ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1998 dal Tribunale militare di Cagliari, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999. Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli. Ritenuto che il Tribunale militare di Cagliari ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede, fra gli atti che producono l'effetto di interrompere il corso della prescrizione del reato, l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione; che a parere del giudice a quo sarebbe del tutto irragionevole non includere nella dizione "interrogatorio reso davanti al pubblico ministero" anche l'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identita' dei due atti, promananti sempre dal medesimo organo; che sarebbe altresi' violato il diritto di difesa in quanto l'indagato interrogato dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero potrebbe fare affidamento sul decorso del termine della prescrizione e sarebbe quindi maggiormente garantito mentre l'imputato interrogato direttamente dal magistrato si troverebbe di fronte al compimento di un atto avente efficacia interruttiva; che nel giudizio non si e' costituita la parte privata ne' ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri. Considerato che questa Corte chiamata piu' volte a pronunciarsi sul medesimo tema ha affermato - v. da ultimo ordinanze n. 178 del 1997 e n. 412 del 1998 - esserle inibita l'adozione di pronunce additive del tipo richiesto dal giudice a quo ostandovi il principio di legalita' sancito dall'art. 25 della Costituzione; che gli argomenti ulteriori addotti a sostegno della questione non modificano quanto da questa Corte ribadito nella citata ordinanza n. 412 del 1998, successiva all'ordinanza del giudice rimettente; che pertanto la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.