ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 160, secondo
 comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il  3  luglio
 1998  dal  Tribunale  militare  di  Cagliari,  iscritta  al n. 41 del
 registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1999.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  25 maggio 1999 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto  che  il  Tribunale  militare  di  Cagliari  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  160,  secondo
 comma, del codice penale, nella parte in cui  non  prevede,  fra  gli
 atti   che   producono  l'effetto  di  interrompere  il  corso  della
 prescrizione del reato, l'interrogatorio reso  davanti  alla  polizia
 giudiziaria   su   delega  del  pubblico  ministero,  deducendone  il
 contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione;
     che  a  parere  del giudice a quo sarebbe del tutto irragionevole
 non includere nella dizione "interrogatorio reso davanti al  pubblico
 ministero"   anche   l'interrogatorio   reso   davanti  alla  polizia
 giudiziaria su delega del pubblico ministero data l'identita' dei due
 atti, promananti sempre dal medesimo organo;
     che sarebbe altresi' violato  il  diritto  di  difesa  in  quanto
 l'indagato  interrogato  dalla  polizia  giudiziaria  su  delega  del
 pubblico ministero potrebbe fare affidamento sul decorso del  termine
 della  prescrizione  e  sarebbe  quindi maggiormente garantito mentre
 l'imputato interrogato direttamente dal magistrato si  troverebbe  di
 fronte al compimento di un atto avente efficacia interruttiva;
     che  nel  giudizio  non  si e' costituita la parte privata ne' ha
 spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Considerato che questa Corte chiamata piu' volte a pronunciarsi sul
 medesimo tema ha affermato - v. da ultimo ordinanze n. 178 del 1997 e
 n. 412 del 1998 - esserle inibita l'adozione di pronunce additive del
 tipo richiesto dal giudice a quo ostandovi il principio di  legalita'
 sancito dall'art. 25 della Costituzione;
     che  gli  argomenti  ulteriori addotti a sostegno della questione
 non modificano quanto da questa Corte ribadito nella citata ordinanza
 n. 412 del 1998, successiva all'ordinanza del giudice rimettente;
     che  pertanto  la  questione  proposta  deve  essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.