ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  comma
 8-quinquies,  del  decreto  legislativo  21  aprile  1993,   n.   124
 (Disciplina   delle   forme  pensionistiche  complementari,  a  norma
 dell'articolo 3, comma 1, lettera v della legge 23 ottobre  1992,  n.
 421),  nel  testo  introdotto  dall'art.  15,  comma 5, della legge 8
 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
 complementare), promossi con le ordinanze emesse il 13 marzo 1997 dal
 pretore di Bologna, il 25 luglio 1997 dal pretore  di  Venezia,  l'11
 novembre  1997  dal  Tribunale  di  Treviso  e il 27 gennaio 1999 dal
 Tribunale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 320  e  719  del
 registro  ordinanze 1997, al n. 101 del registro ordinanze 1998 ed al
 n. 189 del  registro  ordinanze  1999  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  nn.  24  e  43,  prima  serie speciale,
 dell'anno 1997, n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1998 e  n.  14,
 prima serie speciale, dell'anno 1999.
   Visti  gli  atti  di  costituzione  di  Gamberini Giulio, di Guerra
 Ignazio ed altri, di Atalmi Giorgio ed altro, di Zamboni Anna  Maria,
 della  Cassa  di  risparmio  di  Bologna, della Cassa di risparmio di
 Venezia, del Fondo di previdenza "G. Caccianiga", della Banca  CARIGE
 S.p.A.,  nonche'  l'atto  di  intervento  dell'INPS  e  gli  atti  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
 Massimo Vari;
   Uditi gli Avvocati Franco  Carinci  per  Gamberini  Giulio;  Franco
 Carinci,  Antonio  Vallebona  e  Sergio Vacirca per Guerra Ignazio ed
 altri; Antonio Vallebona e Sergio Vacirca  per  Zamboni  Anna  Maria;
 Massimo Lauro per la Cassa di risparmio di Bologna; Paolo Tosi per la
 Cassa   di   risparmio  di  Venezia;  Camillo  Paroletti  e  Federico
 Sorrentino per la  Banca  CARIGE  S.p.A.  e  l'Avvocato  dello  Stato
 Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
   Ritenuto    che,    con    quattro   distinte   ordinanze   emesse,
 rispettivamente, dal pretore di Bologna il 13 marzo 1997 (r.o. n. 320
 del 1997), dal pretore di Venezia il 25 luglio 1997 (r.o. n. 719  del
 1997),  dal Tribunale di Treviso  l'11 novembre 1997 (r.o. n. 101 del
 1998) e dal Tribunale di Genova il 27 gennaio 1999 (r.o. n.  189  del
 1999),  e'  stata  sollevata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  18, comma 8-quinquies del decreto  legislativo  21  aprile
 1993, n.  124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a
 norma  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera v della legge 23 ottobre
 1992, n. 421), nel testo introdotto  dall'art.  15,  comma  5,  della
 legge  8  agosto  1995,  n.  335  (Riforma  del sistema pensionistico
 obbligatorio e complementare);
     che   detta   disposizione   e'  stata  denunciata,  da  tutti  i
 rimettenti, in quanto subordina  alla  liquidazione  del  trattamento
 pensionistico  obbligatorio l'accesso alle prestazioni per anzianita'
 e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche  complementari  che
 risultino  istituite  alla  data  di entrata in vigore della legge 23
 ottobre 1992, n. 421, e  che  garantiscano  prestazioni  definite  ad
 integrazione del predetto trattamento obbligatorio;
     che  le controversie nell'ambito delle quali sono state emesse le
 ordinanze del pretore di  Bologna,  del  pretore  di  Venezia  e  del
 Tribunale  di  Genova,  hanno tutte ad oggetto - come si evince dagli
 atti di promovimento degli incidenti di costituzionalita' - azioni di
 accertamento del  diritto  al  trattamento  di  previdenza  aziendale
 proposte da taluni lavoratori subordinati (rispettivamente: Gamberini
 Giulio  nei  confronti  della  Cassa  di  risparmio di Bologna S.p.A;
 Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e Tenderini Alberti
 nei confronti della Cassa di risparmio di Venezia S.p.A; Zamboni Anna
 Maria nei confronti della Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di risparmio di
 Genova  e  Imperia),  che  hanno  chiesto  di  cessare   dall'impiego
 condizionatamente al conseguimento del menzionato diritto;
     che,  inoltre, nella controversia che ha dato luogo all'ordinanza
 del Tribunale di  Treviso,  il  giudice  a  quo  e'  stato  anch'esso
 chiamato,  nell'ambito del procedimento principale, ad "accertare" il
 diritto al pensionamento anticipato  azionato  da  Atalmi  Giorgio  e
 Danieli   Giuliano   nei   confronti  del  Fondo  di  previdenza  "G.
 Caccianiga";
     che, ad avviso del pretore di Bologna e del pretore  di  Venezia,
 la  disposizione censurata contrasterebbe con gli artt. 41 e 39 della
 Costituzione, limitando fortemente, per il presente e per il  futuro,
 la  liberta'  di iniziativa economica privata e la liberta' sindacale
 ("che e' correlata con la iniziativa privata"), si'  da  impedire  ai
 soggetti   interessati,  senza  un  ragionevole  motivo,  pattuizioni
 efficaci in materia di previdenza complementare e, al  tempo  stesso,
 l'attuazione  degli  obblighi  gia' reciprocamente assunti, sui quali
 confidare in prospettiva di certezza  e  in  vista  di  obiettivi  di
 miglioramento delle condizioni di lavoro;
     che, secondo il Tribunale di Treviso, sarebbe, invece, inferto un
 vulnus  agli  artt.  41  e  38  della  Costituzione,  "non risultando
 individuabili nella norma le esigenze di tutela dell'utilita' sociale
 che  sole   possono   giustificare   la   limitazione   del   diritto
 costituzionalmente protetto";
     che, infine, il Tribunale di Genova prospetta la violazione degli
 artt.  38,  39  e  41 della Costituzione, a causa della lesione della
 liberta' di assistenza privata, di  contrattazione  collettiva  e  di
 iniziativa   economica,   asseritamente  provocata  dalla  denunciata
 disposizione  tramite  la  limitazione,  "per   il   futuro",   della
 adottabilita'   e   dell'efficacia  "di  quelle  clausole,  di  fonte
 prevalentemente contrattual-collettiva, che garantiscono  un  accesso
 al  pensionamento  anticipato rispetto a quello consentito dall'AGO",
 con conseguente alterazione dell'equilibrio dei preesistenti  assetti
 negoziali;
     che la medesima ordinanza reputa, altresi', inciso l'art. 3 della
 Costituzione,  sotto  il  profilo  della  violazione del principio di
 eguaglianza, relativamente "al diverso trattamento riservato ai fondi
 integrativi" di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
     che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Bologna, si
 sono  costituiti  Gamberini Giulio e la Cassa di risparmio di Bologna
 S.p.A.,  rispettivamente  parte  ricorrente  e  parte  convenuta  nel
 giudizio  principale: il primo per sentir dichiarare l'illegittimita'
 costituzionale della disposizione  denunciata,  assumendo,  altresi',
 nella  memoria  integrativa  depositata  nell'imminenza dell'udienza,
 l'incostituzionalita' dell'art. 59, comma 3, della legge 27  dicembre
 1997,   n.  449;  la  seconda,  per  sentire  dichiarare,  anzitutto,
 l'inammissibilita' della questione per difetto di  rilevanza  e,  nel
 merito, la sua "manifesta infondatezza";
     che, nel giudizio di cui all'ordinanza del pretore di Venezia, si
 sono  costituiti  Guerra Ignazio, Romieri Paola, Spezzamonte Fulvio e
 Tenderini Alberti,  ricorrenti  nel  giudizio  a  quo  i  quali,  nel
 concludere,   anch'essi,   per  una  declaratoria  di  illegittimita'
 costituzionale  della  norma  impugnata  dal  rimettente,  segnalano,
 altresi',   con   memoria   integrativa   depositata  in  prossimita'
 dell'udienza, l'incostituzionalita'  dell'art.  59,  comma  3,  della
 legge  n.  449  del  1997,  "ove  si  ritenesse  applicabile la nuova
 disposizione";
     che,  nel  medesimo  giudizio,  si  e'  costituita  la  Cassa  di
 risparmio di Venezia S.p.A., parte convenuta nel giudizio principale,
 la quale ha concluso per la infondatezza della sollevata questione di
 costituzionalita';
     che,  inoltre,  ha depositato "memoria di costituzione" (rectius:
 intervento)  anche  l'INPS,  non  evocato  in  giudizio  dinanzi   al
 rimettente;
     che,  nel  giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Treviso
 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9, prima serie speciale,  del
 4 marzo 1998), hanno depositato memoria le parti del giudizio a quo e
 cioe'  Atalmi  Giorgio  e Danieli Giuliano, congiuntamente in data 15
 aprile 1999, nonche' il Fondo di previdenza "G. Caccianiga"  in  data
 26 aprile 1999;
     che,  nel  giudizio di cui all'ordinanza del Tribunale di Genova,
 si sono costituite entrambe le parti in causa e  cioe'  Zamboni  Anna
 Maria   (appellante  nel  giudizio  a  quo),  per  sentir  dichiarare
 l'illegittimita'  costituzionale   della   disposizione   denunciata,
 nonche'  la  Banca  CARIGE  S.p.A.  -  Cassa di risparmio di Genova e
 Imperia (parte appellata nel giudizio principale),  concludendo  "per
 l'infondatezza  e  l'inammissibilita'"  della  proposta  questione di
 costituzionalita';
     che, infine, nei giudizi di cui alle ordinanze emesse dal pretore
 di Bologna, dal Tribunale di Treviso e dal Tribunale  di  Genova,  ha
 spiegato   intervento  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale
 ha concluso per l'inammissibilita' delle sollevate questioni  (in  un
 caso  r.o.  n. 189 del 1999 - segnatamente per irrilevanza "a seguito
 della pubblicazione" del decreto legislativo 16  settembre  1996,  n.
 563) o, comunque, per la loro infondatezza.
   Considerato  che  tutte le ordinanze prospettano questioni analoghe
 o, comunque, connesse, sicche' i relativi giudizi vanno  riuniti  per
 essere decisi con un'unica pronuncia;
     che,  in via preliminare, quanto al giudizio di cui all'ordinanza
 di  rimessione   del   Tribunale   di   Treviso,   vanno   dichiarate
 inammissibili  le costituzioni delle parti private - Atalmi Giorgio e
 Danieli Giuliano, nonche'  Fondo  di  previdenza  "G.  Caccianiga"  -
 perche'  tardivamente  proposte  rispetto  al  termine previsto dagli
 artt. 25 della legge n. 87 del 1953 e 3 delle norme integrative per i
 giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  (cfr.,  ex   plurimis,
 ordinanza n. 360 del 1998);
     che,  sempre  preliminarmente,  va dichiarato inammissibile anche
 l'intervento spiegato dall'INPS nel giudizio di cui all'ordinanza del
 pretore di Venezia,  giacche'  l'Istituto  medesimo  non  riveste  la
 qualita' di parte nel procedimento a quo;
     che, successivamente alle ordinanze emesse dai Pretori di Bologna
 e  di  Venezia,  nonche'  dal Tribunale di Treviso, il legislatore e'
 intervenuto, con l'art. 59 della legge  27  dicembre  1997,  n.  449,
 nella  materia oggetto dei dubbi di costituzionalita' prospettati dai
 predetti giudici rimettenti;
     che, segnatamente, il comma 3 del citato  art.  59  ha  stabilito
 che, con decorrenza dal 1 gennaio 1998, "per tutti i soggetti nei cui
 confronti  trovino  applicazione  le forme pensionistiche definite in
 aggiunta   o   ad   integrazione   del   trattamento    pensionistico
 obbligatorio"  tra  le quali, appunto, quelle contemplate dal decreto
 legislativo
  21  aprile  1993,  n.  124,  nonche'  quelle  previste  dal  decreto
 legislativo  20  novembre  1990,  n. 357 e dal decreto legislativo 16
 settembre 1996, n. 563 - "il trattamento si  consegue  esclusivamente
 in  presenza  dei  requisiti  e  con  la  decorrenza  previsti  dalla
 disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza";
     che, peraltro, con il menzionato comma 3, nonche' con i commi  4,
 32  e  33  dello  stesso  art.  59 della legge n. 449 del 1997, si e'
 inciso  ulteriormente   sulla   disciplina   delle   predette   forme
 pensionistiche,  prevedendosi  una  articolata  regolamentazione  che
 investe la materia sia in taluni  aspetti  generali,  sia  in  ambiti
 specifici;
     che, pertanto, in considerazione del richiamato jus superveniens,
 si  rende necessaria la restituzione degli atti ai predetti giudici a
 quibus, essendo rimessa a costoro la valutazione,  sotto  il  profilo
 della    perdurante    rilevanza    delle   proposte   questioni   di
 costituzionalita',  di  una  eventuale  incidenza   della   normativa
 sopravvenuta sui giudizi di accertamento innanzi a loro pendenti;
     che, infine, quanto alla questione di legittimita' costituzionale
 sollevata  dal Tribunale di Genova con ordinanza emessa il 27 gennaio
 1999, il giudice a quo nel  delibare  la  sussistenza  del  requisito
 della  rilevanza della questione medesima, ha omesso - nonostante che
 la vigenza del gia' ricordato art. 59 della legge n. 449 del 1997 sia
 anteriore  allo  stesso  atto  di  promovimento   dell'incidente   di
 costituzionalita'  - qualsiasi valutazione in ordine all'influenza, o
 meno, della menzionata disposizione sulla definizione del giudizio di
 accertamento oggetto della sua cognizione;
     che  la  questione  e',  dunque,  manifestamente   inammissibile,
 giacche'  il  Tribunale  rimettente,  in  ragione  della  evidenziata
 carente  ponderazione  in  ordine  al  complessivo  quadro  normativo
 vigente  in  materia,  non  ha assolto l'obbligo di motivare, in modo
 adeguato ed esauriente, sulla  rilevanza  dei  prospettati  dubbi  di
 costituzionalita' (vedi, da ultimo, ordinanza n. 60 del 1998).