ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli  artt.  294,  primo
 comma,  e  302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze
 emesse il 14 ottobre 1998 dal Tribunale di  Napoli,  iscritta  al  n.
 910 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della  Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 13
 novembre 1998 dal Tribunale  di  Bologna,  sezione  per  il  riesame,
 iscritta  al  n.  56  del registro ordinanze 1999 e  pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima serie speciale,
 dell'anno 1999.
   Udito nella camera di consiglio  del  25  maggio  1999  il  giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto  che  il  Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento
 agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  294, comma 1, cod. proc. pen., nella parte
 in cui  non  prevede  l'interrogatorio  della  persona  in  stato  di
 custodia  cautelare  in  carcere  dopo  la trasmissione degli atti al
 giudice del dibattimento, e dell'art. 302 dello stesso codice,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  la cessazione di efficacia della misura
 qualora l'interrogatorio non abbia avuto luogo nei  termini  previsti
 dal citato art. 294 del codice di rito;
     che  analoga  questione  e'  stata sollevata, in riferimento agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna, il  quale,
 nel  denunciare  l'illegittimita'  dell'art. 294, comma 1, cod. proc.
 pen.   "limitatamente   all'inciso   ''Nel   corso   delle   indagini
 preliminari''",  sostanzialmente  sollecita una pronuncia che estenda
 la declaratoria adottata con la sentenza n. 77 del  1997  anche  alla
 fase successiva a quella della trasmissione degli atti al giudice del
 dibattimento;
     che  nei  giudizi  non  si  e' costituita la parte privata ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Considerato  che  le  ordinanze  sollevano  l'identica   questione,
 sicche'  i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
 provvedimento;
     che questa Corte, con sentenza n.  32  del  1999,  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  294, comma 1, cod. proc.
 pen., nella parte in  cui  non  prevede  che  fino  all'apertura  del
 dibattimento  il  giudice proceda all'interrogatorio della persona in
 stato di custodia cautelare in carcere;
     che successivamente e' stato emanato il decreto-legge 22 febbraio
 1999, n. 29, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile
 1999,   n.   109,   il   quale,   dopo  aver  ridisegnato  il  regime
 dell'interrogatorio previsto   dall'art.  294  cod.  proc.  pen.,  in
 relazione  alle diverse fasi del processo, ha inserito all'art. 4 due
 disposizioni  transitorie  prescrivendo,  da   un   lato,   che   nei
 procedimenti  in  corso  alla  data di entrata in vigore del medesimo
 decreto, la misura  della  custodia  cautelare  in  carcere,  la  cui
 esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice
 del dibattimento perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima
 data il giudice non procede all'interrogatorio previsto dall'art. 294
 cod.  proc.  pen.  e  che  in  tali  casi  l'obbligo  di  interrogare
 l'imputato e' escluso se, alla data di entrata in vigore dello stesso
 decreto, e' gia' stato aperto il dibattimento;
     che, di conseguenza, e' necessario restituire gli atti ai giudici
 a  quibus  perche'  verifichino  se,  alla  stregua  della   sentenza
 costituzionale  sopra  richiamata  e della novazione normativa di cui
 innanzi si e' detto, la questione sollevata sia tuttora rilevante.