IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi in appello numeri
 2008/88, 24/89 E 407/89, proposti:  quanto  all'appello  n.  2008/88:
 dall'Unita'   sanitaria   locale  n.  13  -  Genova  4,  ora  Azienda
 ospedaliera ospedale S. Martino di Genova  e  Cliniche  universitarie
 convenzionate,  in  persona  del  legale  rappresentante pro-tempore,
 rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti  Enrica  Croci   e   Federico
 Sorrentino  e  presso  il  secondo elettivamente domiciliata in Roma,
 Lungotevere delle Navi n. 30;
   Contro il dott.  Gianfranco  Clemente,  costituitosi  in  giudizio,
 rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Adriano  Casellato,  presso  cui
 elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita 290, e nei
 confronti della regione Liguria, in persona del legale rappresentante
 pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e  difesa  dagli
 avv.ti   Luigi  Cocchi  ed  Enrico  Romanelli  e  presso  il  secondo
 elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria 5, e della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente  del  Consiglio
 pro-tempore, costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa ex lege
 dall'Avvocatura  generale dello Stato presso cui domiciliata in Roma,
 via dei Portoghesi n.  12;
   Quanto all'appello n. 24/89: da Puglisi Maria, De  Salvo  Patrizia,
 Borgonovo  Giacomo, Friedman Daniele, Diviacco Pietro, Filauro Marco,
 Simoni Gianantonio,  Pasero  Ermanno,  Bo  Maurizio,  Bruzzo  Franco,
 Ferrando  Valter,  Palermo  Salvatore,  Cagnazzo  Aldo,  Uskok Ubezzi
 Marco, Fontana Iris, Frascio Marco, Valenzano Menada Mario,  Siccardi
 Daniele,  Bavazzano  Maurizio,  Capurro  Sergio,  Dellepiane Massimo,
 Cossu Massimo, Falcone Federico, Bragazzi Roberto, Gulino M.  Teresa,
 Tinelli  Ezio,  Viacava  Alessandro,  Della  Casa  Palmiro,  Maritati
 Vincenzo, Boccardo Enrico, Castaldo Attilio, De Angelis Donato, Isola
 Mimino, Pesce M.A., Solimei  Gian  Edilio,  Divano  Eugenio,  Dardano
 Giovanni,  Altomonte  Maurizio,  Gazzi  Gabriella,  Vitriolo  Silvio,
 Capris Paolo, Scarano Flavio, De  Gaetano  Giuseppe,  Lucardi  Carlo,
 Brambilla  Bas  Marco, Salmeri Daniela, Agostini Marco, Guelfi Marco,
 Quaglia Bruno, Dagnino Giacomo, Marino Giuseppe, Lai Silvio, Fioretto
 Mauro, Rolando Maurizio, Ghiglione Dina, E. Traverso Carlo, Lucertini
 Germano,  Farini  Daniele,  Brera  Silvio,  Discoti  Peppino,  Viotti
 Alessandro,  Veruggio  Pietro,  Nicora  Maria Pia, Rubino M., Morelli
 Nicola, Galli Angelo, Quattrini Stefano, Rumolo Antonio, Dalla  Costa
 Rosanna,  Santolini  Federico,  Giordano  Massimo,  De  Cian  Franco,
 Gianbuzzi Marco, rappresentati e  difesi  dagli  avv.ti  Gian  Fausto
 Lucifredi  ed  Alberto  Marconi ed elettivamente domiciliati in Roma,
 via Cosseria 5, presso l'avv. Enrico Romanelli;
   Contro  il  dott.  Gianfranco  Clemente,  costituitosi in giudizio,
 rappresentato, difeso e domiciliato ut supra, e nei  confronti  della
 Unita'  sanitaria  locale  n.  13  -  Genova 4, in persona del legale
 rappresentante  pro-tempore,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti
 Giuseppe   Pericu   e   Federico   Sorrentino  e  presso  il  secondo
 elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30;
   Quanto all'appello n. 407/89: da Scordamaglia Renato,  Blanco  Gian
 Franco, Rolla Mauro e Gabrielli Armando, rappresentati e difesi dagli
 avv.ti  Gian  Fausto  Lucifredi  ed  Alberto Marconi ed elettivamente
 domiciliati in Roma, presso la Segreteria del Consiglio di Stato;
   Contro il dott.  Gianfranco  Clemente,  costituitosi  in  giudizio,
 rappresentato,  difeso  e  domiciliato  ut  supra, per l'annullamento
 della sentenza del t.a.r. della Liguria 5 luglio 1988, n. 448;
   Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
   Visti gli atti di costituzione in giudizio del  dott.  Clemente  in
 tutti e tre gli appelli; della regione Liguria e della Presidenza del
 Consiglio  dei Ministri nell'appello n. 2008/88; della U.S.L.  XIII -
 Genova 4 nell'appello n. 24/89;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti di causa;
   Relatore,  alla  pubblica  udienza  dell'11 dicembre 1998, il cons.
 Paolo Buonvino e uditi l'avv. Sorrentino per la U.S.L. - ora  Azienda
 ospedaliera  -  e,  per  delega  dell'avv.  Romanelli, per la regione
 Liguria, l'avv. Stancanelli, su  delega  dell'avv.  Marconi,  per  le
 altre  parti  appellanti  e  l'avv.  Casellato  per l'appellato dott.
 Clemente.
   Ritenuto e considerato,  in  fatto  e  in  diritto,  quanto  segue:
 Svolgimento del processo
   1.  -  Con  la  sentenza  qui  impugnata il t.a.r. ha accolto - nei
 limiti di cui in motivazione - il ricorso proposto dal dott. Clemente
 per l'annullamento  della  delibera  15  maggio  1986,  n.  856,  del
 Comitato   di   gestione   della  U.S.L.  appellante  -  ora  Azienda
 ospedaliera ospedale S. Martino di Genova  e  Cliniche  universitarie
 convenzionate  -  concernente  la  rettifica  di  bandi  di  pubblici
 concorsi di assistente medico, approvati con delibera 20 luglio 1985,
 numeri 1052 e 1053, e 24 ottobre 1985,  n.  1369,  recanti  anche  la
 riapertura dei termini concorsuali.
   In  particolare,  il  t.a.r.  dopo  aver  respinto  le eccezioni di
 inammissibilita' sollevate dalla difesa della U.S.L.  intimata  e  in
 accoglimento  di  specifici  motivi di ricorso, riteneva illegittimo,
 per violazione dell'art. 17 del d.P.R. n. 761/1979, il fatto  che  il
 concorso   bandito  per  l'area  funzionale  chirurgica  fosse  stato
 radicalmente trasformato, con la previsione di una serie di  concorsi
 di specialita' anziche' di un solo concorso per tale area funzionale;
 pertanto  il  t.a.r.   annullava la detta delibera nella parte in cui
 indiceva una serie di concorsi di specialita' in luogo  di  un  unico
 concorso relativo all'area funzionale chirurgica, mentre faceva salva
 la  stessa  delibera  nella parte in cui analoga operazione era stata
 posta in essere con riguardo alle altre aree funzionali, per le quali
 il  ricorrente  non  aveva,  a  suo  tempo,   avanzato   domanda   di
 partecipazione.
   2.  -  La  sentenza  era  impugnata sia dalla U.S.L. soccombente in
 primo grado, ora Azienda ospedaliera ospedale S. Martino (appello  n.
 2008/88),  sia  da  coloro  che sono risultati vincitori dei concorsi
 banditi con il provvedimento annullato  dal  t.a.r.  (appelli  numeri
 24/89 e 407/89).
   Riuniti  gli  appelli,  la  sezione, con decisione in pari data, ha
 disatteso le censure ed eccezioni svolte dagli appellanti e  respinto
 gli appelli per quanto attiene al merito.
   Ha     ritenuto,    peraltro,    condivisibile    l'eccezione    di
 improcedibilita' dell'originario gravame a  seguito  dell'entrata  in
 vigore della legge della regione Liguria n. 5 dell'8 aprile 1991.
   In particolare, l'articolo 2 di tale legge e' del seguente tenore:
     "art. 2. (Concorsi per la posizione iniziale medica).
     1)  in  conformita' ai principi discendenti dall'articolo 9 della
 legge 20 maggio 1985, n. 207 e successive disposizioni legislative di
 proroga i concorsi pubblici per l'assunzione nella posizione iniziale
 e nel profilo  di  assistente  medico  vengono  banditi  per  singole
 discipline.
     2)  la  norma  di cui al primo comma si applica anche ai concorsi
 pubblici gia' espletati.".
   La sezione ha, quindi, ritenuto che  la  disciplina  normativa  ora
 detta e, in particolare, il predetto comma 2, applicata alla presente
 fattispecie,  comporterebbe,  effettivamente,  il  superamento  della
 controversia in quanto legittimante, con  efficacia  retroattiva,  le
 scelte  operate  dalla  Amministrazione  e contestate dall'originario
 ricorrente.
                        Ragioni dell'ordinanza
   1. -  Ritiene  peraltro  la  sezione  che  non  sia  manifestamente
 infondata,  in  relazione  agli  articoli  117,  24  e  97  Cost., la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2,  della
 legge  della regione Liguria 8 aprile 1991, n. 5; disposizioni la cui
 applicazione e' - come esposto in narrativa - in grado di  comportare
 l'improcedibilita'   dell'originario   gravame,   in  quanto  atta  a
 legittimare,      con      efficacia      retroattiva,      l'operato
 dell'Amministrazione.
   2.  -  Il  citato art. 2, comma 2, e' tale da incidere, invero, con
 efficacia  reattrattiva,  non  su  altra  norma   regionale,   bensi'
 direttamente   sulla  disciplina  primaria  statale,  consentendo  di
 derogare, nella regione Liguria, al disposto di cui all'art.  17  del
 d.P.R.  n.  761  del  20 dicembre 1979. Ora tale disposto sembrerebbe
 costituire  norma  di  principio,  ed  inquadrata  in   una   riforma
 fondamentale dell'assetto della Repubblica.
   A  questo  risultato,  del  resto,  la  norma in esame e' pervenuta
 operando una data interpretazione di altra norma statale -  la  legge
 n.  207/1985 - di carattere limitatamente derogatorio, e dei principi
 asseritamente da essa desumibili, senza che, in tal senso, lo  stesso
 legislatore statale si fosse mai pronunciato.
   Ora,  nella  sentenza della Corte costituzionale del 23 marzo 1978,
 n. 23 (che richiama anche le precedenti sentenze numeri 44 e 123  del
 1957,  e  che  e' richiamata, tra le altre, dalle successive sentenze
 della stessa Suprema Corte n. 91 del 1982 e 713 del 1988), si afferma
 che gli effetti gia' prodotti dalle leggi  dello  Stato  non  possono
 venire  paralizzati  o alterati, con riferimento al passato, da parte
 di leggi regionali  successive,  senza  che  ne  risulti  violato  il
 principio  fondamentale  dell'unita' dell'ordinamento giuridico dello
 Stato e, in special modo, l'art. 117 della Costituzione.
   Nella  specie, la norma regionale di cui si discute appare intesa a
 produrre direttamente e con efficacia retroattiva i propri effetti su
 concorsi che si sono svolti  nella  piena  vigenza  della  disciplina
 statale  di  settore (art. 17 d.P.R. n. 761 del 1979); essa, infatti,
 verrebbe a legittimare, con efficacia retroattiva, il concorso di cui
 qui si discute, con effetti sulla stessa  decisione  del  giudice  di
 primo grado (non sospesa dal giudice d'appello), che, come la sezione
 ha  ritenuto  nella  decisione  che  sara'  pubblicata  insieme  alla
 presente ordinanza, aveva dichiarato illegittimo, sulla base  di  una
 corretta interpretazione della norma delegata, il provvedimento della
 U.S.L. assunto in violazione della legge statale.
   Questo  provvedimento  la  legge  regionale  in  esame ha, appunto,
 successivamente legittimato, incidendo sugli  effetti  gia'  prodotti
 dalla medesima legge statale.
   Sembra,  in altre parole, che il legislatore regionale abbia inteso
 influire, con una disposizione  dotata  di  efficacia  retroattiva  -
 circoscritta,  tra l'altro, come naturale, all'ambito territoriale di
 sua competenza - sugli effetti prodotti  dalla  disciplina  normativa
 primaria  di  fonte  statale;  e  sembra che cio' abbia nella Liguria
 impedito, in particolare, il conseguimento  delle  finalita'  che  il
 legislatore  delegato aveva voluto conseguire attraverso l'innovativa
 disciplina concorsuale di cui al ripetuto art. 17 del d.P.R.  n.  761
 del 1979.
   Donde  insieme  la  rilevanza  sull'appello amministrativo e la non
 manifesta infondatezza della questione stessa, sollevata in relazione
 all'art. 117 della Costituzione.
   3. - Neppure puo' dirsi manifestamente infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  della  norma    in  esame  con riguardo
 all'art.  24 Cost., questione della cui rilevanza (come di quella del
 successivo  punto  4)  sulla  lite   amministrativa   non   e'   dato
 evidentemente dubitare.
   La  disposizione  regionale appare, infatti, destinata, oltreche' a
 modificare, con efficacia retroattiva, la stessa portata della  norma
 statale,    anche   ad   incidere   sulle   decisioni   del   giudice
 amministrativo, in quanto volta a privare di effetto la sentenza  del
 giudice  di primo grado (tra l'altro, non sospesa, in sede cautelare,
 dal Consiglio di Stato), determinando l'esito del giudizio d'appello.
   In questo  modo  la  legge  regionale  -  con  efficacia  normativa
 circoscritta,  come  si  ripete,  al  territorio  della  sola regione
 Liguria - sembra voler sottrarre la  controversia  -  attendibilmente
 l'unica  ormai radicata in materia - al suo giudice naturale per dare
 alla stessa una definizione - non conforme alla  disciplina  primaria
 di  fonte  statale  -  atta ad eludere la decisione del primo giudice
 amministrativo e a privare la medesima di effetto sostanziale.
   4. - Neppure manifestamente infondata puo' dirsi  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale della disposizione di cui si discute con
 riguardo all'art. 97 Cost.
   Non appare, infatti, conforme ai principi di buona  amministrazione
 incidere in via retroattiva e per una sola parte del territorio della
 Repubblica  sul  regolamento  d'interessi  prescelto  dal  Parlamento
 nazionale.  Ne' sembra conforme al principio d'imparzialita'  che  le
 scelte   compiute   dai   contrapposti   privati,  sulla  base  della
 responsabile  interpretazione  della  normativa  al  tempo   vigente,
 acquistino  poi  effetti  imprevedibili  per  effetto di disposizioni
 regionali  asseritamente  interpretative,   che   sono   inutili   se
 effettivamente  tali, e produttive di danno per taluni e di vantaggio
 per altri se invece innovative.
   5. - Per tali motivi deve essere  rimessa  al  vaglio  del  giudice
 delle leggi la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2,
 comma 2, della legge della regione Liguria n. 5 dell'8 aprile 1991 in
 relazione agli artt. 117, 24 e 97 della Costituzione.