ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  21, primo
 comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
 previdenza  per  gli  addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto),
 promosso  con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal Tribunale di Bari
 sul ricorso proposto dall'INPS contro Difino Chiara, iscritta  al  n.
 427 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del 9 marzo 1999 il giudice relatore
 Fernando Santosuosso.
                           Ritenuto in fatto
   1. -  Nel  corso  di  una  controversia  in  materia  previdenziale
 promossa  a  seguito  del  rigetto  della  domanda,  proposta  in via
 amministrativa, di erogazione della pensione  di  riversibilita'  del
 defunto  marito,  il  Tribunale  di  Bari, in funzione di giudice del
 lavoro,  ha  sollevato  questione  di   legittimita'   costituzionale
 dell'art  21,  primo comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889
 (Norme in materia di previdenza per gli addetti ai  pubblici  servizi
 di  trasporto)  in  riferimento  agli  artt.  3,  29,  31  e 38 della
 Costituzione.
   Osserva il Tribunale che nel caso in esame  la  domanda  era  stata
 respinta  in  quanto  il  matrimonio,  contratto  dal  marito dopo il
 collocamento in pensione ed in eta' superiore  ai  settantadue  anni,
 era  durato meno di due anni. Ora la norma impugnata, analogamente ad
 altre gia' colpite da declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
 (il rimettente richiama la sentenza n. 189 del 1991 di questa Corte),
 appare  in  contrasto con gli invocati parametri, poiche' e' priva di
 ragionevole giustificazione, costituisce una remora  alla  formazione
 di  un  nucleo  familiare e nega quella garanzia di assistenza che si
 ottiene grazie all'istituto della pensione di riversibilita'.
   In ordine al requisito della rilevanza, il giudice  a  quo  precisa
 che  dall'eventuale accoglimento della presente questione deriverebbe
 anche  l'accoglimento  della  domanda  di  pensione  avanzata   dalla
 ricorrente.
   2.  -  Nel  giudizio  davanti  a  questa  Corte  si  e'  costituito
 l'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  osservando  che  la
 sollevata  questione  trova  un  precedente  del  tutto analogo nella
 citata sentenza n.  189  del  1991  e  rimettendosi,  pertanto,  alla
 decisione che si vorra' adottare in questa sede.
                         Considerato in diritto
   1.  -  Il  Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art 21, primo
 comma, n. 2, della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
 previdenza per gli addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto)  in
 riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 38 della Costituzione. La norma e'
 stata  impugnata  in quanto preclude la concessione della pensione di
 riversibilita' in  favore  del  coniuge  allorquando  il  matrimonio,
 contratto  dal  pensionato in eta' superiore ai settantadue anni, sia
 durato meno di due anni.
   2. - La questione e' fondata.
   La  norma  impugnata,  dettata  per  il  regime previdenziale degli
 addetti  ai  pubblici  servizi  di   trasporto,   e'   di   contenuto
 sostanzialmente  analogo  a diverse altre, gia' colpite da precedenti
 declaratorie di illegittimita' costituzionale (v., fra le  altre,  le
 sentenze n.  1 del 1992, n. 450 del 1991, n. 189 del 1991, n. 123 del
 1990  e n.  587 del 1988). Nelle pronunce ora richiamate questa Corte
 ha ravvisato l'intrinseca  irrazionalita'  di  norme  che  -  facendo
 derivare  effetti giuridici negativi dall'eta' dello sposo pensionato
 e  dalla  breve   durata   del   vincolo   coniugale   -   incidevano
 indirettamente  sulla  liberta' matrimoniale, cui si collegano valori
 di rilevanza costituzionale; osservandosi d'altra parte che i  mutati
 costumi sociali mostrano di frequente la tendenza di persone non piu'
 giovani a contrarre matrimonio.
   A  queste  osservazioni puo' aggiungersi che anche la norma oggi in
 esame,  analogamente  a  quelle  gia'  espunte  dal   sistema,   crea
 un'irragionevole discriminazione, in presenza di matrimoni ugualmente
 validi,  sulla  base  di  elementi estranei all'essenza e ai fini del
 vincolo coniugale, quali l'eta' avanzata del contraente e  la  durata
 del matrimonio.
   Deriverebbe  cosi'  una sorta di efficacia limitata del matrimonio,
 non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura previdenziale,
 come appunto la  pensione  di  riversibilita'.  Tale  conclusione  e'
 evidentemente  irrazionale si' da tradursi in una lesione dell'art. 3
 della Costituzione.
   Ogni  altro  profilo  di  denunziata  incostituzionalita'   rimane,
 pertanto, assorbito.