimettente richiama la sentenza n. 189 del 1991 di questa Corte), appare in contrasto con gli invocati parametri, poiche' e' priva di ragionevole giustificazione, costituisce una remora alla formazione di un nucleo familiare e nega quella garanzia di assistenza che si ottiene grazie all'istituto della pensione di riversibilita'. In ordine al requisito della rilevanza, il giudice a quo precisa che dall'eventuale accoglimento della presente questione deriverebbe anche l'accoglimento della domanda di pensione avanzata dalla ricorrente. 2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si e' costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale, osservando che la sollevata questione trova un precedente del tutto analogo nella citata sentenza n. 189 del 1991 e rimettendosi, pertanto, alla decisione che si vorra' adottare in questa sede. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art 21, primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto) in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. La norma e' stata impugnata in quanto preclude la concessione della pensione di riversibilita' in favore del coniuge allorquando il matrimonio, contratto dal pensionato in eta' superiore ai settantadue anni, sia durato meno di due anni. 2. - La questione e' fondata. La norma impugnata, dettata per il regime previdenziale degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, e' di contenuto sostanzialmente analogo a diverse altre, gia' colpite da precedenti declaratorie di illegittimita' costituzionale (v., fra le altre, le sentenze n. 1 del 1992, n. 450 del 1991, n. 189 del 1991, n. 123 del 1990 e n. 587 del 1988). Nelle pronunce ora richiamate questa Corte ha ravvisato l'intrinseca irrazionalita' di norme che - facendo derivare effetti giuridici negativi dall'eta' dello sposo pensionato e dalla breve durata del vincolo coniugale - incidevano indirettamente sulla liberta' matrimoniale, cui si collegano valori di rilevanza costituzionale; osservandosi d'altra parte che i mutati costumi sociali mostrano di frequente la tendenza di persone non piu' giovani a contrarre matrimonio. A queste osservazioni puo' aggiungersi che anche la norma oggi in esame, analogamente a quelle gia' espunte dal sistema, crea un'irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente validi, sulla base di elementi estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale, quali l'eta' avanzata del contraente e la durata del matrimonio. Deriverebbe cosi' una sorta di efficacia limitata del matrimonio, non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura previdenziale, come appunto la pensione di riversibilita'. Tale conclusione e' evidentemente irrazionale si' da tradursi in una lesione dell'art. 3 della Costituzione. Ogni altro profilo di denunziata incostituzionalita' rimane, pertanto, assorbito.