ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l.  del
 28 marzo 1996, n. 166 (Norme in materia previdenziale), e dell'intero
 decreto-legge, promossi con ordinanze emesse l'11 aprile 1996 (n.   2
 ordinanze)  dal  pretore  di  Bari,  il 17 aprile 1996 dal pretore di
 Genova, il 18 aprile 1996, dal Tribunale di  Ravenna,  il  24  aprile
 1996  (n.  11 ordinanze), il 29 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) ed il 24
 aprile 1996 (n. 6 ordinanze) dal pretore di Sondrio,  rispettivamente
 iscritte  ai  nn.  586, 587, 605, 772, da 798 a 808, da 815 a 820, da
 822 a 827 del registro ordinanze 1996  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica nn. 26, 27, 36 e 37, prima serie speciale,
 dell'anno 1996.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  dell'INPS  nonche'  gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nella camera di consiglio  del  14  aprile  1999  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto.
   Ritenuto  che, nel corso di due giudizi, instaurati per ottenere la
 ricostruzione dei relativi trattamenti  pensionistici  in  base  alle
 sentenze   n.   495   del   1993  e  n.  240  del  1994  della  Corte
 costituzionale, il pretore di  Bari,  con  altrettante  ordinanze  di
 identico contenuto emesse l'11 aprile 1996, ha sollevato questione di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 1 del d.-l. del 28 marzo 1996,
 n. 166 (Norme in materia previdenziale), nella parte in  cui  dispone
 l'estinzione dei giudizi pendenti;
     che,  a  giudizio del rimettente, la norma contrasterebbe: a) con
 l'art. 3  Cost.,  in  quanto  tale  previsione  -  contenuta  in  una
 normativa  che  regola  solo  modalita' di pagamento di somme dovute,
 senza nulla disporre in ordine all'accertamento del relativo  diritto
 -   determina   una   lesione   dei   canoni   di   ragionevolezza  e
 dell'affidamento  dei  cittadini  nel   principio   della   sicurezza
 giuridica;  b)  con  gli  artt.  3, 24, 101, 102, 103 e 104 Cost., in
 quanto viene sottratta ai giudici ogni possibilita' di valutazione  e
 di   accertamento  del  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio,
 determinandosi altresi'  la  caducazione  degli  effetti  sostanziali
 della  domanda,  con  privazione  di  qualsiasi  forma  di tutela del
 pensionato;
     che inoltre  lo  stesso  pretore  -  senza  tuttavia  indicare  i
 parametri  vulnerati  -  ritiene  di  dubbia  costituzionalita' tanto
 l'esclusione del pagamento di interessi e rivalutazione  sulle  somme
 dovute,   quanto  la  declaratoria  d'inefficacia  dei  provvedimenti
 giudiziali non ancora passati in giudicato;
     che, nel corso di altro analogo giudizio, il pretore  di  Genova,
 con  ordinanza  emessa  il  17 aprile 1996, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, in
 quanto contrastante: a) con gli artt.  3,  24  e  102,  primo  comma,
 Cost.,  nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi, anche in
 caso di contestazione da parte dell'INPS del diritto fatto valere dal
 ricorrente, poiche'  determina  violazione  del  diritto  di  azione,
 disparita'   di  trattamento  e  indebita  soluzione,  da  parte  del
 legislatore, di procedimenti giurisdizionali pendenti; b) con  l'art.
 3  Cost.,  nella  parte  in  cui  dilaziona  la  corresponsione degli
 arretrati in sei annualita', rinviando l'inizio delle  operazioni  di
 pagamento  alla  previa (e non definita) emanazione di un decreto del
 Ministro del tesoro; c) con gli artt. 3 e 38 Cost., la' dove  prevede
 che   sulle   somme   dovute   non   siano  corrisposti  interessi  e
 rivalutazione;
     che il Tribunale di Ravenna, con ordinanza emessa  il  18  aprile
 1996,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale del
 citato art. 1 del d.-l. n. 166 del 1996, prospettando  la  violazione
 degli artt. 3 e 24 Cost., la' dove esso: a) esclude la corresponsione
 di  interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute (comma 2);
 b) prevede  l'estinzione  d'ufficio  dei  giudizi  pendenti  e  della
 compensazione tra le parti delle spese di lite (comma 3);
     che,  con  ventitre ordinanze di identico contenuto, emesse il 24
 ed il 29 aprile  1996,  il  pretore  di  Sondrio  ha,  a  sua  volta,
 sollevato  questione  di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1,
 comma 1, del d.-l. n. 166 del 1996 nella parte in cui prevede che  il
 rimborso  delle  somme,  maturate  fino  al  31  dicembre  1995,  sia
 effettuato  mediante  assegnazione  di  titoli  di   Stato   in   sei
 annualita',  per  contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost; b) del comma 2
 dello  stesso  articolo,  nella  parte  in  cui  prevede  che   nella
 determinazione   dell'importo   maturato  al  31  dicembre  1995  non
 concorrano gli interessi e la rivalutazione monetaria, per  contrasto
 con  gli artt. 3 e 38 Cost; c) del comma 3 dello stesso articolo, che
 prevede l'estinzione dei giudizi pendenti e  la  compensazione  delle
 spese  di  lite, per contrasto con gli artt.  3, 24, 25, primo comma,
 102, 113 e 36 Cost; d) dell'intero decreto-legge, per  contrasto  con
 l'art.  77  Cost., attesa l'assenza del requisito della straordinaria
 necessita' ed urgenza;
     che in tutti i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato,  e  si  e'  costituito  l'INPS,   concludendo   entrambi   per
 l'inammissibilita'   ovvero   per   l'infondatezza   delle  sollevate
 questioni.
   Considerato che per l'analogia delle sollevate questioni i  giudizi
 possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
     che  il  contenuto  del  censurato  d.-l.  n.  166  del 1996, non
 convertito, e' stato reiterato con i decreti-legge 27 maggio 1996, n.
 295; 26 luglio 1996, n. 396; 24 settembre 1996, n. 499, tutti recanti
 le stesse disposizioni impugnate e tutti decaduti;
     che gli effetti di tali  decreti-legge  sono  stati  fatti  salvi
 dall'art.  1,  comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 e che la
 successiva legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 181,  182  e
 183)  ha  riproposto  il medesimo contenuto della censurata normativa
 decretale;
     che, medio tempore, il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito  in
 legge  28  maggio  1997,  n.  140,  e'  intervenuto  sul  complessivo
 denunciato meccanismo  di  rimborso  dei  relativi  crediti  mediante
 emissione dei titoli di Stato, prevedendone viceversa il pagamento in
 contanti, pur se con le medesime cadenze temporali;
     che, ancora successivamente, la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha
 previsto  l'erogazione  di  una somma pari al 5% a titolo d'interessi
 sugli arretrati maturati alla data del 31  dicembre  1995  (art.  36,
 comma  1)  e  l'inclusione, tra gli aventi diritto al pagamento degli
 arretrati, degli eredi dell'interessato anche allorche' il decesso di
 questi sia avvenuto anteriormente al 30 marzo 1996  (art.  36,  comma
 2);
     che, inoltre, l'art. 73, comma 4, della stessa legge ha precisato
 la  portata  applicativa  della  c.d.  clausola di salvezza contenuta
 nell'art.  1,  comma  6,  della  legge  28  novembre  1996,  n.  608,
 interpretandola  nel  senso che tra gli effetti fatti salvi da questa
 norma va inclusa l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali emessi in
 materia;
     che, cosi' disponendo,  il  legislatore  ha  notevolmente  inciso
 sulla  normativa  denunciata,  e  dunque  i  giudici a quibus debbono
 procedere ad una nuova valutazione della  rilevanza  delle  sollevate
 questioni (cfr. ordinanza n. 31 del 1999);
     che,  pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti ai
 giudici stessi.